Cassazione Penale, Ordinanza n. 04682/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata riformata la decisione di merito impugnata, che resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari, articolando quattro motivi: 1) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato; 2) errato calcolo della pena; 3) mancata applicazione della continuazione tra i reati; 4) eccessività della pena inflitta. La Corte rileva che il primo motivo è manifestamente infondato perché la valutazione di merito aveva escluso elementi favorevoli, valorizzando la gravità del fatto e i numerosi e seri precedenti penali, incluso uno specifico; il secondo motivo è giudicato palesemente generico; il terzo è genericamente formulato e comunque incontra la valutazione di insussistenza di elementi idonei a ricondurre i reati al medesimo disegno criminoso; il quarto è una generica critica al corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sulla pena.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato implicitamente in relazione alla richiesta di applicazione della continuazione, esclusa per mancanza di elementi idonei a ritenere i reati avvinti dal medesimo disegno criminoso
art. 62-bis c.p.
richiamato implicitamente in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenuto sorretto da adeguata motivazione sulla gravità del fatto e sui precedenti dell'imputato
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione di merito sia illogica o mancante; non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione quando il giudice abbia motivato sulla gravità del fatto e sui precedenti dell'imputato.
- Le doglianze sul calcolo della pena devono essere specifiche e puntuali: censure meramente assertive o generiche sono inammissibili.
- La richiesta di applicazione della continuazione richiede l'allegazione di elementi concreti idonei a dimostrare il medesimo disegno criminoso; in difetto, il motivo è destinato a essere respinto o dichiarato inammissibile per genericità.
- La sproporzione o eccessività della pena non può essere dedotta in cassazione come critica astratta al potere discrezionale del giudice di merito, se la motivazione sulla commisurazione è congrua.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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