Sentenza n. 1472/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 664/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 11 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 664/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La pronuncia aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente, per l’importo nominale di € 500,00 relativo all’anno scolastico 2024/2025. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni, il Ministero non aveva provveduto all’adempimento. La ricorrente ha quindi domandato l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’Amministrazione a una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell’integrale esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., era stata notificata in copia conforme all’Amministrazione e che, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell’avvenuta esecuzione, il Ministero è stato obbligato a erogare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza del TAR, l’importo di € 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025. È stato nominato, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale Commissario ad acta, con attivazione su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e con ulteriori 60 giorni per l’esecuzione. Il TAR ha escluso la penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo che, in ragione dell’esiguità del debito, essa sarebbe stata eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
importo nominale di € 500,00
La disposizione costituisce il fondamento della Carta elettronica del docente richiesta dalla ricorrente e riconosciuta nel titolo giudiziale da eseguire.
art. 324 c.p.c.
Il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano è stato comprovato dalla dichiarazione della cancelleria e costituisce il presupposto per l’ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore deve decorrere prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti dell’amministrazione.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è individuato nella sentenza munita di attestazione di conformità.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, avuto riguardo all’entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Massime di principio
- L’ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In assenza di prova dell’integrale esecuzione del titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare preventivamente un Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione all’esiguità dell’obbligazione, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
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