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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-462/19

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 settembre 2020. — Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (Anesco) e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. — Rinvio pregiudiziale – Nozione di “giurisdizione” ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Criteri – Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza, Spagna) – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. — Causa C-462/19

Giurisprudenza europea62019CJ0462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto il rinvio pregiudiziale della CNMC spagnola in una controversia relativa a un accordo collettivo nel settore dello stivaggio portuale e alla normativa nazionale che lo sorreggeva. Pur trattandosi di una materia di concorrenza rilevante ai fini dell'articolo 101 TFUE, il nodo decisivo è stato processuale: la CNMC non è stata ritenuta una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE. La decisione ribadisce che, per poter rinviare, l'organo deve essere terzo rispetto all'organo che ha adottato la decisione impugnabile e deve esercitare funzioni giurisdizionali, requisiti mancanti nel procedimento amministrativo sanzionatorio della CNMC.

Rinvio pregiudiziale irricevibile: la CNMC spagnola non è una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE quando decide in un procedimento sanzionatorio di concorrenza.

La questione giuridica

Se la CNMC, nell'ambito di un procedimento amministrativo/sanzionatorio in materia di concorrenza, possa essere considerata "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE e, quindi, se possa proporre rinvio pregiudiziale; in subordine, le questioni sostanziali riguardavano la compatibilità con l'articolo 101 TFUE di un contratto collettivo e della normativa spagnola che ne costituiva il fondamento, nonché gli effetti del primato del diritto dell'Unione e l'obbligo di sanzionare le condotte restrittive.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato irricevibile il rinvio perché la CNMC, pur essendo un'autorità indipendente e permanente, non opera come un organo terzo rispetto all'ufficio istruttore interno né come un giudice nell'ambito del procedimento sanzionatorio antitrust; le sue decisioni sono di natura amministrativa, adottate d'ufficio e soggette a ricorso dinanzi ai giudici amministrativi. Di conseguenza, la CNMC non possiede la qualità di "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE e non può adire la Corte con rinvio pregiudiziale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 101 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Considerando 17 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Considerando 18 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia
  • Ley 3/2013 de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
  • Real Decreto-ley 8/2017
  • Real Decreto-ley 9/2019
  • Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

Irricevibilità del rinvio pregiudiziale della CNMC in materia di concorrenza

La causa C-462/19 riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) nell'ambito di un procedimento sanzionatorio relativo a un contratto collettivo nel settore dello stivaggio portuale. La Corte non è entrata nel merito delle questioni di concorrenza, ma ha esaminato in via preliminare la ricevibilità del rinvio alla luce dell'articolo 267 TFUE.

Contesto fattuale e procedimento principale

Il procedimento trae origine dalla conclusione, il 6 luglio 2017, di un contratto collettivo tra Anesco, associazione delle imprese del settore portuale, e varie organizzazioni sindacali. Tale accordo introduceva una clausola di riassunzione/cessione dei lavoratori collegati alle SAGEP in favore delle imprese che recedevano da tali società, con l'obiettivo dichiarato di preservare la pace sociale e i posti di lavoro. La Direzione Concorrenza della CNMC ha avviato un procedimento d'infrazione e ha proposto di qualificare tale condotta come vietata dall'articolo 1 della legge spagnola sulla tutela della concorrenza e dall'articolo 101 TFUE.

Normativa nazionale e cornice europea richiamata

La Corte richiama, sul piano dell'Unione, l'articolo 101 TFUE e il regolamento (CE) n. 1/2003, in particolare l'articolo 11, paragrafo 6, nonché i considerando 17 e 18 relativi alla ripartizione delle competenze nella rete delle autorità garanti della concorrenza. Sul piano spagnolo, sono citate la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, la Ley 3/2013 istitutiva della CNMC, il Real Decreto-ley 8/2017, il Real Decreto-ley 9/2019 e la Ley 29/1998 sulla giurisdizione del contenzioso amministrativo.

Questioni pregiudiziali sollevate

La CNMC aveva chiesto alla Corte, in sintesi:

  • se l'articolo 101 TFUE vieti accordi tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, anche se qualificati come contratti collettivi, quando impongano la cessione/riassunzione di lavoratori;
  • se l'articolo 101 TFUE osti a norme nazionali come quelle del Real Decreto-ley 9/2019, che fungono da base a tali contratti;
  • se il principio del primato imponga alla CNMC di disapplicare norme nazionali contrarie al diritto dell'Unione;
  • se il diritto dell'Unione imponga di irrogare ammende e penalità di mora per tali condotte.

Ragionamento della Corte sulla nozione di "giurisdizione" ex articolo 267 TFUE

La Corte ricorda i criteri consolidati per qualificare un organismo come "giurisdizione": fondamento legale, carattere permanente, obbligatorietà della competenza, natura contraddittoria del procedimento, applicazione di norme giuridiche, indipendenza e, soprattutto, posizione di terzietà rispetto all'autorità che ha adottato la decisione oggetto di impugnazione. Quest'ultimo profilo è decisivo.

Nel caso della CNMC, la Corte rileva che il presidente della CNMC dirige e coordina anche le unità istruttorie, compresa la Direzione Concorrenza, dalla quale provengono le proposte di decisione sottoposte al Consiglio. Ne deriva un nesso organico e funzionale tra l'organo che istruisce e quello che decide, incompatibile con la terzietà richiesta dall'articolo 267 TFUE. Inoltre, il procedimento è avviato d'ufficio dalla CNMC, ha natura amministrativa, è soggetto a termini massimi di durata e le decisioni finali sono impugnabili dinanzi ai giudici amministrativi; ciò conferma che non si tratta di un esercizio di funzioni giurisdizionali.

Distinzione rispetto alla giurisprudenza precedente

La Corte precisa che la propria precedente giurisprudenza richiamata dalla CNMC non è idonea a mutare l'esito. In particolare, la sentenza Asociación Española de Banca Privada e a. è stata resa nel contesto di una diversa architettura istituzionale spagnola, nella quale l'organo decisorio era distinto da quello istruttorio. Nel sistema attuale, invece, la CNMC cumula funzioni istruttorie e decisorie in un'unica struttura, con conseguente assenza della necessaria terzietà.

Dispositivo

La Corte dichiara irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla CNMC. Le spese restano rimesse al giudice/remittente per quanto riguarda le parti del procedimento principale; le spese degli altri partecipanti davanti alla Corte non sono rifusibili.

Principio ricavabile per la pratica

Un'autorità amministrativa nazionale di concorrenza non può utilizzare il rinvio pregiudiziale quando, nel procedimento che conduce alla decisione impugnabile, non opera come organo terzo e giurisdizionale, ma come autorità amministrativa che istruisce e decide internamente una controversia sanzionatoria. Per i professionisti, la pronuncia conferma che la possibilità di rinvio ex articolo 267 TFUE dipende non dal grado di indipendenza dell'ente, ma dalla sua effettiva natura giurisdizionale e dalla separazione funzionale tra istruttoria e decisione.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzarinvio pregiudizialeautorità amministrative indipendentidiritto del lavoro portualecontratti collettivi

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