Corte di giustizia, Sentenza C-339/19
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 settembre 2020. — SC Romenergo SA e Aris Capital SA contro Autoritatea de Supraveghere Financiară. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. — Rinvio pregiudiziale – Libertà di circolazione dei capitali – Diritto societario – Azioni ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato – Società d’investimento finanziario – Normativa nazionale che stabilisce un massimale per la partecipazione al capitale di talune società d’investimento finanziario – Presunzione legale di concertazione. — Causa C-339/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una normativa rumena che limita al 5% la partecipazione al capitale di talune società di investimento finanziario e sospende i diritti di voto oltre tale soglia, applicando inoltre presunzioni legali di concertazione. Ha ritenuto che l’acquisizione di tali partecipazioni rientri nella nozione di movimenti di capitali e che il limite del 5% costituisca una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali. La restrizione non è giustificata da ragioni dell’articolo 65 TFUE e non può essere fondata su un motivo economico quale la dispersione dell’azionariato; resta però al giudice nazionale verificare se ricorrano, in concreto, motivi imperativi di interesse generale.
Libera circolazione dei capitali e legittimità di un massimale nazionale del 5% nella partecipazione al capitale di società di investimento finanziario quotate, con presunzioni legali di concertazione.
La questione giuridica
Se gli articoli 63 e seguenti TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE e con l’articolo 87 della direttiva 2001/34/CE, ostino a una normativa rumena che, per le azioni di società di investimento finanziario negoziate su mercato regolamentato, introduce un limite massimo del 5% alla partecipazione al capitale e una presunzione legale di concertazione per talune operazioni economiche e per l’uso di risorse finanziarie di medesima origine o provenienti da soggetti implicati.
Principio di diritto
L’articolo 63 TFUE osta a una misura nazionale che impone un massimale del 5% alla partecipazione al capitale di una società di investimento finanziario quotata, quando tale misura costituisce una restrizione alla circolazione dei capitali e non risulta giustificata né da una delle eccezioni dell’articolo 65 TFUE né da un motivo imperativo di interesse generale; spetta al giudice nazionale verificare in concreto l’eventuale giustificazione. Le presunzioni legali di concertazione richiamate nel rinvio non modificano la natura della questione, che riguarda essenzialmente il limite partecipativo imposto dal diritto interno.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 63 TFUE
- Articolo 65 TFUE
- Direttiva 2004/25/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, direttiva 2004/25/CE
- Direttiva 2001/34/CE
- Articolo 87 direttiva 2001/34/CE
- Direttiva 88/361/CEE
- Legge rumena n. 297/2004 sui mercati di capitali
- Regolamento della Commissione nazionale dei valori mobiliari n. 1/2006
Massimale del 5% nelle società di investimento finanziario e libera circolazione dei capitali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Înalta Curte de Casație și Justiție rumena in una controversia tra due società azioniste e l’autorità di vigilanza finanziaria nazionale. Il tema centrale è la compatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina rumena che impone un tetto del 5% alla partecipazione al capitale di società di investimento finanziario quotate e che collega a tale limite una presunzione legale di concertazione.
Fatti e procedimento principale
La Romenergo aveva detenuto una partecipazione pari al 4,55498% dei diritti di voto della SIF Banat Crișana SA, poi ceduta ad Aris Capital. L’ASF, con decisioni del 18 marzo 2014, ha ritenuto che vari azionisti, tra cui Romenergo, agissero di concerto in relazione alla Banat Crișana ai sensi della normativa interna, ha disposto la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto oltre il 5% e ha imposto la vendita, entro tre mesi, delle azioni eccedenti il limite legale. Le società interessate hanno impugnato tali decisioni e la disposizione regolamentare nazionale che introduceva la presunzione di concertazione, sostenendo che la normativa rumena fosse incompatibile con gli articoli 63 e seguenti TFUE e con la disciplina UE richiamata dal giudice nazionale.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che:
- prevede un massimale del 5% per la partecipazione al capitale di società di investimento finanziario ammesse alla negoziazione;
- presume la concertazione tra soggetti che effettuano congiuntamente operazioni economiche, con o senza collegamento con il mercato dei capitali;
- presume la concertazione anche quando soggetti utilizzano risorse finanziarie della medesima origine o provenienti da entità diverse, considerate soggetti implicati.
