Regolamento (UE) 2021/2259
Regolamento (UE) 2021/2259 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d’investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga di un anno il regime transitorio previsto dal regolamento PRIIP per alcune categorie di operatori del risparmio gestito e della distribuzione di quote di OICVM e di fondi analoghi. La modifica sposta dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale tali soggetti restano esentati dall'obbligo di redigere il documento contenente le informazioni chiave (KID). La scelta è motivata dall'esigenza di concedere più tempo per prepararsi alla piena applicazione degli obblighi informativi, anche in considerazione delle modifiche tecniche intervenute sul regime PRIIP.
Proroga di un anno del regime transitorio del regolamento PRIIP per alcune società di gestione, società d'investimento e soggetti che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM e di taluni fondi non OICVM.
Ambito di applicazione
Si applica nell'ambito del regolamento (UE) n. 1286/2014 sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), limitatamente alla proroga del regime transitorio previsto dall'articolo 32. Riguarda le società di gestione ai sensi della direttiva 2009/65/CE, le società d'investimento di cui all'articolo 27 della medesima direttiva, nonché le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM; inoltre, quando uno Stato membro applica le norme sul KID di cui agli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio, si estende anche alle società di gestione, alle società d'investimento e ai distributori/consulenti di tali fondi. L'effetto è temporalmente circoscritto alla proroga della data di scadenza del regime transitorio dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Proroga del regime transitorio PRIIP per OICVM e fondi analoghi
Il regolamento (UE) 2021/2259 interviene sul regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), con una modifica puntuale e limitata nel tempo. La finalità è prorogare di un anno il regime transitorio applicabile ad alcune società di gestione, società d'investimento e soggetti che vendono o consigliano quote di OICVM e, in determinate ipotesi, di fondi non OICVM offerti agli investitori al dettaglio.
Contesto normativo e motivazione
Il regolamento PRIIP impone, in via generale, agli ideatori di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati di redigere e pubblicare un documento contenente le informazioni chiave (KID) prima della messa a disposizione del prodotto agli investitori al dettaglio. Tuttavia, l'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 prevedeva un'esenzione transitoria per alcuni operatori del settore OICVM, inizialmente destinata a scadere il 31 dicembre 2021.
I considerando chiariscono che la proroga è giustificata dall'esigenza di consentire ai soggetti interessati un periodo sufficiente per prepararsi alla fine del regime transitorio e al correlato obbligo di predisporre il KID. Il testo richiama inoltre il fatto che il regolamento delegato (UE) 2017/653, come modificato il 7 settembre 2021, introduce nuove norme tecniche sul KID, con applicazione dal 1° luglio 2022, e che ciò rende opportuno allineare la scadenza del transitorio con tempi coerenti di adeguamento operativo.
Modifica introdotta
La norma sostanziale è contenuta nell'articolo 1, che modifica l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 sostituendo la data "31 dicembre 2021" con "31 dicembre 2022". La conseguenza pratica è la prosecuzione per un ulteriore anno della deroga dagli obblighi PRIIP per le categorie di soggetti individuate dalla norma originaria.
Soggetti e prodotti interessati
La proroga riguarda:
- le società di gestione, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE;
- le società d'investimento di cui all'articolo 27 della direttiva 2009/65/CE;
- le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della medesima direttiva.
In base all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento PRIIP, la medesima disciplina transitoria si estende, quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del KID di cui agli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio, anche alle società di gestione, alle società d'investimento e ai soggetti che vendono o consigliano quote di tali fondi.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del risparmio gestito e della distribuzione, l'effetto principale è il mantenimento, fino al 31 dicembre 2022, dell'esenzione dall'obbligo di elaborare il KID previsto dal regolamento PRIIP. Ciò consente un ulteriore periodo di adeguamento organizzativo e documentale prima del passaggio al regime ordinario.
Ulteriori profili richiamati nei considerando
Il regolamento segnala anche una più ampia esigenza di revisione del quadro PRIIP, evidenziando questioni rimaste aperte fin dall'adozione del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tra i punti menzionati figurano la definizione di "investitore al dettaglio", l'ambito di applicazione dei prodotti disciplinati, l'opportunità di eliminare il supporto cartaceo come opzione sistematica nelle offerte a distanza dirette, il concetto di "operazioni successive" e la disciplina delle informazioni precontrattuali agli investitori professionali. La Commissione viene sollecitata a presentare con urgenza una relazione, accompagnata se del caso da una proposta legislativa.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Proroga del regime transitorio
L'articolo 1 modifica l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 sostituendo la data "31 dicembre 2021" con "31 dicembre 2022". Ne consegue che la deroga temporanea dagli obblighi PRIIP, compreso l'obbligo di predisporre il KID, continua ad applicarsi fino alla nuova scadenza.
Soggetti interessati dalla deroga
La proroga riguarda le società di gestione di OICVM, le società d'investimento di OICVM e le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM. Per effetto dell'articolo 32, paragrafo 2, ricomprende anche i soggetti che gestiscono, consigliano o collocano fondi diversi dagli OICVM qualora uno Stato membro applichi a tali fondi le regole sul formato e sul contenuto del KID previste dalla direttiva 2009/65/CE.
Ragioni della proroga
I considerando evidenziano la necessità di consentire agli operatori un tempo sufficiente per adeguarsi alla fine del regime transitorio e al conseguente obbligo di redigere il KID. La proroga tiene conto anche dell'entrata in applicazione, dal 1° luglio 2022, del regolamento delegato (UE) 2017/653 come modificato, che incide su scenari di performance, costi e altre informazioni del KID.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Esigenza di revisione più ampia del quadro PRIIP
Nei considerando si richiama la necessità di affrontare in modo più ampio alcune criticità del regolamento (UE) n. 1286/2014, tra cui la definizione di "investitore al dettaglio", l'ambito dei prodotti disciplinati, la soppressione del supporto cartaceo come opzione sistematica in caso di offerta a distanza diretta, il concetto di "operazioni successive" e le informazioni precontrattuali agli investitori professionali. La Commissione è invitata a presentare con urgenza una relazione, eventualmente accompagnata da una proposta legislativa.
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