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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03789/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento Irpef per gli anni d'imposta 2001, 2002, 2003 e 2004 con i quali l'Ufficio, a seguito di processo verbale di constatazione notificato il 29 aprile 2010, ha recuperato a tassazione maggiori redditi, disconoscendo costi esposti in fatture emesse da una terza società ritenute relative a operazioni inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo maturata la decadenza dal potere accertativo e non applicabile il raddoppio dei termini per mancanza di prova della denuncia penale. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, sostenendo che il raddoppio dei termini operi per la sola sussistenza di una violazione che comporti obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., e che il giudice tributario debba verificare i presupposti dell'obbligo di denuncia sulla base degli elementi posti a fondamento dell'atto; 2) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 come modificato dalla l. 23/2014, assumendo comunque l'applicabilità della disciplina sopravvenuta e del relativo regime transitorio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta l'individuazione, da parte del giudice d'appello, della disciplina originaria applicabile alla fattispecie, ma ha censurato la sua applicazione perché la CTR aveva escluso il raddoppio dei termini solo per l'assenza di prova della proposizione della denuncia penale e per la mancata indicazione di dati relativi alla denuncia, mentre secondo la giurisprudenza richiamata il raddoppio dipende dall'astratta sussistenza dell'obbligo di denuncia per seri indizi di reato, non dall'effettiva presentazione della denuncia o dal suo esito.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel testo originario, il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p.; per la fattispecie anteriore alle modifiche del 2015 si applica tale disciplina originaria.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Per l'Iva, il regime del raddoppio dei termini segue la stessa logica dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, fondato sull'obbligo di denuncia per reati tributari.

  • art. 331 c.p.p.

    L'obbligo di denuncia rileva ai fini del raddoppio quando sussistano seri indizi di reato perseguibile d'ufficio; non occorre l'accertamento in concreto del reato né l'esito del procedimento penale.

  • d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, art. 2, commi 1, 2 e 3

    Ha introdotto, dal 2 settembre 2015, il principio secondo cui il raddoppio dei termini può operare solo se la denuncia è presentata nei termini ordinari, con una disciplina transitoria per gli atti già notificati o per i PVC/inviti già conosciuti entro tale data.

  • L. 2 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 130, 131 e 132

    Ha sostituito le disposizioni sui termini di accertamento, eliminando il raddoppio per denuncia penale e prevedendo un nuovo regime transitorio per i periodi d'imposta anteriori al 31 dicembre 2016.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge nella decisione di merito.

Massime di principio

  • Nel regime originario del raddoppio dei termini di accertamento, ciò che rileva è l'astratta configurabilità di un reato tributario che imponga la denuncia ex art. 331 c.p.p., non la prova della presentazione effettiva della denuncia né l'esito del procedimento penale.
  • Il giudice tributario deve verificare, sulla base degli elementi posti a fondamento dell'atto impositivo, se sussistano i presupposti dell'obbligo di denuncia; non può negare il raddoppio solo perché la denuncia non risulti documentata in modo analitico.
  • Le modifiche normative del 2015 e i relativi regimi transitori non incidono sulle fattispecie già perfezionatesi prima della loro entrata in vigore, che restano assoggettate alla disciplina anteriore.
  • Il divieto di uso pretestuoso del raddoppio impone di escludere applicazioni strumentali della disciplina, ma non consente di far venir meno retroattivamente il termine più lungo quando, all'origine, vi fossero seri indizi di reato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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