Cassazione Penale, Sentenza n. 29001/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della responsabilità penale decisa in appello: per Puglisi Francesco e Puglisi Giuseppe si censurano il diniego della rinnovazione istruttoria (nuova ricognizione personale), la mancata acquisizione di una perizia fonica su conversazioni attribuite ai due, la mancata esclusione dell'aggravante del danno di rilevante gravità ex art. 61 n.7 c.p. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e del trattamento sanzionatorio; per Parisi Giacomo si deduce vizio di motivazione per insufficienza degli indizi a suo carico e mancata rinnovazione dibattimentale rispetto all'utenza telefonica attribuita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Il ricorso di Parisi Giacomo è inammissibile per tardività rispetto al termine di legge; i ricorsi di Puglisi Francesco e Puglisi Giuseppe sono stati ritenuti manifestamente infondati e quindi inammissibili perché i motivi non rientrano nei parametri di censura di legittimità: la rinnovazione istruttoria in appello è uno strumento eccezionale e la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la completezza dell'istruttoria; la mancata perizia fonica era richiesta in modo generico e la perizia non costituisce "prova decisiva" ai sensi della giurisprudenza di legittimità; l'aggravante ex art. 61 n.7 c.p. è stata ritenuta correttamente valutata sulla base del valore dei beni sottratti; il diniego delle attenuanti e la determinazione della pena sono motivati dalla personalità e dai precedenti dei ricorrenti e dall'assenza di segni di resipiscenza. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, alla Cassa delle ammende, della somma determinata in euro tremila.
Norme richiamate
Costituzione
Richiamata come parametro del giusto processo; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione del diritto ad un giusto processo atteso che l'istruttoria di primo grado è stata considerata completa
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamati in relazione al diritto al giusto processo e al rimedio effettivo; la Corte ha ritenuto assenti violazioni rispetto alle doglianze mosse
Decreto-Legge n.137/2020
Norma richiamata per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; procedimento conforme al citato decreto
Codice di procedura penale
Regolano la ricognizione personale; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della ricognizione svolta in primo grado e ha escluso la necessità di rinnovarla in appello
Codice di procedura penale
Richiamato indirettamente nella giurisprudenza di SN in merito alla nozione di prova decisiva; la Corte ha osservato che la perizia è mezzo di prova neutro e non rientra nelle prove a discarico decisive ai fini dell'art. 606 c.p.p.
Codice di procedura penale
Richiamato per il termine di impugnazione e l'inammissibilità per tardività del ricorso di Parisi
Codice di procedura penale
Parametro per i motivi di cassazione: i motivi devono rientrare nelle doglianze di legittimità previste; la Corte ha ritenuto i motivi proposti manifestamente infondati
Codice penale
Aggravante del danno di rilevante gravità: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dell'aggravante in base al valore dei beni sottratti
Codice di procedura penale
Richiamato in relazione alla possibilità di istituire un concordato in appello; la Corte ha ritenuto che il deposito di una richiesta di concordato non equivalga automaticamente a segni di resipiscenza idonei a valorizzare le attenuanti
Codice di procedura penale
Norma che consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità; applicata per condannare i ricorrenti
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: va richiesta e motivata mostrando che il giudice non può decidere nello stato degli atti; non è sufficiente una mera formulazione di dubbio o generica richiesta
- La mancata esecuzione di una perizia tecnica non costituisce di per sé motivo di cassazione se la perizia è un mezzo di prova neutro affidato alla discrezionalità del giudice; le richieste di accertamenti tecnici devono essere specifiche e circostanziate
- Motivi di impugnazione generici, non specificati o manifestamente infondati sono inammissibili in cassazione: la Corte valuta anche l'opportunità dell'accoglimento in sede di rinvio
- Il termine per proporre ricorso in cassazione è perentorio; la tardività determina l'inammissibilità del ricorso
- Per contestare l'applicazione di aggravanti o per ottenere il prevalere di attenuanti è necessario un'applicazione argomentata e prove concrete: simple suppositions o genericità non sono sufficienti
- La condotta processuale (es. richiesta di concordato in appello) non è automaticamente prova di resipiscenza e non sostituisce elementi probatori concreti per l'attribuzione delle attenuanti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28780/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28781/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28782/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28783/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28784/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28788/2023 del 05/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →