Tribunale, Sentenza T-825/19
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 22 marzo 2023 (Estratti). — Tazzetti SpA e Tazzetti, SA contro Commissione europea. — Ambiente – Regolamento (UE) n. 517/2014 – Gas fluorurati a effetto serra – Registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi – Imprese che hanno lo stesso titolare effettivo – Importatore o produttore unico – Atto che arreca pregiudizio – Interesse ad agire – Ricevibilità – Domanda di adattamento del ricorso – Irricevibilità – Eccezione di illegittimità – Interpretazione di un regolamento di esecuzione conforme al regolamento di base – Potere di esecuzione della Commissione. — Cause T-825/19 e T-826/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha accolto in parte i ricorsi di Tazzetti SpA e Tazzetti SA contro la Commissione nel contesto del sistema UE delle quote di idrofluorocarburi. Ha ritenuto che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 avesse oltrepassato i limiti del potere di esecuzione attribuito alla Commissione, perché non si limitava a garantire il funzionamento del registro elettronico ma modificava il regime sostanziale previsto dal regolamento n. 517/2014. Sono stati quindi annullati gli atti della Commissione che si fondavano su tale disposizione, mentre il ricorso è stato respinto per il resto.
Annullamento parziale di atti della Commissione applicativi del regolamento sui gas fluorurati: illegittimità dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 per eccesso di potere rispetto al regolamento n. 517/2014
La questione giuridica
Le questioni centrali erano se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 dovesse essere interpretato conformemente al regolamento (UE) n. 517/2014 in modo da non applicarsi alle ricorrenti, e, in subordine, se tale disposizione fosse illegittima perché la Commissione, adottandola, aveva ecceduto la propria competenza di esecuzione modificando il regime sostanziale di assegnazione, detenzione e trasferimento delle quote di idrofluorocarburi previsto dal regolamento di base, in violazione dell’articolo 291 TFUE e dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014.
Principio di diritto
La Commissione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 e dell’articolo 291 TFUE, poteva adottare misure solo per assicurare il corretto funzionamento del registro HFC, senza modificare il regime sostanziale di assegnazione dei valori di riferimento, delle quote e del loro trasferimento. Poiché l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 ha introdotto una regola che, per le imprese con lo stesso titolare effettivo, incideva sui diritti al valore di riferimento, all’assegnazione di quote e alla trasferibilità delle quote, esso ha ecceduto la competenza di esecuzione e deve essere disapplicato; di conseguenza, gli atti impugnati fondati su tale disposizione vanno annullati.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 291 TFUE
- Regolamento (UE) n. 517/2014
- Articolo 16, paragrafi 1, 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 517/2014
- Articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 517/2014
- Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
- Articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014
- Allegato VI del regolamento (UE) n. 517/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione
- Decisione di esecuzione (UE) 2020/1604 della Commissione
- Regolamento (UE) n. 842/2006
Annullamento parziale di atti della Commissione applicativi del regolamento sui gas fluorurati: illegittimità dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 per eccesso di potere rispetto al regolamento n. 517/2014
La sentenza riguarda due ricorsi diretti ex articolo 263 TFUE proposti da Tazzetti SpA e Tazzetti SA contro la Commissione europea in materia di gestione del registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi (HFC). Il Tribunale è stato chiamato a verificare se la Commissione, mediante il regolamento di esecuzione 2019/661 e gli atti individuali adottati in sua applicazione, avesse rispettato i limiti del potere di esecuzione conferitole dal regolamento (UE) n. 517/2014.
Fatti e procedimento principale
Le ricorrenti chiedevano l’annullamento di decisioni contenute in due lettere del 27 settembre 2019, in una lettera del 30 settembre 2019 e in due messaggi di posta elettronica del 6 e del 20 novembre 2019 della Commissione. Successivamente hanno adattato i ricorsi domandando anche l’annullamento della decisione di esecuzione 2020/1604, adottata il 23 ottobre 2020. La Commissione ha chiesto il rigetto per irricevibilità o, in subordine, per infondatezza.
