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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-366/21

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 22 March 2023. — Coinbase, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – International registration designating the European Union – Word mark coinbase – Absolute ground for invalidity – Bad faith – Article 52(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 59(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-366/21

Giurisprudenza europea62021TJ0366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità del marchio "coinbase". La censura accolta riguarda l’erronea delimitazione dell’esame della mala fede, svolto solo con riferimento ai beni e servizi dissimili ancora in contestazione. La Corte afferma che l’analisi doveva invece tener conto dell’insieme dei beni e servizi indicati nella domanda originaria, perché rilevanti per apprezzare l’intenzione del depositante al momento del deposito. L’EUIPO è condannato alle spese.

Marchio UE "coinbase": annullata la decisione dell’EUIPO perché la valutazione della mala fede del richiedente non ha considerato tutti i beni e servizi rilevanti al momento del deposito.

La questione giuridica

Nel ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO, la questione principale era se, ai fini dell’articolo 52(1)(b) del regolamento n. 207/2009, la mala fede del richiedente debba essere valutata con riferimento a tutti i beni e servizi coperti dalla domanda originaria di registrazione oppure solo a quelli rimasti in discussione nel grado di impugnazione, quando la nullità per alcune classi era già divenuta definitiva.

Principio di diritto

Ai fini della declaratoria di nullità per mala fede, il giudice/ufficio deve effettuare una valutazione globale di tutte le circostanze rilevanti esistenti al momento del deposito della domanda di marchio e non può limitarsi ai soli beni e servizi rimasti oggetto dell’impugnazione, se ciò comporta l’esclusione dal giudizio di elementi utili relativi ai beni e servizi originariamente richiesti; la decisione impugnata è quindi annullata quando tale analisi risulta incompleta o frazionata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 52(1)(b)
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 53(1)(a)
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8(1)(b)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 59(1)(b), 60(1)(a), 63, 66-71 e 198(2)

Marchio UE "coinbase": valutazione della mala fede e perimetro dell’esame

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio dell’Unione europea derivante da registrazione internazionale designante l’UE. Il Tribunale affronta il tema della mala fede del depositante ai sensi dell’articolo 52(1)(b) del regolamento n. 207/2009.

Fatti e svolgimento del procedimento

bitFlyer Inc. aveva ottenuto una registrazione internazionale designante l’Unione per il segno denominativo "coinbase", successivamente accettata da EUIPO. Coinbase, Inc. aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio su tutti i beni e servizi coperti, invocando sia un motivo relativo sia la mala fede.

La Divisione di annullamento aveva accolto la domanda solo in parte: aveva dichiarato nullo il marchio per i beni e servizi identici o simili rispetto al marchio anteriore COINBASE, ma aveva respinto la domanda quanto ai beni e servizi dissimili, ritenendo insussistente la mala fede. In appello, la Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto per tali beni e servizi dissimili.

Normativa rilevante

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di registrazione era stata depositata il 3 febbraio 2016, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009. In particolare, rilevano:

  • l’articolo 52(1)(b), sulla nullità per mala fede;
  • l’articolo 53(1)(a), richiamato nella ricostruzione della nullità;
  • l’articolo 8(1)(b), evocato per il motivo relativo poi definitivamente accolto per alcune categorie di beni e servizi.

Viene inoltre richiamato l’articolo 198(2) del regolamento 2017/1001, per cui la domanda di dichiarazione di nullità di una registrazione internazionale designante l’UE si sostituisce alla corrispondente domanda ai sensi degli articoli 59 o 60 del medesimo regolamento.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente sosteneva che la Commissione di ricorso avesse interpretato in modo troppo restrittivo la nozione di mala fede, limitando l’esame ai soli beni e servizi dissimili ancora controversi. Secondo Coinbase, la valutazione avrebbe dovuto considerare anche i beni e servizi simili, perché l’intenzione del depositante non è scindibile in una parte "buona" e una parte "cattiva" a seconda delle classi di prodotti o servizi.

EUIPO replicava che, essendo la nullità divenuta definitiva per i beni e servizi simili, il perimetro dell’appello davanti alla Commissione di ricorso era limitato ai soli beni e servizi dissimili.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, secondo cui il momento rilevante per accertare la mala fede è quello del deposito della domanda di registrazione e la valutazione deve essere globale, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti del caso concreto. Tra gli elementi indicati dalla giurisprudenza figurano la conoscenza dell’uso di un segno identico o simile da parte di terzi, l’intenzione di impedirne l’uso e il grado di tutela del segno del terzo e del segno richiesto.

Pur riconoscendo che il ricorso amministrativo davanti alla Commissione di ricorso era limitato ai beni e servizi dissimili, il Tribunale osserva che, per valutare correttamente la mala fede, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione anche i beni e servizi simili, perché facevano parte della domanda originaria e costituivano elementi fattuali rilevanti per apprezzare l’intenzione del depositante al momento del deposito.

L’analisi della decisione impugnata mostra invece che la Commissione di ricorso aveva concentrato la propria valutazione sui soli beni e servizi dissimili. Ciò emerge, tra l’altro:

  • dal riferimento espresso, in un passaggio, al fatto che solo i beni e servizi oggetto del rigetto della domanda di nullità entravano nell’esame;
  • dal richiamo alla mancanza di prova di intenzioni disoneste limitatamente ai beni e servizi dissimili;
  • dalla formulazione di altri passaggi che circoscrivono l’analisi ai soli beni e servizi oggetto dell’appello.

Secondo il Tribunale, eventuali riferimenti incidentali ai beni e servizi simili non bastano a dimostrare che essi siano stati effettivamente inclusi nella valutazione globale richiesta dalla giurisprudenza. Anche le difese di EUIPO confermano che tali riferimenti erano stati introdotti soltanto per rispondere agli argomenti della parte e non per effettuare una vera analisi autonoma anche dei beni e servizi simili.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale accoglie quindi l’unico motivo di ricorso, annulla la decisione della Commissione di ricorso e non esamina gli ulteriori argomenti della ricorrente. EUIPO è condannato alle spese.

Principio affermato

In materia di nullità del marchio per mala fede, la valutazione deve essere complessiva e riferita al momento del deposito, tenendo conto di tutti i beni e servizi oggetto della domanda originaria e di tutte le circostanze pertinenti; il fatto che una parte della domanda sia stata già definitivamente respinta o accolta per altre classi non consente di escludere dall’analisi elementi potenzialmente decisivi relativi ai beni e servizi inizialmente richiesti.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeanullità del marchiomala fedeprocedimento amministrativo euipo

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