Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04682/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata riformata la decisione di merito impugnata, che resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari, articolando quattro motivi: 1) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato; 2) errato calcolo della pena; 3) mancata applicazione della continuazione tra i reati; 4) eccessività della pena inflitta. La Corte rileva che il primo motivo è manifestamente infondato perché la valutazione di merito aveva escluso elementi favorevoli, valorizzando la gravità del fatto e i numerosi e seri precedenti penali, incluso uno specifico; il secondo motivo è giudicato palesemente generico; il terzo è genericamente formulato e comunque incontra la valutazione di insussistenza di elementi idonei a ricondurre i reati al medesimo disegno criminoso; il quarto è una generica critica al corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sulla pena.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato implicitamente in relazione alla richiesta di applicazione della continuazione, esclusa per mancanza di elementi idonei a ritenere i reati avvinti dal medesimo disegno criminoso

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenuto sorretto da adeguata motivazione sulla gravità del fatto e sui precedenti dell'imputato

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione di merito sia illogica o mancante; non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione quando il giudice abbia motivato sulla gravità del fatto e sui precedenti dell'imputato.
  • Le doglianze sul calcolo della pena devono essere specifiche e puntuali: censure meramente assertive o generiche sono inammissibili.
  • La richiesta di applicazione della continuazione richiede l'allegazione di elementi concreti idonei a dimostrare il medesimo disegno criminoso; in difetto, il motivo è destinato a essere respinto o dichiarato inammissibile per genericità.
  • La sproporzione o eccessività della pena non può essere dedotta in cassazione come critica astratta al potere discrezionale del giudice di merito, se la motivazione sulla commisurazione è congrua.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.