Sentenza n. 1180/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 01995/2022, resa tra le parti, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO TAR LECCE R.G. N. 387/2018 Annullare tutti gli atti impugnati col ricorso incidentale e coi motivi aggiunti di ricorso incidentale (e segnatamente il permesso di costruire n. 03/L.M. del 18.04.2014 e l'autorizzazione paesaggistica n. 32 del 18.3.2014 rilasciati al sig. -OMISSIS-, il permesso di costruire n. 04/L.M. del 18.07.2016 e l'autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata dalla Regione Puglia con determinazione n. 192 del 19.5.2016, ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso; nonché - in parte qua - l'ordinanza di demolizione n. 6/2020 e tutti gli atti ad essa presupposti connessi e consequenziali), per l'effetto dichiarando inammissibili improcedibili e/o infondati il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti dal sig. -OMISSIS-. In ogni caso, respingere il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti dal sig. -OMISSIS- perché inammissibili improcedibili irricevibili e infondati. NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO TAR LECCE R.G. N. 458/2018 Annullare: il permesso di costruire n. 03/L.M. del 18.04.2014 e l'autorizzazione paesaggistica n. 32 del 18.3.2014 rilasciati al sig. -OMISSIS-; il permesso di costruire in variante n. 04/L.M. del 18.07.2016 e l'autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata dalla Regione Puglia con determinazione n. 192 del 19.5.2016; ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo (come meglio specificati nei gravami di primo grado); nonché - in parte qua - l'ordinanza di demolizione n. 6/2020 e tutti gli atti ad essa presupposti connessi e consequenziali (ivi inclusi, ove occorra, la relazione di sopralluogo prot. n. 20117 del 30.9.2020, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 20474 del 2.10.2020 e la nota del R.U.P. Ufficio Paesaggio prot. com. n. 24234 del 10.11.2020). Respingere il ricorso incidentale e i motivi aggiunti di incidentale proposti dal sig. -OMISSIS- perché inammissibili improcedibili irricevibili e infondati. NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO TAR LECCE R.G. N. 459/2018 Annullare: il permesso di costruire n. 09/L.M. del 6.8.2014 e l'autorizzazione paesaggistica n. 63 del 9.6.2014 rilasciati al sig. Vittorio -OMISSIS-; il permesso di costruire in variante n. 03/L.M. del 17.4.2018 e l'«autorizzazione paesaggistica semplificata n. 04 del 15/01/2017»; ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo (come meglio specificati nei gravami di primo grado); nonché - in parte qua - l'ordinanza di demolizione n. 6/2020 e tutti gli atti ad essa presupposti connessi e consequenziali (ivi inclusi, ove occorra, la relazione di sopralluogo prot. n. 20117 del 30.9.2020, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 20474 del 2.10.2020 e la nota del R.U.P. Ufficio Paesaggio prot. com. n. 24234 del 10.11.2020). Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 14/9/2023: PER LA RIFORMA della sentenza del TAR Puglia, Sez. II, 16 dicembre 2022, n. 1995 (che ha deciso, previa riunione, i ricorsi RG TAR LECCE n. 387/18, 458/18 e 459/18), comunicata in pari data (doc. 1), nella parte in cui ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, da valere quale ricorso autonomo, notificati dal -OMISSIS- in data 24-25.1.2021 e depositati in data 17.2.2021 nel giudizio n. 387/2018 R.G., nonché, ove occorra, nella parte in cui ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi aggiunti notificati in data 21.5.2018 e depositati in data 28.5.2018 nel giudizio n. 387/2018 R.G. e il ricorso incidentale notificato in data 21.5.2018 e depositato in data 28.5.2018 nel giudizio n. 458/2018 R.G., all'esito del gravame avverso la medesima sentenza, promosso dal sig.-OMISSIS- e notificato in data 16.6.2023 (doc. 2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 1995/2022, relativa a plurimi titoli edilizi, autorizzazioni paesaggistiche e ordinanze di demolizione riguardanti immobili confinanti
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava plurimi titoli edilizi rilasciati dal Comune di Ugento per immobili siti in località Lido Marini. L’appellante principale contestava la sentenza del TAR nella parte in cui aveva dichiarato irricevibili o inammissibili alcune impugnazioni e aveva accolto il ricorso di altro proprietario contro il permesso di costruire n. 1/2018. I motivi d’appello deducevano, in termini sostanzialmente ripetitivi, violazione della disciplina edilizia e urbanistica statale e comunale, dell’art. 9 d.m. 1444/1968, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria e contraddittorietà, con riferimento a distanze, indici edilizi, altezze, sagoma, qualificazione di vani tecnici, autorizzazione sismica e legittimità dei titoli