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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-528/19

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 settembre 2020. — Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG contro Finanzamt Y. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Nascita e portata del diritto a detrazione – Ampliamento di una strada appartenente a un comune – Contabilizzazione dei costi generati dai lavori in quanto parte delle spese generali del soggetto passivo – Determinazione dell’esistenza di un nesso diretto e immediato con l’attività economica del soggetto passivo – Cessione a titolo gratuito – Cessione assimilata ad una cessione effettuata a titolo oneroso – Articolo 5, paragrafo 6. — Causa C-528/19

Giurisprudenza europea62019CJ0528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof, ha chiarito il trattamento IVA dei lavori di ampliamento di una strada comunale funzionali allo sfruttamento di una cava. Ha riconosciuto la detrazione dell’IVA a monte, perché i lavori erano indispensabili per l’attività imponibile del soggetto passivo e il relativo costo era incorporato nelle operazioni a valle. Ha poi escluso sia che l’autorizzazione a sfruttare la cava fosse corrispettivo dei lavori, sia che il trasferimento gratuito della strada al comune integrasse una cessione assimilata a titolo oneroso.

IVA: detraibilità dell’imposta sui lavori di ampliamento di una strada comunale, e esclusione della qualificazione dell’intervento come cessione onerosa o cessione gratuita assimilata a operazione imponibile.

La questione giuridica

Se, in base alla sesta direttiva IVA, un soggetto passivo possa detrarre l’IVA assolta a monte per lavori di ampliamento di una strada comunale utilizzata anche dal pubblico; se l’autorizzazione amministrativa allo sfruttamento di una cava costituisca il corrispettivo di tali lavori, così da rendere l’operazione a titolo oneroso; e, in subordine, se il trasferimento gratuito al comune della strada ampliata debba essere assimilato a una cessione di beni a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6.

Principio di diritto

Il soggetto passivo ha diritto alla detrazione dell’IVA sui lavori di ampliamento di una strada comunale quando tali lavori, pur riguardando un’infrastruttura aperta anche al pubblico, sono oggettivamente necessari per l’esercizio della sua attività economica e il loro costo confluisce nel prezzo delle operazioni a valle; inoltre, un’autorizzazione amministrativa unilaterale allo sfruttamento di una cava non costituisce il corrispettivo dei lavori, sicché questi non sono operazioni a titolo oneroso, e il successivo trasferimento gratuito della strada al comune non va assimilato a una cessione di beni a titolo oneroso ex articolo 5, paragrafo 6, se non si realizza un consumo finale non tassato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Sesta direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 5, paragrafo 6, della sesta direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE
  • Direttiva 2006/112/CE

Detrazione IVA su lavori di ampliamento di una strada comunale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in materia di IVA e detrazione dell’imposta assolta a monte per lavori di ampliamento di una strada comunale. La Corte esamina anche se l’operazione possa essere qualificata come cessione onerosa o come cessione gratuita assimilata a titolo oneroso.

Fatti e procedimento principale

La Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG, società holding inserita in un’entità fiscale con le controllate A GmbH e B GmbH, era coinvolta nello sfruttamento di una cava di calcare. L’accesso alla cava richiedeva l’ampliamento di una strada comunale appartenente a un comune; tale ampliamento era stato previsto in una convenzione con il comune, in base alla quale la società avrebbe sopportato tutti i costi, mentre il comune avrebbe progettato e realizzato l’opera e messo la strada a disposizione senza restrizioni.

Nel 2006 la A GmbH incaricava la B GmbH della realizzazione dei lavori. La ricorrente detraeva l’IVA sulle prestazioni ricevute a monte, senza considerare i costi complessivi dei lavori come cessione imponibile. L’amministrazione tributaria tedesca riteneva invece che si trattasse di un’opera resa gratuitamente al comune, assoggettabile a IVA; il giudice tributario regionale aveva escluso la tassazione dell’operazione, ma aveva negato la detrazione dell’IVA a monte. Il Bundesfinanzhof ha quindi sospeso il giudizio e posto tre questioni pregiudiziali.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale chiedeva in sostanza:

  • se sussista il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per lavori di ampliamento di una strada comunale effettuati a favore di un comune;
  • se l’autorizzazione amministrativa allo sfruttamento della cava costituisca il corrispettivo dei lavori, rendendo l’operazione a titolo oneroso;
  • in subordine, se il trasferimento gratuito della strada al comune debba essere assimilato a una cessione di beni a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della sesta direttiva.