Normativa UE richiamata
La Corte richiama anzitutto l’articolo 63 TFUE, che vieta in via generale le restrizioni ai movimenti di capitali, e l’articolo 65 TFUE, che prevede alcune eccezioni. Sono inoltre menzionati:
- la direttiva 2004/25/CE sulle offerte pubbliche di acquisto, in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, e i considerando 2, 6, 18 e 20;
- la direttiva 2001/34/CE, in particolare l’articolo 87;
- la direttiva 88/361/CEE, utilizzata come criterio interpretativo per la nozione di movimenti di capitali;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Ricevibilità del rinvio
La Corte respinge il dubbio di ricevibilità sollevato dal governo rumeno. Ricorda che le questioni pregiudiziali godono di una presunzione di rilevanza e che il diniego di risposta è possibile solo se l’interpretazione richiesta non ha alcun rapporto con la controversia o se il problema è manifestamente ipotetico. Nel caso di specie, la questione non era ipotetica perché le decisioni amministrative controverse applicavano proprio la disciplina del limite del 5% e delle presunzioni di concertazione alla situazione delle ricorrenti.
Inquadramento della questione ai fini del diritto dell’Unione
La Corte precisa che la questione deve essere riformulata come relativa, in sostanza, alla compatibilità con l’articolo 63 TFUE di una misura nazionale che impone un massimale del 5% alla partecipazione al capitale di una società di investimento finanziario. Le disposizioni della direttiva 2004/25, pur contenendo una presunzione di concertazione, disciplinano solo le offerte pubbliche di acquisto; inoltre, dagli elementi del fascicolo non emerge che il caso principale si inserisca in un contesto di OPA. La Corte osserva anche che la libertà di circolazione dei capitali non si applica alle situazioni puramente interne e che spetta al giudice nazionale verificare l’esistenza di un elemento transfrontaliero. Tuttavia, nel caso concreto, risulta che la presunta concertazione coinvolgeva società stabilite fuori dalla Romania, sicché il carattere transfrontaliero è, in linea di principio, ravvisabile.
Ragionamento della Corte: esistenza di un movimento di capitali e di una restrizione
La Corte ricorda che l’acquisizione di partecipazioni in una società, specie se accompagnata da diritti di voto, rientra nella nozione di movimenti di capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE. Tale nozione include gli investimenti diretti, cioè quelli che consentono di partecipare effettivamente alla gestione e al controllo della società. Ne consegue che l’acquisto di azioni di una società di investimento finanziario rientra nella libertà garantita dal trattato. Quanto alla restrizione, la Corte ribadisce che una misura nazionale può ostacolare la libera circolazione dei capitali anche senza discriminazioni formali, quando sia idonea a dissuadere gli investitori dall’acquisire partecipazioni. Un massimale del 5% limita la possibilità di detenere partecipazioni connessi a diritti di voto e quindi dissuade l’investimento: si tratta dunque di una restrizione ai sensi dell’articolo 63 TFUE.
Giustificazione della restrizione
La Corte esclude anzitutto la giustificazione fondata sull’articolo 65 TFUE. La misura non riguarda la materia tributaria né è diretta a prevenire violazioni della normativa nazionale; i motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza non sono invocabili per finalità puramente economiche. Esamina poi l’argomento del governo rumeno, secondo cui il limite del 5% servirebbe a garantire la dispersione dell’azionariato e a impedire il controllo di fatto delle società di investimento finanziario. La Corte qualifica tale obiettivo come economico e ricorda che i motivi economici non costituiscono, di regola, motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare restrizioni alla libera circolazione dei capitali. Di conseguenza, la misura nazionale è incompatibile con l’articolo 63 TFUE, salvo che il giudice del rinvio accerti l’esistenza di un diverso motivo imperativo di interesse generale, ipotesi che la Corte non esclude in astratto ma che non emerge dal fascicolo.
Limitatione degli effetti nel tempo
Il governo rumeno chiedeva la limitazione nel tempo degli effetti della sentenza. La Corte respinge la domanda perché lo Stato membro non ha dimostrato l’esistenza di un rischio di gravi inconvenienti né di circostanze eccezionali tali da giustificare una deroga al principio secondo cui l’interpretazione fornita dalla Corte opera ex tunc.
Dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale che prevede un massimale del 5% per la partecipazione al capitale di una società di investimento finanziario, qualora tale misura non sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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