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Sentenza

Sentenza del 27/12/2019 n. 34485 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva contestato alla società, per gli anni 2005 e 2006, maggiori ricavi, reddito d'impresa, IRAP e IVA, ritenendo ceduta in nero merce non rinvenuta in magazzino per Euro 71.738,81. Gli stessi maggiori redditi erano stati imputati ai soci ai fini IRPEF, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, secondo il principio di trasparenza fiscale. La società e i soci avevano contestato, tra l'altro, il metodo di quantificazione delle rimanenze mancanti, l'estensione della presunzione di cessione alle annualità precedenti, l'applicabilità della presunzione alle imposte dirette e la valutazione della documentazione difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i sette motivi di ricorso nel merito. Ha rilevato d'ufficio la nullità dei giudizi perché le controversie della società e dei soci, fondate sul medesimo accertamento e su elementi comuni, dovevano essere trattate unitariamente con la partecipazione di tutti i soci e della società, in regime di litisconsorzio necessario. I giudizi erano stati invece trattati separatamente in primo grado e riuniti soltanto in appello; tale riunione tardiva non ha sanato il vizio. La Corte ha quindi dichiarato nulli i giudizi di merito, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, che dovrà integrare il contraddittorio, celebrare un nuovo giudizio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e regolamentare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente l'accertamento induttivo o analitico-induttivo del reddito d'impresa sulla base di elementi presuntivi idonei a evidenziare ricavi non dichiarati.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Disciplina la rettifica dell'IVA dichiarata, anche sulla base di elementi presuntivi e di ricavi non contabilizzati.

  • D.P.R. n. 441 del 1997, artt. 1, 4 e 5

    Prevede la disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto dei beni, nonché i relativi effetti fiscali. Le questioni sulla corretta applicazione di tali norme non sono state esaminate dalla Cassazione, perché la decisione è stata assorbita dalla nullità processuale.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    Stabilisce il regime di trasparenza delle società di persone: il reddito della società è imputato automaticamente ai soci in proporzione alle quote di partecipazione, indipendentemente dall'effettiva percezione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14, 29 e 59, comma 1, lett. b)

    Impongono l'integrazione del contraddittorio e la trattazione unitaria quando la controversia riguarda inscindibilmente la società di persone e tutti i suoi soci; se il vizio non è stato rilevato nei precedenti gradi, la causa deve essere rimessa al primo giudice.

  • Codice di procedura civile, art. 383, ultimo comma

    Consente alla Cassazione, rilevata la nullità dei giudizi di merito per violazione del contraddittorio, di cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di primo grado.

  • Art. 24 della Costituzione

    Tutela il diritto di difesa. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto centrale il rispetto effettivo del contraddittorio tra tutti i soggetti necessariamente coinvolti.

  • Art. 111, comma 2, della Costituzione

    Il principio della ragionevole durata del processo non consente di evitare la nullità quando la trattazione unitaria non sia stata effettivamente garantita.

Massime di principio

  • Quando un accertamento riguarda una società di persone e incide automaticamente sui redditi dei soci, società e tutti i soci devono partecipare allo stesso processo, salvo questioni esclusivamente personali.
  • La riunione dei ricorsi soltanto in appello non sana necessariamente la violazione del litisconsorzio necessario, soprattutto se i giudizi non sono stati trattati simultaneamente in primo grado.
  • La violazione del contraddittorio necessario è una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio anche in Cassazione e in ogni fase del procedimento.
  • In presenza di tale vizio, il giudice non decide il merito dell'accertamento: annulla le pronunce precedenti e rimette la causa al giudice di primo grado per un nuovo giudizio con tutte le parti necessarie.
  • Il fatto che la società o i soci non abbiano contestato immediatamente le risultanze della verifica non equivale automaticamente ad acquiescenza e non impedisce di contestare l'accertamento in giudizio.
  • La decisione non stabilisce se la presunzione di cessione della merce fosse corretta né se l'importo accertato fosse dovuto: tali questioni dovranno essere valutate nel nuovo giudizio.

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