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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32028/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 61, comma 1, n. 2, 612, comma 2, e 416-bis.1, comma 1, c.p., rideterminando la pena anche in considerazione della recidiva contestata. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 416-bis.1 c.p. e il vizio di motivazione, censurando la ritenuta aggravante dell'essersi avvalso del metodo mafioso e sostenendo, inoltre, la sussistenza dell'aggravante del fine di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile: quanto al metodo mafioso, le censure erano manifestamente infondate e attinenti al merito, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico sull'utilizzazione della forza intimidatoria propria del sodalizio nell'interesse del quale era stata precedentemente avanzata alla persona offesa una richiesta estorsiva; quanto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, la censura riguardava un'aggravante non contestata né ritenuta nella fattispecie.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e diretto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, oltre che perché relativo, in parte, a un'aggravante non contestata né applicata. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 61, comma 1, n. 2, c.p.

    Richiamato quale disposizione oggetto della riqualificazione del fatto nella sentenza di appello.

  • art. 612, comma 2, c.p.

    Richiamato quale disposizione incriminatrice cui è stato ricondotto il fatto nella sentenza di appello.

  • art. 416-bis.1, comma 1, c.p.

    La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'applicazione dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, fondata sull'impiego della forza intimidatoria propria del sodalizio nell'interesse del quale era stata avanzata una richiesta estorsiva.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, sollecita una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione degli elementi probatori, senza denunciare specificamente un travisamento della prova e senza confrontarsi con la motivazione congrua e logica della sentenza impugnata.
  • L'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso può essere ritenuta quando la condotta sia realizzata avvalendosi della forza intimidatoria propria di un sodalizio mafioso, anche in relazione a una precedente richiesta estorsiva avanzata nell'interesse del sodalizio e alla successiva condotta dell'imputato.
  • È inammissibile la censura relativa a un'aggravante che non sia stata contestata né ritenuta nella decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna al pagamento delle spese processuali e, qualora siano ravvisabili profili di colpa nell'impugnazione evidentemente inammissibile, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoMinacceImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro la personaProcesso penale

Testo integrale

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