edilizi. L’appellante incidentale, proposto in via condizionata, contestava invece l’ordinanza di demolizione n. 7/2020, lamentando incompletezza dell’istruttoria e mancata rilevazione di ulteriori difformità edilizie e paesaggistiche nell’immobile dell’appellante principale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale, condividendo le statuizioni del TAR e richiamando l’art. 74 c.p.a. Quanto alla contestazione dell’ordinanza di demolizione n. 6/2020, ha rilevato che essa era stata già annullata con altra sentenza e che, comunque, non sussisteva un interesse concreto, diretto e attuale a impugnare l’ordinanza per non avere essa riguardato opere oggetto di distinti titoli edilizi: nell’impugnazione di un’ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati necessari e non è sufficiente un vantaggio di mero fatto derivante dalla demolizione. Ha confermato la tardività delle impugnazioni dei titoli relativi alla particella 2590, poiché, contestandosi in radice l’edificabilità e dunque l’an della costruzione, il termine decorreva dall’inizio dei lavori; in ogni caso, il proprietario confinante aveva potuto percepire già dal luglio 2015 quanto si stava realizzando. Ha inoltre confermato l’inammissibilità delle censure relative alla particella 2588, non essendo sufficiente la mera vicinitas in assenza di una proprietà confinante e di un concreto interesse al ricorso, secondo l’Adunanza Plenaria n. 22/2021. Ha ritenuto corretta anche la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva annullato il permesso di costruire n. 1/2018 per violazione della distanza minima di dieci metri dalla parete finestrata preesistente, con prevalenza e disapplicazione delle contrastanti prescrizioni comunali. La disciplina dell’art. 9 d.m. 1444/1968 è stata ritenuta inderogabile, in ragione delle esigenze di luminosità, salubrità e igiene. L’appello incidentale, proposto in via condizionata all’accoglimento dell’appello principale, è stato dichiarato improcedibile per difetto di interesse. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9 d.m. 1444/1968
distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
La distanza minima è inderogabile e prevale sulle disposizioni regolamentari locali contrastanti, poiché tutela esigenze di luminosità, salubrità e igiene.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
La contestazione della legittimità dei titoli edilizi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con motivazione semplificata quando il ricorso è manifestamente infondato o quando il Collegio condivide precedenti statuizioni e orientamenti consolidati.
art. 112 c.p.c.
È richiamato con riguardo alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice può non esaminare specificamente le doglianze non rilevanti o inidonee a modificare l’esito della decisione.
art. 9 d.m. 1444/1968, comma 2
La previsione della distanza tra costruzioni ha funzione di tutela igienico-sanitaria e deve essere applicata anche in presenza di disposizioni locali successive meno rigorose.
Massime di principio
- Nell’impugnazione di un titolo edilizio, quando si contesta l’an della edificazione, ossia la possibilità stessa di edificare sull’area, il termine per ricorrere decorre dall’inizio dei lavori; quando si contesta invece il quomodo dell’intervento, relativo a distanze, consistenza, sagoma o altre caratteristiche concrete, il termine decorre dal completamento dei lavori o dal momento in cui il loro grado di sviluppo renda percepibili tali caratteristiche, salva la prova anche presuntiva di una conoscenza anteriore.
- La mera vicinitas non è sufficiente a fondare l’interesse a impugnare un titolo edilizio quando il ricorrente non dimostri una posizione di concreta prossimità e uno specifico pregiudizio derivante dall’intervento; in particolare, la proprietà non confinante non consente di apprezzare automaticamente un interesse concreto, diretto e attuale.
- Nell’impugnazione di un’ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati necessari, neppure quando l’esecuzione della misura possa produrre un vantaggio per un terzo; inoltre, non sussiste interesse concreto e attuale a contestare l’omessa estensione dell’ordine ad opere diverse ed estranee rispetto a quelle oggetto del provvedimento impugnato.
- La distanza minima di dieci metri prevista dall’art. 9 d.m. 1444/1968 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è inderogabile e prevale sulle disposizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi locali che consentano una distanza inferiore, in quanto posta a tutela della luminosità, della salubrità e dell’igiene.
- Un appello incidentale proposto espressamente in via condizionata all’accoglimento dell’appello principale diviene improcedibile per difetto di interesse quando l’appello principale venga respinto.
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