Normativa rilevante

La Corte richiama soprattutto:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE, che assoggetta a IVA le cessioni e prestazioni effettuate a titolo oneroso;
  • l’articolo 5, paragrafo 6, della sesta direttiva, sulla assimilazione a cessione a titolo oneroso del prelievo o trasferimento gratuito di beni dell’impresa;
  • l’articolo 6, paragrafo 2, della sesta direttiva, relativo a prestazioni di servizi assimilate a operazioni a titolo oneroso;
  • l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva, sul diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte;
  • l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva, richiamato nel ragionamento sul corrispettivo;
  • la direttiva 2006/112/CE, richiamata solo per continuità interpretativa con la sesta direttiva.

Ragionamento della Corte sulla detrazione IVA

La Corte ribadisce che il diritto a detrazione è parte integrante del sistema IVA e mira a garantire la neutralità dell’imposizione. Esso spetta quando esiste un nesso diretto e immediato tra un’operazione a monte e una o più operazioni a valle che danno diritto a detrazione, oppure quando i costi sostenuti rientrano nelle spese generali del soggetto passivo e si incorporano nel prezzo delle sue operazioni imponibili.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che:

  • senza l’ampliamento della strada, lo sfruttamento della cava sarebbe stato impossibile sia di fatto sia di diritto;
  • i lavori erano quindi indispensabili per consentire l’attività economica della ricorrente;
  • il giudice del rinvio aveva inoltre indicato che il costo delle prestazioni a monte faceva parte degli elementi del costo delle operazioni a valle.

La circostanza che la strada fosse aperta gratuitamente al pubblico non è considerata decisiva, perché i lavori erano stati eseguiti per adattare la strada al traffico pesante generato dalla cava. La Corte precisa tuttavia che spetta al giudice nazionale verificare se i lavori siano stati limitati a quanto necessario per l’attività economica: in tal caso la detrazione spetta per l’intero importo; se invece l’intervento è andato oltre il necessario, la detrazione va riconosciuta solo pro quota.

Ragionamento sulla cessione onerosa

Quanto alla seconda questione, la Corte esclude che l’autorizzazione allo sfruttamento della cava costituisca il corrispettivo dei lavori di ampliamento. Pur esistendo una convenzione tra il comune e la società, l’autorizzazione era stata rilasciata dall’amministrazione distrettuale con atto unilaterale di esercizio di pubblici poteri; inoltre, non vi era stato alcun corrispettivo in denaro. I lavori non erano il controvalore dell’autorizzazione, ma la condizione necessaria per poter esercitare l’attività di sfruttamento della cava.

Ragionamento sull’articolo 5, paragrafo 6

Per la terza questione, la Corte ricorda che l’articolo 5, paragrafo 6, mira a evitare consumi finali non tassati e a garantire la parità di trattamento tra il soggetto passivo che preleva un bene per fini estranei all’impresa e il consumatore finale. Tuttavia, nel caso di specie, il trasferimento della strada al comune non determinava tale rischio di consumo finale non tassato, perché i lavori erano stati eseguiti per le esigenze della ricorrente e il bene risultava utilizzato anzitutto per la sua attività economica.

La Corte rileva quindi che, pur essendo il trasferimento gratuito del bene in astratto rilevante ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, nella fattispecie non ricorrono i presupposti per assimilarlo a una cessione di beni a titolo oneroso.

Decisione

La Corte risponde che:

  • il soggetto passivo ha diritto a detrarre l’IVA assolta a monte per i lavori di ampliamento di una strada comunale utilizzata sia dal pubblico sia per la sua attività economica, nei limiti in cui i lavori non eccedano quanto necessario e il relativo costo sia incluso nel prezzo delle operazioni a valle;
  • l’autorizzazione amministrativa allo sfruttamento di una cava, concessa unilateralmente, non costituisce il corrispettivo dei lavori, che quindi non sono operazioni a titolo oneroso;
  • i lavori di ampliamento di una strada comunale aperta al pubblico, ma utilizzata dal soggetto passivo per la propria attività, non costituiscono una cessione di beni assimilata a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della sesta direttiva.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione dell’imposta assolta a montecessioni a titolo onerosooperazioni assimilate a cessioni gratuiteinfrastrutture stradali

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