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Sentenza

Sentenza n. 1579/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena n. 719/2025, pubblicata il 1.7.2025.

Giustizia amministrativa202600390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena n. 719/2025, limitatamente alle spese legali liquidate dal giudice ordinario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena n. 719/2025, pubblicata il 1° luglio 2025, limitatamente al pagamento delle spese legali liquidate dal giudice ordinario. La sentenza era passata in giudicato e il Ministero era stato previamente notificato ai fini dell'esecuzione, dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il ricorso lamentava la perdurante inadempienza dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza definitiva entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente, è nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, o un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega, per provvedere in sostituzione entro i successivi 60 giorni. Il dispositivo accoglie il ricorso in parte; condanna il Ministero alle spese, liquidate in euro 300, oltre spese generali e oneri accessori, e dispone la restituzione di un importo pari al contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, ivi comprese le spese legali liquidate nel presente giudizio.

    Nel giudizio di ottemperanza, accertato il persistente inadempimento all'obbligo risultante dal giudicato, il giudice ordina all'amministrazione di eseguire le relative statuizioni e può predisporre la sostituzione commissariale in caso di ulteriore inerzia.

Massime di principio

  • Accertato il passaggio in giudicato della decisione e il persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni dovute, comprese quelle relative alle spese, fissando un termine e nominando sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale sostituzione, subordinatamente all'ulteriore inadempimento e all'istanza della parte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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