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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01575/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 163 c.p. e vizio di motivazione, in relazione al diniego del beneficio richiesto. La censura sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito fosse viziata perché non avrebbe correttamente valutato i presupposti per la concessione del beneficio. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel giudicare sulla concedibilità del beneficio, il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., potendo indicare solo quelli ritenuti prevalenti; nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato in senso ostativo le modalità della condotta, richiamando la non occasionalità del comportamento e le ripetute cessioni di stupefacente. Ne è derivato il giudizio di inammissibilità del ricorso perché la motivazione era ritenuta congrua e immune da vizi logici, quindi non censurabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.

    Norma invocata dal ricorrente in relazione al beneficio richiesto; la Corte non sviluppa una lettura autonoma della disposizione, ma ritiene infondata la censura sul punto.

  • art. 133 c.p.

    Nel valutare la concedibilità del beneficio, il giudice di merito può limitarsi a indicare gli elementi ritenuti prevalenti, senza dover esaminare tutti i criteri dell'articolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla concedibilità di un beneficio penale, il giudice di merito non è tenuto a considerare analiticamente tutti gli elementi elencati dall'art. 133 c.p., essendo sufficiente una motivazione che dia conto dei fattori ritenuti decisivi e prevalenti.
  • La motivazione che fondi il diniego del beneficio su modalità della condotta quali la non occasionalità dell'azione e la ripetizione di condotte illecite è congrua e si sottrae al sindacato di legittimità se immune da vizi logici.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare una diversa lettura del merito senza evidenziare reali illogicità o violazioni di legge nella motivazione della sentenza impugnata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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