Quadro normativo rilevante
Il contenzioso si inserisce nel sistema introdotto dal regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra. In particolare:
- l’articolo 16 disciplina il calcolo e il ricalcolo dei valori di riferimento per produttori e importatori di HFC;
- l’articolo 17 attribuisce alla Commissione il compito di elaborare e assicurare il funzionamento del registro HFC;
- l’articolo 18 regola il trasferimento delle quote;
- l’articolo 19 contiene gli obblighi di comunicazione;
- l’allegato VI collega il valore di riferimento all’assegnazione delle quote. La misura contestata era il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661, adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014.
Prima questione: interpretazione conforme dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661
Le ricorrenti sostenevano che tale disposizione dovesse essere interpretata conformemente al regolamento di base, così da non applicarsi loro, perché il sistema del regolamento n. 517/2014 distinguerebbe tra imprese storiche e nuovi entranti. Il Tribunale ha escluso questa lettura: il testo dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 è chiaro e non ambiguo e si applica sia ai nuovi entranti sia ai produttori e importatori rientranti nel ricalcolo dei valori di riferimento ex articolo 16, paragrafo 3, senza alcuna deroga per le imprese storiche. Un’interpretazione diversa sarebbe stata contra legem.
Seconda questione: legittimità dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661
Il cuore della decisione sta nell’analisi del perimetro della competenza di esecuzione della Commissione. Il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, l’atto di esecuzione può solo precisare il contenuto dell’atto legislativo, senza integrarlo o modificarlo, anche nei suoi elementi non essenziali.
Portata del regolamento di base
Interpretando l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014, il Tribunale ha affermato che il legislatore UE si riferiva a ogni impresa, intesa come persona fisica o giuridica considerata individualmente, che abbia immesso legalmente in commercio HFC a partire dal 1o gennaio 2015 e abbia presentato la dichiarazione prevista all’articolo 19. In assenza di una disciplina specifica nel regolamento di base sull’identità del titolare effettivo, ogni impresa avente i requisiti sostanziali ha diritto al ricalcolo del proprio valore di riferimento.
Effetti innovativi dell’articolo 7, paragrafo 1
Il Tribunale ha poi evidenziato che il regolamento di esecuzione 2019/661 introduce una regola nuova: tutte le imprese con lo stesso titolare effettivo sono trattate come un unico produttore o importatore, con attribuzione di un unico valore di riferimento. Ciò comporta che alcune imprese, pur avendo immesso in commercio HFC e presentato le dichiarazioni previste, perdono il diritto a un valore di riferimento autonomo e quindi all’assegnazione autonoma di quote.
Inoltre, poiché l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014 consente il trasferimento delle quote solo a chi abbia ricevuto una quota in base a un valore di riferimento, la nuova regola incide anche sulla possibilità di trasferire quote sul mercato. Il Tribunale ha quindi concluso che l’articolo 7, paragrafo 1, non si limita a organizzare il registro HFC, ma modifica il meccanismo sostanziale di assegnazione e circolazione delle quote.
Violazione dei limiti della competenza di esecuzione
Secondo il Tribunale, la finalità dichiarata della misura - evitare elusioni del sistema e garantire la parità di trattamento - non può giustificare il superamento dei limiti posti dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014 e dall’articolo 291 TFUE. La Commissione, adottando l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, non ha semplicemente precisato il regime esistente, ma lo ha modificato nei suoi effetti sostanziali. Da ciò deriva l’illegittimità della disposizione.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale ha annullato le decisioni contenute nella seconda lettera del 27 settembre 2019, nella lettera del 30 settembre 2019 e nel messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019, nella parte in cui erano indirizzati alle ricorrenti. Ha respinto i ricorsi per il resto, e ha condannato la Commissione alle spese.
Principio affermato
Il potere di esecuzione della Commissione non può essere utilizzato per introdurre, tramite un regolamento di esecuzione, una disciplina nuova che alteri il regime sostanziale stabilito dal regolamento di base in materia di attribuzione, detenzione e trasferimento delle quote di HFC; una misura del genere eccede la competenza di esecuzione ed è illegittima.
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