Tribunale, Sentenza T-750/21
Judgment of the General Court (First Chamber) of 22 March 2023. — Beauty Biosciences LLC v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark BIO-BEAUTÉ – Absolute grounds for refusal – Descriptiveness – Article 7(1)(c) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001) – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009 (now Article 7(1)(b) of Regulation 2017/1001) – Distinctive character acquired through use – Article 7(3) of Regulation No 207/2009 (now Article 7(3) of Regulation 2017/1001) – Article 52(1)(a) and (2) of Regulation No 207/2009 (now Article 59(1)(a) and (2) of Regulation 2017/1001) – Obligation to state reasons – Article 75, first sentence of Regulation No 207/2009 (now Article 94(1), first sentence of Regulation 2017/1001). — Case T-750/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale dell’Unione europea ha annullato solo in parte la decisione della commissione di ricorso EUIPO sul marchio BIO-BEAUTÉ. Ha ravvisato un difetto di motivazione, per contraddizione interna, quanto alla mancata descrittività di alcuni prodotti di classe 3. Ha invece confermato che il segno aveva acquisito carattere distintivo per uso per un altro gruppo di prodotti, sulla base delle prove prodotte dall’interveniente. Ogni parte è stata condannata a sopportare le proprie spese davanti al Tribunale.
Marchio UE BIO-BEAUTÉ: annullamento parziale della decisione EUIPO per motivazione contraddittoria sulla descrittività di taluni prodotti e conferma dell’acquisto di capacità distintiva per uso per altri prodotti.
La questione giuridica
Nei ricorsi proposti ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quarta commissione di ricorso EUIPO, erano controverse: (i) la sufficienza e coerenza della motivazione con riguardo al giudizio di descrittività del segno BIO-BEAUTÉ per taluni prodotti di classe 3; (ii) la correttezza del diniego di carattere distintivo intrinseco per gli stessi prodotti; (iii) la legittimità dell’accertamento di acquisizione di carattere distintivo per uso ai sensi dell’articolo 7(3) del regolamento sul marchio UE per altri prodotti di classe 3.
Principio di diritto
Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso EUIPO nella parte in cui essa aveva escluso in modo contraddittorio la descrittività del segno BIO-BEAUTÉ per "perfumes, toilet water, eau de Cologne; essential oils; incense, perfume water" e "dentifrices", poiché la motivazione non consentiva di comprendere perché tali prodotti fossero stati trattati diversamente da altri prodotti di classe 3 aventi funzione simile. Per contro, respinge il ricorso nella parte relativa all’acquisto di carattere distintivo per uso, ritenendo che l’interveniente abbia fornito un insieme di prove sufficiente a dimostrare che, nei territori rilevanti, il segno BIO-BEAUTÉ era percepito come indicatore dell’origine commerciale dei prodotti, anche se usato in combinazione con la dicitura "by nuxe".
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 75, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
BIO-BEAUTÉ: descrittività, carattere distintivo acquisito per uso e motivazione contraddittoria nella decisione EUIPO
Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della quarta commissione di ricorso EUIPO del 28 settembre 2021 in una procedura di nullità del marchio UE denominativo BIO-BEAUTÉ. La controversia riguarda prodotti di classe 3, connessi al settore cosmetico e igiene/beauty, e il Tribunale applica ratione temporis il regolamento n. 207/2009, pur richiamando la corrispondente disciplina del regolamento n. 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
Beauty Biosciences LLC aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio BIO-BEAUTÉ, registrato per prodotti delle classi 3 e 10. La domanda era fondata sugli impedimenti assoluti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a). La divisione di cancellazione aveva accolto la domanda solo in parte per alcuni prodotti di classe 3, mantenendo la registrazione per altri; entrambe le parti avevano impugnato la decisione davanti all’EUIPO.
Decisione della commissione di ricorso
La commissione di ricorso aveva ritenuto che il pubblico di riferimento fosse il pubblico generale francofono in Francia, Belgio e Lussemburgo, con livello di attenzione medio. Aveva considerato descrittivo il segno per i cosiddetti prodotti di bellezza, perché il binomio "bio" e "beauté" evocava prodotti realizzati in modo naturale, organico e rispettoso dell’ambiente. Aveva inoltre escluso la descrittività per "dentifrices; perfumes, toilet water, eau de Cologne; essential oils; incense, perfume water", ritenendo che tali prodotti avessero una funzione diversa dall’abbellimento estetico. Infine, aveva ammesso l’acquisizione di carattere distintivo per uso per la maggior parte dei prodotti di classe 3 interessati.
Primo motivo: motivazione insufficiente e contraddittoria sulla descrittività
Il Tribunale ha esaminato anzitutto la censura relativa alla motivazione. Ha richiamato l’obbligo, derivante dall’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 e dall’articolo 296 TFUE, di esporre chiaramente il ragionamento seguito dall’istituzione, senza contraddizioni interne.
Il Tribunale ha osservato che la commissione di ricorso aveva qualificato come descrittivi diversi prodotti di classe 3, tra cui:
- body deodorants;
- soaps;
- make up removing preparations;
- cotton wool for cosmetic purposes;
- cotton sticks for cosmetic purposes;
- round pads for removing make-up.
