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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30451/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato gli estratti di ruolo relativi a 15 cartelle di pagamento emesse per tributi erariali. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; in appello la CTR aveva rigettato l'impugnazione. Nel giudizio di legittimità la ricorrente ha denunciato, con quattro motivi, la violazione degli artt. 32 d.lgs. n. 546/1992, 140 c.p.c., 19 d.lgs. n. 546/1992 e 2719 c.c.: 1) la CTR avrebbe utilizzato documenti prodotti tardivamente in primo grado per ritenere provata la notifica delle cartelle, pur non essendosi l'agente della riscossione costituito in appello; 2) avrebbe errato nel fondare la decisione su fotocopie anziché sull'originale; 3) avrebbe erroneamente negato l'impugnabilità del ruolo e degli estratti di ruolo; 4) avrebbe omesso di considerare la possibilità di proporre un'azione di accertamento negativo della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che la contestazione di conformità delle copie agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., richiede un disconoscimento formale e specifico; in mancanza di una specifica contestazione, la copia fotostatica può essere valutata dal giudice come prova della notifica. Ha inoltre rilevato che l'agente della riscossione non ha l'onere di depositare l'originale o la copia integrale della cartella per dimostrarne la notifica. Quanto alla pretesa tardività della produzione documentale, la Corte ha osservato che la questione non era stata specificamente censurata in appello e, quindi, era coperta da giudicato interno implicito. Infine, ha escluso che la doglianza sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo colpisse una ratio decidendi autonoma, osservando che l'impugnazione tramite estratto di ruolo è ammissibile solo se la cartella non sia mai stata notificata, situazione non ricorrente nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata in relazione alla produzione documentale tardiva nel giudizio tributario.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della notificazione degli atti, deducendone la violazione quanto alla prova della notifica delle cartelle.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la decisione sulla impugnabilità del ruolo e degli estratti di ruolo.

  • art. 2719 c.c.

    La conformità della copia fotostatica all'originale deve essere contestata in modo formale e specifico; in difetto, la copia è utilizzabile come prova e il giudice può valutarla anche insieme ad altri elementi.

  • art. 215, comma 2, c.p.c.

    Il disconoscimento della copia non produce gli effetti tipici del disconoscimento della scrittura privata autenticata e non impedisce al giudice di avvalersi di altri mezzi di prova, incluse le presunzioni.

  • art. 4 d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018

    Richiamato per l'estinzione di parte dei carichi tributari, con conseguente residua rilevanza soltanto di alcune cartelle.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La contestazione della conformità di una copia fotostatica all'originale richiede un disconoscimento formale, specifico e non equivoco, riferito a documenti determinati; in mancanza, la copia può essere utilizzata come prova.
  • In tema di notifica della cartella esattoriale, l'agente della riscossione può fornire prova mediante copia della documentazione notificatoria, senza dover depositare necessariamente l'originale o la copia integrale dell'atto, salvo una specifica contestazione utile della controparte.
  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo è configurabile quando la cartella o il ruolo non siano mai stati notificati; se la notifica risulta provata, viene meno il presupposto della specifica azione.
  • In sede di legittimità non possono essere esaminate questioni che non siano state dedotte in appello, se sulla relativa ritualità processuale si è formato giudicato interno implicito.
  • Il ricorso per cassazione è infondato quando le censure non colpiscono tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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