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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-674/19

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 settembre 2020. — UAB „Skonis ir kvapas“ contro Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Struttura e aliquote dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati – Direttiva 2011/64/UE – Articolo 2, paragrafo 2 – Articolo 5, paragrafo 1 – Nozione di “Prodotti costituiti interamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco” – Nozione di “tabacchi da fumo” – Tabacco per pipa ad acqua (narghilè). — Causa C-674/19

Giurisprudenza europea62019CJ0674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il narghilè contenente tabacco insieme a sciroppo di glucosio, glicerina, aromi e conservanti non va scomposto ai fini dell’accisa: se soddisfa i criteri del tabacco da fumo, il prodotto è tassato integralmente come tale. L’interpretazione è fondata sul tenore letterale, sulla struttura della direttiva 2011/64 e sulle sue finalità di armonizzazione del mercato interno e tutela della salute. Di conseguenza, la Corte ha risposto in senso affermativo alle prime due questioni e non ha esaminato le ulteriori due.

Qualificazione, ai fini dell’accisa armonizzata, del tabacco per narghilè contenente anche sostanze diverse dal tabacco come "prodotto costituito parzialmente da sostanze diverse dal tabacco" e come "tabacco da fumo".

La questione giuridica

Se gli articoli 2, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE debbano essere interpretati nel senso che il tabacco per pipa ad acqua (narghilè), composto da tabacco e da altre sostanze come sciroppo di glucosio, glicerina, aromi e conservanti, rientri nella nozione di prodotto costituito parzialmente da sostanze diverse dal tabacco e, se ricorrono i criteri dell’articolo 5, paragrafo 1, sia da considerare nel suo complesso come tabacco da fumo soggetto ad accisa, senza scorporare le componenti non tabaccose; e, in via subordinata, se le componenti come sciroppo di glucosio, aromi e glicerina debbano essere trattate come succedanei del tabacco ai fini della NC.

Principio di diritto

Il tabacco per pipa ad acqua (narghilè) composto da tabacco e da altre sostanze diverse dal tabacco rientra nella nozione di "prodotto costituito parzialmente da sostanze diverse dal tabacco" di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2011/64/UE; se il tabacco contenuto nella miscela soddisfa i criteri dell’articolo 5, paragrafo 1, la miscela deve essere qualificata nel suo complesso come "tabacco da fumo", senza escludere dal calcolo o dalla qualificazione le sostanze non tabaccose, ed è quindi assoggettata all’accisa sul tabacco.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/64/UE
  • Articolo 2, paragrafo 2, direttiva 2011/64/UE
  • Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2011/64/UE
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regolamento (UE) n. 1006/2011
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014
  • Direttiva 2014/40/UE

Qualificazione ai fini dell’accisa del tabacco per narghilè contenente sostanze diverse dal tabacco

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte suprema amministrativa della Lituania) in materia di accisa sui tabacchi lavorati. La controversia opponeva la società Skonis ir kvapas UAB al dipartimento delle dogane lituano in merito alla tassazione di tabacco per pipa ad acqua (narghilè) importato tra il 2012 e il 2015.

Fatti e procedimento principale

La società aveva importato un prodotto composto da tabacco per il 24%, sciroppo di glucosio, glicerina, aromi e conservanti. L’amministrazione doganale aveva ritenuto che l’intero prodotto dovesse essere tassato come tabacco da fumo e aveva emesso un recupero di accisa, IVA all’importazione, interessi e ammenda. Le autorità amministrative e il giudice di primo grado avevano confermato la pretesa fiscale; la causa era quindi giunta in appello dinanzi al giudice del rinvio.

Normativa rilevante

La Corte ha esaminato principalmente la direttiva 2011/64/UE sulla struttura e le aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato, in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 2, che assimila alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti interamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, purché rispondano ai criteri dell’articolo 3 o dell’articolo 5, paragrafo 1;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, che definisce i "tabacchi da fumo". Sono richiamati anche il regolamento (CEE) n. 2658/87 sulla nomenclatura combinata e le sue successive modifiche, oltre alla direttiva 2014/40/UE, che qualifica il tabacco per narghilè come tabacco da fumo.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se un prodotto come il tabacco per narghilè, contenente solo in parte tabacco e per il resto altre sostanze, sia un prodotto costituito parzialmente da sostanze diverse dal tabacco;
  • se, quando il tabacco contenuto nella miscela soddisfa l’articolo 5, paragrafo 1, l’intera miscela debba essere qualificata come tabacco da fumo, senza distinguere le altre sostanze;
  • in subordine, se le componenti non tabaccose debbano essere trattate come succedanei del tabacco secondo la NC.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che l’interpretazione delle nozioni della direttiva 2011/64 deve essere autonoma, fondata sul testo, sulla sistematica e sulle finalità della direttiva.

Quanto all’articolo 2, paragrafo 2, ha osservato che il legislatore non ha limitato la nozione di sostanze diverse dal tabacco a categorie predeterminate: pertanto, la formula comprende qualsiasi sostanza mescolata con il tabacco. Inoltre, la direttiva mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un elevato livello di protezione della salute, obiettivi che impongono di assoggettare all’accisa tutti i prodotti del tabacco fumabili, anche quando non composti esclusivamente da tabacco.

Quanto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la Corte ha rilevato che la disposizione richiede due condizioni cumulative:

  • il tabacco deve essere trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette;
  • deve poter essere fumato senza successiva trasformazione industriale. La Corte ha ritenuto che il tabacco per narghilè possa soddisfare tali condizioni, precisando che una semplice manipolazione non equivale a trasformazione industriale e che il prodotto, per essere fumato, non richiede un processo standardizzato di trasformazione.

La Corte ha poi escluso che la presenza di ingredienti non tabaccosi consenta di tassare soltanto il tabacco contenuto nella miscela. Al contrario, quando una miscela destinata a essere fumata integra i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, essa deve essere considerata nel suo complesso come tabacco da fumo. A sostegno di questa conclusione la Corte ha richiamato anche la disciplina dell’accisa sulle sigarette e quella sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette, dalla quale emerge che il legislatore non ha previsto uno scorporo delle componenti non tabaccose.

Decisione e dispositivo

La Corte ha risposto che gli articoli 2 e 5 della direttiva 2011/64/UE devono essere interpretati nel senso che il tabacco per narghilè composto da tabacco al 24% e da altre sostanze come sciroppo di glucosio, glicerina, aromi e conservante:

  • è un "prodotto costituito parzialmente da sostanze diverse dal tabacco";
  • è "tabacco da fumo";
  • deve essere considerato, nel suo complesso e indipendentemente dalle sostanze diverse dal tabacco che lo compongono, come tabacco da fumo assoggettato all’accisa sul tabacco.

Effetti pratici per l’operatore

Per gli operatori importatori e distributori, la pronuncia conferma che i prodotti per narghilè non possono essere tassati solo in relazione alla quota di tabacco effettivamente presente. Se il prodotto soddisfa i criteri della direttiva, la base imponibile e la qualificazione ai fini dell’accisa riguardano l’intero prodotto commercializzato, con rilevanti effetti su accisa, IVA all’importazione e controlli doganali.

Come è indicizzato

Materieaccise sui tabacchiclassificazione tariffariadoganetassazione dei prodotti del tabacconarghilè

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