Tuttavia, per altri prodotti della stessa classe — "perfumes, toilet water, eau de Cologne; essential oils; incense, perfume water" e "dentifrices" — aveva escluso la descrittività assumendo che servissero a dare un odore gradevole o a pulire i denti. Secondo il Tribunale, tale distinzione era incoerente, perché la funzione indicata per quei prodotti non differiva in modo sostanziale da quella di alcuni prodotti che la commissione aveva invece considerato descrittivi. La motivazione non consentiva dunque di capire perché il segno fosse descrittivo per alcuni prodotti e non per altri, sebbene appartenenti alla stessa logica funzionale.
Il Tribunale ha quindi annullato la decisione impugnata limitatamente a:
- "perfumes, toilet water, eau de Cologne; essential oils; incense, perfume water";
- "dentifrices".
Ha aggiunto che non poteva sostituire la propria motivazione a quella della commissione di ricorso, sicché la domanda di riforma della decisione è stata respinta.
Terzo motivo: acquisto di carattere distintivo mediante l’uso
Poiché l’annullamento riguardava solo i prodotti sopra indicati, il Tribunale ha esaminato il terzo motivo relativo all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, cioè alla possibilità che il marchio avesse acquisito carattere distintivo tramite l’uso per altri prodotti di classe 3.
Il Tribunale ha ricordato i principi consolidati:
- il carattere distintivo acquisito richiede che una parte significativa del pubblico rilevante identifichi i prodotti come provenienti da una determinata impresa;
- la prova va fornita nella parte dell’Unione in cui il segno era originariamente privo di distintività;
- la distintività deve essere acquisita prima della domanda di registrazione;
- la valutazione è globale e può tener conto di quota di mercato, intensità e durata dell’uso, investimenti pubblicitari, sondaggi e altri elementi probatori;
- l’onere della prova incombe al titolare del marchio.
Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva ritenuto provato l’uso distintivo in Francia, Belgio e Lussemburgo e, sulla base di diversi elementi documentali, aveva concluso che il segno BIO-BEAUTÉ era percepito come marchio per numerosi prodotti cosmetici.
Valutazione delle prove
Il Tribunale ha ritenuto che l’interveniente avesse presentato un insieme eterogeneo di elementi, tra cui:
- premi e riconoscimenti assegnati a prodotti BIO-BEAUTÉ e NUXE;
- registrazioni e depositi del marchio;
- poster e materiali promozionali;
- estratti di siti internet e archivi web;
- sondaggi sull’uso del marchio;
- articoli di stampa;
- rapporti sui social media e concorsi su Facebook;
- elenchi di punti vendita;
- fotografie di prodotti commercializzati in Belgio e Lussemburgo;
- dati su vendite, investimenti pubblicitari e classifiche di mercato.
Ha sottolineato che alcune prove avevano valore soprattutto indiretto o promozionale, ma che altre, in particolare i sondaggi e i dati di vendita e investimento pubblicitario, avevano una forza probatoria sufficiente a supportare la conclusione della commissione di ricorso. La valutazione complessiva delle prove era quindi corretta.
Territorio rilevante e combinazione con "by nuxe"
Il Tribunale ha respinto anche l’argomento secondo cui sarebbe stato necessario provare la distintività acquisita nella Valle d’Aosta, osservando che per l’articolo 7, paragrafo 3, è sufficiente dimostrare l’acquisizione nel territorio pertinente dell’Unione, che può anche coincidere con uno Stato membro o con una parte di esso.
Ha inoltre precisato che la prova può riguardare l’uso del segno come parte di un marchio registrato o in combinazione con un altro segno, purché il pubblico percepisca comunque il segno in questione come indicatore dell’origine imprenditoriale. Nel caso di specie, l’espressione "by nuxe" era ritenuta meramente indicativa del soggetto che commercializzava i prodotti, mentre BIO-BEAUTÉ restava percepito come marchio. Di conseguenza, il Tribunale ha confermato che il segno aveva acquisito carattere distintivo per uso per i prodotti di classe 3 indicati dalla commissione di ricorso.
Dispositivo e spese
Il Tribunale ha:
- annullato la decisione della commissione di ricorso EUIPO solo per "perfumes, toilet water, eau de Cologne; essential oils; incense, perfume water" e "dentifrices";
- respinto il ricorso per il resto;
- disposto che ciascuna parte sopporti le proprie spese nel giudizio davanti al Tribunale.
Quanto alle spese del procedimento amministrativo, ha precisato che le spese della divisione di cancellazione non sono recuperabili come spese di causa, mentre sulle spese del ricorso amministrativo dovrà pronunciarsi la commissione di ricorso alla luce della presente sentenza.
Principi ricavabili
La decisione ribadisce che una motivazione EUIPO è illegittima se contiene contraddizioni interne tali da impedire di comprendere il ragionamento seguito. Conferma inoltre che, per l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sul marchio UE, l’acquisto di distintività può risultare da una valutazione globale di prove di mercato, pubblicità, vendite e sondaggi, e che l’uso del segno insieme a un’altra indicazione non esclude di per sé la percezione del segno come marchio autonomo.
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