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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41573/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva accolto l'appello cautelare del pubblico ministero e aveva applicato il divieto di dimora per il concorso in lesioni aggravate (artt. 582, 583, 585 c.p.). I motivi dedotti sono: (1) violazione dell'art. 197, comma 1, c.p.p., per aver ritenuto utilizzabili le dichiarazioni accusatorie di soggetti che avevano partecipato alla rissa, i quali non potrebbero assumere il ruolo di testimoni; (2) vizio di motivazione su aspetti di fatto, in particolare sul numero dei soggetti presenti, sulla sottovalutazione delle lesioni subite da un offeso e sulla sopravvalutazione della gravità delle lesioni subite da un altro (con riferimento alla aggravante delle lesioni gravissime ex art. 583 c.p.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni, la Corte ha ricordato la giurisprudenza secondo cui l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, c.p.p. non opera automaticamente verso terzi: è necessario che il dichiarante sia a sua volta gravato da indizi rispetto allo stesso reato o a reato connesso, in modo da subire un possibile nocumento. Il Tribunale aveva adeguatamente valutato l'assenza di una connessione probatoria tale da escludere l'utilizzabilità delle dichiarazioni. Quanto alla motivazione, la Corte ha osservato che il provvedimento impugnato si fonda anche su altri elementi probatori (sommarie informazioni di terzi, attività investigativa immediata) tali da giustificare i gravi indizi; inoltre la valutazione sulla gravità delle lesioni è stata ancorata ai referti e al giudizio prognostico dei sanitari, ritenuti più affidabili rispetto alle fotografie e a dichiarazioni mediche più generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 197 cod. proc. pen.

    articolo 197, comma 1, cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla presunta inidoneità a testimoniare di chi ha partecipato alla rissa; la Corte ha ritenuto che la mera partecipazione non comporta automaticamente l'impossibilità di utilizzare le dichiarazioni, salvo che il dichiarante sia effettivamente indiziato per lo stesso reato o per reato connesso in modo tale da subire nocumento

  • art. 63 cod. proc. pen.

    art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla giurisprudenza per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito come indagato/imputato; la Corte ricorda che l'inutilizzabilità è subordinata alla condizione che il dichiarante sia gravato da indizi sul medesimo reato o su reato connesso

  • art. 371 cod. proc. pen.

    art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.

    Richiamato nel contesto del concetto di connessione probatoria: la valutazione della connessione richiede che un unico elemento di fatto abbia efficacia probatoria rispetto a più illeciti, non basta che la prova discenda dalla stessa fonte

  • artt. 582, 583, 585 cod. pen.

    artt. 582, 583 e 585, secondo comma, cod. pen.

    Norme penali che definiscono il reato di lesioni aggravate e le aggravanti contestate; l'ordinanza impugnata applicava misure cautelari sulla base del concorso in lesioni aggravate e della contestata aggravante di cui all'art. 583

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'udienza in cui sono state prodotte fotografie e resoconti sanitari; la Corte valuta la rilevanza probatoria delle produzioni ex art. 310 rispetto ai referti medici

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella parte dispositiva per gli adempimenti della cancelleria successivi alla decisione

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da partecipanti a una stessa rissa non sono automaticamente inutilizzabili come prove a carico di terzi: occorre verificare se il dichiarante sia a sua volta gravato da indizi sullo stesso reato o su reato connesso in modo da subire nocumento.
  • La valutazione della connessione probatoria richiede che un elemento di fatto abbia efficacia probatoria diretta e specifica su più illeciti; la mera derivazione della prova da una fonte comune non basta a escluderne l'utilizzabilità.
  • Se anche vi fossero elementi ottenuti illegittimamente, la loro espunzione non invalida il provvedimento cautelare o la decisione se le rimanenti risultanze probatorie siano sufficienti a sostenere lo stesso convincimento (c.d. prova di resistenza). Chi impugna deve dimostrare l'incidenza decisiva delle prove contestate.
  • La valutazione della gravità delle lesioni si fonda prioritariamente sui referti e sul giudizio prognostico dei sanitari; fotografie o dichiarazioni non concordanti possono non essere ritenute idonee a smentire la documentazione clinica.
  • I rimedi in sede di legittimità sono limitati nel sindacare le valutazioni di merito: critiche che tendono a proporre una diversa ricostruzione dei fatti sono spesso inammissibili se non viene dimostrata violazione di legge o manifesta illogicità rilevante ai fini della decisione.

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