Sentenza del 22/07/2015 n. 15411 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRPEF trattenuta in misura ordinaria sull'incentivo straordinario all'esodo percepito nel 2003. Sosteneva che l'aliquota agevolata, prevista dall'art. 19, comma 4-bis, T.U.I.R. per le donne dai 50 anni e per gli uomini dai 55 anni, dovesse essere applicata anche agli uomini di età compresa tra 50 e 55 anni, poiché la diversa soglia anagrafica costituiva una discriminazione fondata sul sesso. Contestava inoltre la norma transitoria del D.L. n. 223/2006, che manteneva il regime discriminatorio per i rapporti cessati prima della sua entrata in vigore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendo che la normativa nazionale discriminatoria dovesse essere disapplicata direttamente dal giudice nazionale, senza attendere un intervento legislativo. L'aliquota agevolata prevista per le lavoratrici doveva quindi essere estesa ai lavoratori uomini nella stessa situazione. La Corte ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente e riconoscendo il diritto al rimborso. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 19, comma 4-bis, T.U.I.R.
Prevedeva un'aliquota agevolata sulle somme percepite come incentivo all'esodo volontario: per gli uomini al compimento dei 55 anni e per le donne al compimento dei 50 anni.
La disposizione è stata ritenuta discriminatoria perché stabiliva soglie di accesso al beneficio differenti in base al sesso. Il giudice nazionale doveva disapplicarla nella parte discriminatoria, estendendo il trattamento più favorevole alla categoria svantaggiata.
Direttiva 76/207/CEE del 9 febbraio 1976
Direttiva relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne.
È stata utilizzata come parametro europeo per accertare l'incompatibilità della diversa disciplina fiscale con il principio di parità di trattamento.
Art. 141 del Trattato CE/UE
Richiamato quale fondamento del principio di parità tra uomini e donne, in particolare nell'ambito dei rapporti di lavoro e dei relativi trattamenti economici.
D.L. n. 223/2006, art. 36, comma 23, convertito dalla L. n. 248/2006
Ha abrogato l'art. 19, comma 4-bis, T.U.I.R., mantenendone tuttavia l'applicazione alle somme corrisposte in relazione a rapporti cessati prima dell'entrata in vigore del decreto o in attuazione di atti o accordi anteriori.
Anche la disciplina transitoria doveva essere disapplicata nella misura in cui perpetuava gli effetti della precedente normativa discriminatoria per i rapporti cessati anteriormente.
Sentenza della Corte di Giustizia CE, causa C-207/04, 21 luglio 2005
Ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario la diversa soglia anagrafica prevista per uomini e donne ai fini dell'aliquota agevolata sull'incentivo all'esodo.
Ordinanza della Corte di Giustizia UE, cause riunite C-128/07 e C-131/07, 16 gennaio 2008
Qualora sia stata accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria.
Il giudice nazionale deve garantire immediatamente la parità di trattamento, disapplicando la norma discriminatoria e applicando alla categoria svantaggiata il regime più favorevole previsto per l'altra categoria.
Massime di principio
- Quando una norma nazionale attribuisce un trattamento deteriore a una categoria sulla base del sesso e tale discriminazione è stata accertata dal diritto dell'Unione Europea, il giudice nazionale deve disapplicare direttamente la norma discriminatoria.
- Non è necessario attendere che il legislatore modifichi o abroghi la disposizione: il giudice deve applicare alla categoria svantaggiata il trattamento più favorevole riconosciuto alla categoria privilegiata.
- Una norma transitoria non può mantenere effetti discriminatori per il solo fatto che il rapporto o il pagamento siano anteriori alla modifica legislativa, se la discriminazione è incompatibile con il diritto dell'Unione.
- In casi analoghi occorre verificare la situazione concreta, la comparabilità delle categorie coinvolte, l'esistenza di una discriminazione già accertata e l'eventuale efficacia temporale della disciplina; se questi elementi ricorrono, il contribuente può chiedere il trattamento più favorevole e il rimborso delle somme indebitamente versate.
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