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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-312/19

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 settembre 2020. — XT contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos e Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 193 – Nozione di “soggetto passivo” – Contratto d’attività congiunta – Partenariato – Collegamento di un’operazione economica a uno dei partner – Determinazione del soggetto passivo debitore dell’imposta. — Causa C-312/19

Giurisprudenza europea62019CJ0312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che, ai fini IVA, conta soprattutto chi ha effettivamente agito verso l’esterno e assunto il rischio economico dell’operazione. Se un partner di un partenariato senza personalità giuridica opera da solo e in nome proprio nei rapporti con i terzi, è lui il soggetto passivo e il debitore dell’IVA. La presenza di decisioni interne congiunte o di finanziamenti dell’altro partner non sposta tale qualificazione. La seconda questione, relativa alla ripartizione dell’imposta e alla franchigia, resta assorbita.

IVA e partenariato privo di personalità giuridica: individuazione del soggetto passivo quando uno dei partner opera da solo verso i terzi

La questione giuridica

Se, in un contratto di attività congiunta costitutivo di un partenariato privo di personalità giuridica, la persona fisica che conclude gli atti economici in nome proprio e da sola nei rapporti con i terzi debba essere considerata il soggetto passivo IVA ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, e il debitore dell’imposta ai sensi dell’articolo 193 della direttiva 2006/112; e, solo in caso di risposta affermativa, se l’IVA debba essere ripartita pro quota tra i partner e se il volume d’affari rilevante per la franchigia dell’articolo 287 debba essere calcolato sul reddito complessivo del partenariato.

Principio di diritto

Quando un partenariato privo di personalità giuridica non appare nei rapporti con i terzi e uno solo dei partner conclude in nome proprio gli atti che integrano l’attività economica, quel partner va considerato soggetto passivo IVA e unico debitore dell’imposta ai sensi degli articoli 9, paragrafo 1, e 193 della direttiva 2006/112, anche se il contratto interno gli attribuisce la legittimazione ad agire in nome di tutti i partner; ciò vale pure se egli opera come commissionario ai sensi degli articoli 14, paragrafo 2, lettera c), e 28 della direttiva. In tale situazione, non occorre rispondere alle questioni sulla ripartizione pro quota dell’IVA e sul calcolo della franchigia di cui all’articolo 287.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 14, paragrafo 2, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 28, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 193, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 226, punto 5, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 287, direttiva 2006/112/CE
  • Decisione di esecuzione 2011/335/UE
  • Legge lituana sull’IVA
  • Codice civile lituano, articoli 6.969, 6.971, 6.972, 6.974, 6.975, 6.976

IVA e partenariato privo di personalità giuridica: individuazione del soggetto passivo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas in una controversia tra XT e l’amministrazione finanziaria lituana. Al centro vi è la qualificazione IVA delle operazioni immobiliari svolte nell’ambito di un contratto di attività congiunta, denominato partenariato e privo di personalità giuridica.

Fatti e procedimento principale

XT e un’altra persona fisica avevano stipulato un contratto di attività congiunta per costruire un complesso residenziale. Nel concreto, XT aveva acquistato il terreno in nome proprio, aveva ottenuto la licenza edilizia, aveva stipulato il contratto con la società promotrice immobiliare e aveva venduto gli immobili nei rapporti con i terzi sempre in nome proprio. L’amministrazione tributaria ha ritenuto che le operazioni costituissero un’unica attività economica imponibile e ha ingiunto a XT il pagamento dell’IVA, degli interessi e di una sanzione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, sulla nozione di soggetto passivo;
  • l’articolo 193 della direttiva 2006/112, sul debitore dell’IVA;
  • l’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 28 della direttiva 2006/112, relativi alle operazioni per conto terzi e alla figura del commissionario;
  • l’articolo 226, punto 5, della direttiva 2006/112, sul contenuto della fattura;
  • l’articolo 287 della direttiva 2006/112 e la decisione di esecuzione 2011/335/UE, in tema di franchigia per i soggetti passivi stabiliti in Lituania.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se, in un partenariato privo di personalità giuridica, debba essere considerato soggetto passivo IVA il singolo partner che agisce da solo verso i terzi oppure il partenariato nel suo complesso;
  • in caso di risposta favorevole alla seconda opzione, se l’IVA debba essere assolta pro quota da ciascun partner e se, ai fini della franchigia, il volume d’affari vada calcolato sul reddito complessivo dell’attività congiunta.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la nozione di soggetto passivo dell’articolo 9, paragrafo 1, è ampia e ricomprende anche enti privi di personalità giuridica, purché esercitino un’attività economica in modo indipendente. Per individuare il soggetto passivo occorre verificare chi abbia agito in nome proprio, per conto proprio e sotto la propria responsabilità, assumendo il rischio economico dell’operazione.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che:

  • XT ha acquistato il terreno in nome proprio;
  • XT ha chiesto e ottenuto la licenza edilizia in nome proprio;
  • XT ha stipulato in proprio nome il contratto con la società promotrice;
  • XT ha venduto gli immobili in nome proprio nei rapporti con i terzi;
  • gli acquirenti non erano messi a conoscenza dell’esistenza del partner o del partenariato.

La circostanza che il partner abbia finanziato parte dell’investimento e che alcune decisioni siano state prese congiuntamente non è sufficiente a far ritenere che l’attività imponibile sia stata svolta dall’entità collettiva, quando verso l’esterno ha operato solo XT. La Corte precisa inoltre che l’eventuale operatività come commissionario non esclude la qualifica di soggetto passivo, in quanto gli articoli 14, paragrafo 2, lettera c), e 28 della direttiva assimilano a una duplice cessione o prestazione le operazioni effettuate in nome proprio ma per conto terzi.

Decisione e principio applicato

La Corte conclude che, in circostanze come quelle del procedimento principale, una persona fisica che abbia concluso un contratto di attività congiunta con un’altra persona fisica, ma che intervenga da sola e in nome proprio nei rapporti con i terzi quando compie gli atti dell’attività economica, deve essere considerata soggetto passivo IVA e unico debitore dell’imposta ai sensi degli articoli 9, paragrafo 1, e 193 della direttiva 2006/112, nei limiti in cui agisce per conto proprio o come commissionario.

Effetto sulla seconda questione

Poiché la prima questione riceve risposta affermativa nel senso della responsabilità esclusiva di XT, la Corte dichiara non necessario pronunciarsi sulla ripartizione pro quota dell’IVA tra i partner e sul calcolo della franchigia di cui all’articolo 287 della direttiva 2006/112.

Come è indicizzato

Materieivasoggetto passivopartenariatocessioni immobiliarifranchigia fiscale

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