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Ordinanza

Ordinanza n. 858/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) del provvedimento del 04/11/2025 (di cui al link nk https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/avviso-del-4-novembre-2025 ) avente ad oggetto la pubblicazione degli esiti anonimi della prova scritta della “Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (atto n. 290773 del 11 luglio 2025)” in uno alla relativa graduatoria nella parte in cui il ricorrente non risulta collocato in posizione utile per l'assunzione quale vincitore o in subordine quale idoneo; b) della graduatoria di concorso nella parte in cui il ricorrente non risulta vincitore così come pubblicata in data 27.11.2025 in uno al relativo provvedimento di approvazione e del relativo avviso ovvero in subordine non risulta individuato quale idoneo; c) dell'avviso di pubblicazione del 27.11.2025 della graduatoria nella parte in cui l'amministrazione dichiara che i vincitori saranno assunti con decorrenza 18 dicembre 2025, nonché del provvedimento di approvazione della graduatoria di concorso (di cui al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/avviso-del-27-novembre-2025-graduatoria-ed-elenco-dei-vincitori-codice-concorso 2700trib- ) pubblicata in data 27.11.2025, nonché degli eventuali scorrimenti della graduatoria nella parte in cui il ricorrente è collocato in posizione non utile per il conseguimento del contratto di lavoro presso la resistente amministrazione o la collocazione nella graduatoria degli idonei; d) ove e per quanto lesivo del bando di concorso, in particolare del punto 6.3 il quale prevede che la prova s'intende superata con il punteggio di 21/30; e) di tutti gli eventuali successivi scorrimenti della predetta graduatoria se ed in quanto non consentono la collocazione del ricorrente in posizione utile; f) ove necessario del provvedimento con cui è stato aggiornato l'elenco concernente i risultati delle prove scritte e del relativo Avviso; g) ove necessario del provvedimento inerente le concrete modalità di svolgimento della prova scritta; h) ove necessario del provvedimento concernente il diario della prova; i) dei verbali della Commissione giudicatrice; l) della documentazione inerente la prova scritta sostenuta dal ricorrente e della relativa banca dati; m) del provvedimento con cui è stata predisposta la prova scritta ed individuati i quesiti nonchè della prova somministrata al ricorrente e del risultato ovvero della votazione alla stessa attribuiti; n) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, non conosciuto al momento che ci si riserva di impugnare con apposito ricorso per motivi aggiunti o) qualsiasi provvedimento volto ad attribuire la scelta prioritaria della sede ai candidati che beneficiano dei diritti previsti dalla L. 104/92; p) ove e per quanto lesiva della nota U-070636/2025 del 28/11/2025 di riscontro all'istanza di autotutela proposta dal ricorrente; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria in posizione utile ovvero quale vincitore, essendo stato penalizzato dalla somministrazione di una prova scritta contenente una domanda che prevedeva due risposte corrette; nonché per l'accertamento dell'illegittimità della condotta serbata dall'Amministrazione e per il risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202515124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria conclusiva e atti della selezione pubblica per l'assunzione di funzionari giuridico-tributari, nella parte in cui il ricorrente non è risultato vincitore o idoneo, nonché la prova scritta e il relativo esito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria conclusiva e gli atti della selezione pubblica per 2.700 funzionari dell'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto all'inserimento in posizione utile e il risarcimento del danno. Ha dedotto di essere stato penalizzato dalla somministrazione di una domanda della prova scritta contenente due risposte corrette, contestando anche il punteggio attribuito, la soglia di superamento della prova, le modalità di svolgimento, gli atti della commissione e la collocazione in graduatoria. Il ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare e ha chiesto la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, senza pronunciarsi sul merito delle censure né sull'ammissibilità del ricorso, espressamente riservata alla fase di merito. Ha rilevato che il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato, ma che l'accoglimento delle domande avrebbe potuto pregiudicare tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e idonei. Ha quindi disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti e autorizzato la notificazione per pubblici proclami, considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi. La pubblicazione dovrà avvenire sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con le indicazioni e la documentazione specificate nell'ordinanza, entro venti giorni dalla pubblicazione del provvedimento. La prova dell'adempimento dovrà essere depositata entro i successivi dieci giorni; l'inosservanza dei termini comporta l'improcedibilità del ricorso. L'Agenzia dovrà mantenere online la documentazione e rilasciare attestazione dell'avvenuta notificazione. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 29 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato; nel caso concreto tale adempimento è stato ritenuto effettuato.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, ricorrendone i presupposti, la notificazione per pubblici proclami; il TAR l'ha autorizzata per l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del ricorso; il TAR l'ha disposta nei confronti di tutti i vincitori e idonei utilmente collocati.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa, unitamente all'art. 41, comma 4, c.p.a., per la notificazione del ricorso per pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    L'omesso adempimento della notificazione per pubblici proclami o il mancato deposito della relativa prova nei termini assegnati comporta l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando un ricorso contro una graduatoria concorsuale può incidere sulla posizione di tutti i candidati utilmente collocati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i vincitori e idonei potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento della domanda.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperirne gli indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con le indicazioni necessarie a rendere conoscibili giudice, ricorso, atti impugnati e modalità di seguire il processo.
  • Il giudice può fissare termini perentori per l'esecuzione della notificazione per pubblici proclami e per il deposito della relativa prova, prevedendo l'improcedibilità del ricorso in caso di mancato adempimento.
  • La rinuncia alla domanda cautelare determina la presa d'atto della rinuncia e non comporta una decisione anticipata sull'ammissibilità o sul merito delle censure proposte, che restano riservati alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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