Cassazione Penale, Sentenza n. 11326/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società destinataria di informazione interdittiva ex art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011 aveva chiesto l'ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011. In cassazione si contestava: (i) la (presunta) errata interpretazione della norma riguardo al requisito della "occasionalità" dell'agevolazione mafiosa; (ii) carenza o apparente della motivazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011; (iii) mancato o errato apprezzamento degli accertamenti penali (GIP e atti del procedimento "Imponimento"); (iv) omessa valutazione dell'attivazione di misure di "self-cleaning" e del modello 231 dell'azienda; (v) violazione di altre norme collegate (art. 7, art. 20 d.lgs. 159/2011 e art. 6 d.lgs. 231/2001).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il sindacato in sede di legittimità sulle misure di prevenzione è limitato (soprattutto rispetto alla motivazione, salvo ipotesi di motivazione totalmente apparente o mancante) e che l'art. 34-bis, comma 6, non richiede necessariamente la stessa nozione di "occasionalità" prevista dall'art. 34, comma 1. Il giudice deve valutare la prognosi sul possibile risanamento dell'impresa con il controllo giudiziario. Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto fondate le risultanze del procedimento penale "Imponimento" (due episodi del 2011 e 2016, gravità indiziaria, rinvio a giudizio per art. 513-bis e concorso esterno) e ha valutato che la compagine societaria inalterata e la mancata dimostrazione efficace dell'attuazione del modello 231 non consentivano una prognosi favorevole di bonifica; quindi l'ammissione al controllo giudiziario era da ritenersi inopportuna. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 34-bis, d.lgs. n. 159/2011
1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività. 2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può: a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria ... gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale ...; b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attivita di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.
La Corte interpreta il comma 6 (domanda dell'impresa destinataria di interdittiva) come collegato al modello di controllo previsto dal comma 2, lett. b), ma non come richiedente la stessa nozione di "occasionalità" prevista dal comma 1: in sede di domanda volontaria del destinatario dell'interdittiva si valuta la prognosi di risanamento tramite il controllo giudiziario.
art. 34, d.lgs. n. 159/2011
Norma che disciplina i casi in cui l'attività economica sia sottoposta a condizioni di intimidazione/assoggettamento e che nel comma 1 richiede la nozione di "agevolazione occasionale"; la Corte chiarisce la differenza tra i casi previsti dall'art. 34 e quelli disciplinati dal comma 6 dell'art. 34-bis.
art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
Prevede l'informazione interdittiva antimafia; nel caso la Fabiano Legnami era destinataria di tale informazione emessa dalla Prefettura di Catanzaro, da cui è scattata la procedura di impugnazione e la richiesta del controllo giudiziario.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Limita i vizi deducibili in Cassazione in materia di misure di prevenzione: la Corte di legittimità può sindacare la motivazione solo in casi tassativi (motivazione totalmente omessa o manifestamente apparente). Perciò molti profili di fatto non sono riesaminabili in Cassazione.
art. 7, d.lgs. n. 159/2011
Norma richiamata nella censura relativa all'uso di elementi di fatto tratti dal processo penale; la Corte richiama i limiti del sindacato in sede di prevenzione ma considera rilevanti gli elementi probatori indicati (gravità indiziaria, rinvio a giudizio) ai fini della prognosi.
art. 20, d.lgs. n. 159/2011
Richiamato fra le norme connesse; la Corte lo considera nel complesso delle valutazioni sulle misure di prevenzione e sulle possibilità di adottare misure patrimoniali successive al controllo giudiziario.
art. 6, d.lgs. n. 231/2001
Norma sul modello di organizzazione, gestione e controllo (231). La Corte osserva che l'adozione formale del modello non basta: va dimostrata l'effettiva attuazione e idoneità a creare una cesura con condotte illecite; nel caso non è stata data dimostrazione sufficiente.
art. 513-bis c.p.
Articolo penale cui si riferiscono le contestazioni nel procedimento 'Imponimento' (aggressione al patrimonio o utilizzazione di metodo mafioso per ottenere appalti/commesse). Le risultanze penali (gravità indiziaria, rinvio a giudizio) sono state considerate rilevanti per la prognosi di rischio di infiltrazione.
art. 616 c.p.p.
Disposizione che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di cassazione di motivare i motivi nei limiti strettamente necessari nella motivazione; citata in relazione ai limiti formali di esposizione del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice che decide sulla richiesta di controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, valuta una prognosi sul possibile risanamento dell'impresa mediante il controllo: non è solo un controllo retrospettivo sulla 'occasionalità' passata ma una previsione sull'efficacia degli strumenti di vigilanza.
- Il comma 6 dell'art. 34-bis non richiede necessariamente la stessa nozione di 'occasionalità' prevista dall'art. 34, comma 1: il punto focale è la possibilità concreta che il controllo giudiziario possa bonificare l'impresa.
- In sede di Cassazione sulle misure di prevenzione il sindacato è limitato: non è consentito riesaminare liberamente le circostanze di fatto; si può dedurre in via principale la violazione di legge e, riguardo alla motivazione, solo casi di totale assenza o manifesta apparentezza.
- Elementi processuali penali (gravità indiziaria, rinvio a giudizio, valutazioni del GIP) possono essere rilevanti nella prognosi di infiltrazione e impedire l'ammissione al controllo giudiziario, soprattutto se la compagine societaria non è cambiata e non vi è prova di efficace 'self-cleaning'.
- L'adozione formale di un modello 231 non è di per sé sufficiente: è necessario dimostrare l'effettiva attuazione delle misure di compliance e la loro efficacia preventiva per convincere il giudice della possibilità di risanamento.
- Chi chiede il controllo giudiziario deve essere consapevole del rischio: se il controllo rivela una infiltrazione persistente, l'impresa può andare incontro anche a misure di prevenzione patrimoniali più gravose.
- Nella valutazione il giudice può dare rilievo alle risultanze degli atti di polizia giudiziaria e del procedimento penale, sempre nei limiti del principio di autonomia del procedimento di prevenzione ma con attenzione alla portata probatoria degli elementi indicati.
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