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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-121/19

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 settembre 2020. — Edison SpA contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Domanda di registrazione del marchio figurativo contenente l’elemento verbale EDISON – Interpretazione dei termini contenuti nel titolo di una classe della classificazione di Nizza e nell’elenco alfabetico allegato. — Causa C-121/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione di Edison contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rifiuto dell’EUIPO di accogliere la limitazione del marchio EDISON nella parte in cui includeva l’energia elettrica nella classe 4 della classificazione di Nizza. Viene ribadito che l’energia elettrica non rientra, nel significato letterale e ordinario, nei termini della classe 4 dell’ottava edizione. La Corte dichiara inoltre inammissibili o infondati i motivi che contestavano la valutazione delle prove, la motivazione della decisione e i diritti procedurali della ricorrente.

Impugnazione in materia di marchio UE: se l’energia elettrica rientrasse nella classe 4 della classificazione di Nizza (titolo ed elenco alfabetico dell’ottava edizione) e se la decisione dell’EUIPO fosse viziata da errori di diritto o da difetto di motivazione.

La questione giuridica

La Corte è stata chiamata a stabilire, da un lato, se il Tribunale avesse errato nell’interpretare i termini "materie illuminanti", "combustibili (comprese le benzine per motori)" e "carburanti" della classe 4 dell’ottava edizione della classificazione di Nizza, escludendovi l’energia elettrica e respingendo la tesi di un approccio funzionale; dall’altro, se il Tribunale avesse violato i diritti procedurali della ricorrente e l’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 confermando una decisione dell’EUIPO asseritamente priva di motivazione sufficiente.

Principio di diritto

La Corte conferma che, per la classe 4 dell’ottava edizione della classificazione di Nizza, l’energia elettrica non rientra nel significato comune e ordinario delle espressioni "materie illuminanti", "combustibili (comprese le benzine per motori)" e "carburanti"; pertanto il Tribunale ha correttamente respinto il ricorso dell’Edison. Gli argomenti che si limitano a criticare parti della motivazione esposte ad abundantiam, a riproporre censure di primo grado o a contestare la valutazione dei fatti e delle prove sono irricevibili o infondati; non sussiste neppure una violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, poiché il Tribunale ha svolto una motivazione sufficiente e non contraddittoria.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articoli da 58 a 64 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi

Impugnazione sul marchio EDISON e sulla classe 4 della classificazione di Nizza

La pronuncia riguarda un ricorso per cassazione/impugnazione proposto da Edison SpA avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO relativa al marchio figurativo EDISON. Il nucleo della controversia è se l’energia elettrica potesse essere ricompresa, alla luce dell’ottava edizione della classificazione di Nizza, nella classe 4, in particolare nei termini "materie illuminanti", "combustibili (comprese le benzine per motori)" e "carburanti".

Fatti e procedimento amministrativo

Edison aveva presentato nel 2003 domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea per prodotti della classe 4. Nel 2015 ha chiesto di limitare l’elenco dei prodotti, inserendovi anche "energia elettrica". L’esaminatrice ha respinto tale richiesta nella parte relativa all’energia elettrica, ritenendo che ciò avrebbe esteso l’elenco dei prodotti originariamente rivendicati. La commissione di ricorso dell’EUIPO ha confermato il diniego, osservando che l’ottava edizione della classificazione di Nizza non conteneva l’espressione "energia elettrica" nel titolo della classe 4 né nell’elenco alfabetico allora applicabile, e che i "carburanti" non includevano l’elettricità, bene immateriale.

Fase dinanzi al Tribunale

Dinanzi al Tribunale, Edison aveva dedotto un unico motivo, sostenendo che l’EUIPO aveva escluso illegittimamente l’energia elettrica dalla classe 4. Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che il significato comune e ordinario dei termini della classe 4 non ricomprendesse l’energia elettrica e che gli elementi invocati dalla società ricorrente non fossero idonei a ribaltare tale conclusione.

Primo motivo di impugnazione: interpretazione della classe 4

In impugnazione, Edison ha contestato l’interpretazione dei termini della classe 4, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto adottare un approccio funzionale e considerare l’elettricità come carburante alternativo. La Corte respinge il motivo per più ragioni:

  • l’argomento sul metodo "funzionale" non individuava con precisione i punti della sentenza impugnata, come richiesto dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura;
  • in ogni caso, il Tribunale aveva correttamente applicato un’interpretazione letterale in linea con la giurisprudenza, in particolare con la sentenza Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10), che richiede chiarezza e precisione nella designazione dei prodotti;
  • il richiamo del Tribunale a un elenco indicativo dell’EUIPO è stato ritenuto solo ad abundantiam, dunque le censure relative a tale elenco erano inoperanti;
  • la dedotta contraddittorietà della motivazione è esclusa perché il Tribunale ha sì riconosciuto una possibile analogia funzionale tra elettricità e altri combustibili, ma ha correttamente concluso che l’energia elettrica non rientra nel significato letterale di "combustibili";
  • i richiami alla successiva inclusione dell’energia elettrica nella nona edizione della classificazione di Nizza, alle posizioni di altre autorità e alla documentazione prodotta miravano in sostanza a contestare la valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al Tribunale in sede di merito.

Secondo motivo di impugnazione: diritti procedurali e motivazione

Edison ha inoltre sostenuto che la decisione dell’EUIPO e la sentenza del Tribunale violassero i suoi diritti procedurali e l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 75 del regolamento n. 207/2009. La Corte respinge anche questo motivo:

  • nella parte in cui si denunciava una violazione dei diritti procedurali, la censura si limitava a riprodurre argomenti già presentati in primo grado, senza individuare un errore di diritto della sentenza impugnata;
  • quanto al preteso difetto di motivazione, la Corte osserva che il Tribunale aveva svolto un’analisi ampia e articolata delle ragioni per cui l’elettricità non poteva essere inclusa nella classe 4;
  • non sussiste neppure contraddizione logica, poiché il Tribunale ha distinto tra l’esistenza di alcuni veicoli elettrici già presenti sul mercato e il più generale sviluppo del mercato europeo dei veicoli elettrici, verificatosi solo successivamente alla domanda di registrazione.

Ricevibilità dell’impugnazione e limiti del sindacato della Corte

La Corte ribadisce i criteri stringenti di ricevibilità dell’impugnazione: è necessario indicare con precisione le parti della motivazione contestate e i relativi errori di diritto. Non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre il ricorso di primo grado o che mirino a un nuovo esame dei fatti e delle prove. In particolare, la Corte ricorda che il valore probatorio degli elementi prodotti è valutazione riservata al Tribunale, salvo snaturamento non dedotto né dimostrato nel caso di specie.

Decisione e spese

L’impugnazione è integralmente respinta. In applicazione delle regole sulle spese, Edison, rimasta soccombente, è condannata a sopportare, oltre alle proprie, le spese sostenute dall’EUIPO.

Principio affermato

Per la classe 4 dell’ottava edizione della classificazione di Nizza, l’energia elettrica non rientra nei termini "materie illuminanti", "combustibili (comprese le benzine per motori)" e "carburanti"; la sua eventuale analogia funzionale con altri combustibili non basta a superare il significato letterale delle indicazioni di classe. In sede di impugnazione, le censure che attaccano la valutazione dei fatti o delle prove, o che non individuano con precisione l’errore di diritto nella sentenza del Tribunale, sono irricevibili.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaclassificazione di nizzaimpugnazione e ricevibilitàmotivazione degli atti dell’euipoprova e valutazione degli elementi probatori

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