Cassazione Penale, Ordinanza n. 24234/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva confermato la condanna di primo grado per falsità in atto pubblico e uso di atto falso. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano due, ma sono stati ritenuti inammissibili perché privi di specificità: si trattava, infatti, della mera reiterazione delle censure già svolte in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Le doglianze erano inoltre giudicate generiche e orientate a ottenere un sindacato sul merito delle valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti senza indicare specifici travisamenti di prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi privi di specificità e sostanzialmente volti a sollecitare una nuova valutazione del merito, attività estranea al giudizio di legittimità se non nei ristretti casi di specifici errori nella lettura degli atti o di macroscopica illogicità della motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 477 c.p.
Norma incriminatrice richiamata nella sentenza di merito quale base del capo di imputazione per falsità materiale in atto pubblico; il ricorso non ha incrinato la tenuta della relativa decisione di condanna.
art. 482 c.p.
Norma richiamata per l'uso punibile dell'atto falso; la condanna di merito è stata confermata e non è stata scalfita da censure specifiche in cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico e che l'errore nella lettura degli atti è denunciabile solo nei limiti consentiti dalla norma e nel rispetto della catena devolutiva.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- È inammissibile il ricorso che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, salvo la deduzione di specifici travisamenti probatori nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell'esistenza di una struttura argomentativa logicamente coerente; non consente di sindacare l'adeguatezza o la preferibilità della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, se non in presenza di manifeste illogicità o di errori nella lettura degli atti rilevabili nei limiti devolutivi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24157/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24158/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24159/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24161/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24163/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24165/2025 del 01/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →