Sentenza del 01/07/2021 n. 7459 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento ICI annualità 2007 per €695,00: la ricorrente sosteneva l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 del D.lgs. 504/1992 per enti ecclesiastici, dichiarando che l'immobile era destinato alla residenza dei membri dell'ente per finalità di formazione religiosa come da statuto. In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso per mancata prova dei requisiti; in appello la ricorrente eccepiva anche la nullità della sentenza per presunta mancata comunicazione della trattazione d'udienza.
La decisione
Appello rigettato. La Commissione ha accertato la regolare comunicazione dell'udienza (respinta l'eccezione di nullità) e, nel merito, ha confermato che l'esenzione ICI non è automatica: oltre al requisito soggettivo (ente non avente come attività principale l'attività commerciale) è necessario il requisito oggettivo dell'uso esclusivo dell'immobile per attività di assistenza o equiparate. La ricorrente non ha prodotto documentazione probatoria (es. statuto in primo grado) né dimostrato l'uso esclusivo dell'immobile; l'immobile è inoltre censito come villino cat. A7. Si condanna la ricorrente al pagamento delle spese in €200,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.lgs. 504/1992, art. 7, comma 1 (esenzioni ICI per enti ecclesiastici)
L'esenzione per enti ecclesiastici richiede sia il requisito soggettivo (ente non commerciale) sia il requisito oggettivo dell'impiego esclusivo dell'immobile per attività istituzionali/di assistenza; non si applica automaticamente agli immobili utilizzati per attività ricettive o commerciali.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 18821 del 28/07/2018
Giurisprudenza di legittimità confermante che l'esenzione non è automatica e che i fabbricati normalmente utilizzati per attività ricettive non rientrano nell'esenzione, anche se l'ente persegue fini sociali o religiosi.
Massime di principio
- Onere della prova è a carico del contribuente: bisogna dimostrare sia il requisito soggettivo (qualifica dell'ente) sia quello oggettivo (uso esclusivo dell'immobile per scopi istituzionali/assistenziali).
- La mera produzione dello statuto può essere insufficiente se non prodotta tempestivamente nel grado di giudizio in cui è richiesto; conviene esibire tutta la documentazione già in primo grado.
- La destinazione catastale e la concreta utilizzazione dell'immobile (es. categoria A7, uso abitativo o ricettivo) sono elementi fattuali rilevanti e possono precludere l'esenzione se indicano un utilizzo non esclusivamente istituzionale.
- Immobili usati per attività ricettive o per l'alloggio non automatico degli iscritti non rientrano nell'esenzione, anche se l'ente è senza scopo di lucro; va valutato caso per caso la prevalenza dell'uso commerciale/ricettivo.
- In caso di contestazione, documentare con atti probatori (statuto, regolamenti, certificazioni sull'uso effettivo dell'immobile, planimetrie, registri di presenza) e dimostrare l'assenza di attività commerciale è cruciale.
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