Cassazione Civile, Ordinanza n. 35329/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 6541/2019. Dal testo disponibile non emerge la natura sostanziale della controversia decisa dal Tribunale, né il contenuto specifico delle censure svolte dal ricorrente. La Corte di cassazione non è entrata nell'esame dei motivi, poiché ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., per mancata esposizione sommaria dei fatti di causa e del fatto processuale. La Corte ha affermato che tale requisito consente di comprendere chiaramente la vicenda sostanziale e processuale senza dover ricorrere ad altre fonti o agli atti del fascicolo, nemmeno alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., rilevando che il ricorso non esponeva in modo sufficiente i fatti sostanziali e processuali necessari per comprendere le censure. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
mancata esposizione del fatto
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la vicenda e le censure senza dover consultare altre fonti o atti, neppure la sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, ove previsto.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in materia di contributo unificato.
Massime di principio
- Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è un requisito di contenuto-forma essenziale e la sua mancanza comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'esposizione dei fatti deve rendere immediatamente comprensibili sia il fatto sostanziale sia il fatto processuale oggetto di censura, senza necessità per la Corte di ricercare autonomamente gli elementi nei fascicoli o nella decisione impugnata.
- La funzione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. non è meramente formale, ma è strumentale a consentire il controllo di legittimità in modo chiaro ed effettivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l'applicazione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Come è indicizzato
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