Sentenza n. 139/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento - della nota denominata “Relazione di riscontro” del Responsabile di Area E.Q. ing. Gaetano Cerruti recante riscontro alle questioni oggetto del ricorso già pendente dinanzi al TAR Salerno al n. R.G. 593/2025 e definito con sentenza n. 1081/2025 e alla nota dell’Avvocatura prot. n. 17644 del 29.4.2025 e ; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale di riscontro del 6 giugno 2025, ritenuta confermativa di un precedente riscontro del 6 settembre 2023, concernente abusi edilizi e SCIA presentate da un comproprietario
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, comproprietario di immobili e aree interessati da vicende edilizie riguardanti anche il sig. Rosario Graziadei, ha impugnato la nota comunale del 6 giugno 2025 e gli atti connessi, deducendo violazione degli artt. 1, 2 e 19 l. 241/1990, degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001, degli artt. 3 e 97 Cost., violazione del giudicato e delle ordinanze n. 305 e n. 306 del 2019, nonché eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, motivazione apparente, sviamento, illogicità e contraddittorietà. Le censure riguardavano, in particolare, la pretesa mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, l’omessa verifica della documentazione relativa a una SCIA per la realizzazione di una recinzione con sbarra mobile e cancellata e l’erronea istruttoria concernente una SCIA per la realizzazione di parcheggi pertinenziali. Il ricorrente sosteneva inoltre che la nota fosse stata adottata per giustificare l’inerzia comunale e che le verifiche e gli accertamenti eseguiti dalla polizia municipale fossero stati erroneamente interpretati o disattesi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse a ricorrere. Ha richiamato l’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l’art. 39, comma 1, c.p.a., precisando che occorre un interesse concreto e attuale, non una mera utilità ipotetica o eventuale subordinata a ulteriori atti e valutazioni amministrative. Il Collegio ha qualificato la nota del 6 giugno 2025 come atto meramente confermativo del precedente riscontro comunale del 6 settembre 2023: essa si limitava a ricostruire fatti e provvedimenti già esistenti, senza nuova istruttoria, nuova motivazione o autonoma ponderazione degli interessi. Mancando un carattere autonomamente lesivo, la nota non era impugnabile separatamente e la seconda istanza non riapriva il termine decadenziale per impugnare il precedente atto. Il giudice ha distinto l’atto di conferma in senso proprio, che sostituisce l’atto precedente e richiede impugnazione, dall’atto meramente confermativo, non autonomamente lesivo. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
per poter agire nel processo amministrativo occorre essere non solo titolari di una posizione giuridica soggettiva qualificata, ma anche di una posizione di interesse a ricorrere
L’interesse a ricorrere deve consistere in un vantaggio concreto e attuale conseguibile mediante la pronuncia giudiziale; non è sufficiente una utilità ipotetica o eventuale.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Consente il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l’art. 100 c.p.c.
art. 19 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione alle SCIA oggetto delle vicende edilizie, ma non posto a fondamento diretto della declaratoria di inammissibilità.
artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001
Richiamati dal ricorrente con riguardo ai poteri comunali di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, senza esame nel merito per la ritenuta inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere richiede un vantaggio concreto e attuale derivante dall’eventuale accoglimento della domanda; non è sufficiente un’utilità meramente ipotetica o subordinata a ulteriori fasi e atti discrezionali dell’amministrazione.
- Un atto endoprocedimentale o comunque privo di autonoma lesività non è impugnabile separatamente, poiché la lesione della sfera giuridica del destinatario è normalmente imputabile all’atto conclusivo del procedimento.
- L’atto meramente confermativo ricorre quando l’amministrazione si limita a ribadire l’esistenza o il contenuto di un precedente provvedimento senza nuova istruttoria, nuova motivazione o nuova ponderazione degli interessi; esso non è autonomamente impugnabile e non riapre il termine per contestare l’atto originario.
- L’atto di conferma in senso proprio, diversamente dall’atto meramente confermativo, presuppone un riesame della situazione, una nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto e una nuova ponderazione degli interessi; esso sostituisce il precedente atto e deve essere autonomamente impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 170/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →