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Sentenza

Sentenza n. 342/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l’accertamento del diritto della minore -OMISSIS- alla presa in carico in via diretta o indiretta da parte dell’ASP per la terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA alla luce della L. n. 134/15 e per il risarcimento del danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP;

Giustizia amministrativa202500446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Inerzia dell’ASP nell’erogazione, direttamente o indirettamente mediante rimborso, della terapia cognitivo-comportamentale con metodologia ABA e nel rimborso delle spese già sostenute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori della minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto la violazione della legge n. 134/2015 e dell’art. 32 Cost., nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, inefficacia e inefficienza dell’azione amministrativa. La minore, affetta da grave disturbo dello spettro autistico e già presa in carico dall’ASP, riceveva privatamente un trattamento ABA in misura ritenuta insufficiente rispetto alle sue esigenze cliniche. L’ASP non aveva erogato direttamente la terapia, né aveva prescritto un trattamento alternativo specificamente diretto alla cura dell’autismo, limitandosi a indicazioni generiche. I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto della minore alla presa in carico sanitaria per quindici ore settimanali di trattamento ABA, di cui cinque destinate alla formazione e al supporto della famiglia e degli insegnanti, fino ai quattordici anni con successiva rivalutazione; in subordine o in via alternativa, il rimborso delle spese sostenute. Hanno inoltre domandato il risarcimento delle spese terapeutiche documentate, dei danni non patrimoniali subiti dai genitori e del danno da perdita di chance patito dalla minore. Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi della condanna dell’ASP al riconoscimento e all’erogazione di una prestazione sanitaria individualizzata. Ha valorizzato la documentazione medica e la CTU svolta nel precedente procedimento cautelare, ritenendo comprovati la validità scientifica e il concreto beneficio della terapia ABA, nonché la necessità di quindici ore settimanali.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente accolto. Il TAR ha accertato il diritto della minore alla presa in carico da parte dell’ASP per l’erogazione diretta o indiretta, mediante rimborso delle prestazioni effettuate da terzi, di quindici ore settimanali di trattamento ABA, di cui cinque per la formazione e il supporto della famiglia e degli insegnanti, fino all’età di quattordici anni, con successiva rivalutazione. L’ordinanza cautelare resa dal giudice ordinario non è stata ritenuta idonea al giudicato, ma la CTU e il materiale probatorio raccolti in quel giudizio sono stati valutati nel processo amministrativo ai sensi dell’art. 11, comma 6, c.p.a.; il Collegio ha ritenuto la CTU attendibile perché fondata su documentazione medica, visita diretta e contraddittorio processuale. L’ASP è stata condannata al risarcimento dei danni patrimoniali per € 16.710,00, corrispondenti alle spese documentate sostenute dopo la presa in carico del 25 marzo 2019, con esclusione delle note di debito non comprovate da un effettivo pagamento e delle spese anteriori o non temporalmente quantificabili. Sono state riconosciute ai genitori somme complessive di € 2.000,00 per danno non patrimoniale, provato anche per presunzioni, derivante dall’ansia e dalla frustrazione causate dall’omessa attivazione della terapia. È stato inoltre riconosciuto alla minore un danno non patrimoniale da perdita di chance, liquidato equitativamente in € 2.000,00, in ragione della possibilità di conseguire ulteriori miglioramenti con quindici ore settimanali anziché con la terapia insufficiente effettivamente ricevuta. Sulle somme sono state riconosciute rivalutazione monetaria e interessi legali secondo i criteri indicati in motivazione. L’ASP è stata altresì condannata alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di concessione di pubblici servizi, comprese quelle concernenti l’erogazione individualizzata di prestazioni sanitarie oggetto della domanda di condanna dell’ASP.

  • art. 11, comma 6, d.lgs. 104/2010

    Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

    Consente al giudice amministrativo di valutare il materiale probatorio raccolto nel precedente giudizio celebrato davanti al giudice privo di giurisdizione.

  • art. 669-octies c.p.c.

    Il materiale probatorio acquisito nel procedimento cautelare può essere utilizzato nel successivo giudizio di merito, pur non attribuendo l’ordinanza cautelare efficacia di giudicato.

  • art. 2729 c.c.

    Consente di provare presuntivamente il danno non patrimoniale subito dai genitori, desunto dall’ansia e dalla frustrazione derivanti dall’onere economico e dall’omessa attivazione della terapia.

  • art. 1226 c.c.

    Legittima la liquidazione equitativa dei danni non patrimoniali e del danno da perdita di chance, non determinabili nel loro preciso ammontare.

  • art. 2056 c.c.

    È richiamato quale criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.

  • art. 32 Cost.

    È invocato quale fondamento della tutela del diritto alla salute e all’erogazione della prestazione terapeutica necessaria.

  • legge n. 134/2015

    È richiamata quale disciplina di riferimento per la presa in carico e il trattamento delle persone con disturbo dello spettro autistico.

Massime di principio

  • Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., la controversia con cui si chiede la condanna dell’azienda sanitaria all’erogazione, diretta o indiretta mediante rimborso, di una prestazione sanitaria individualizzata riconducibile ai livelli essenziali di assistenza.
  • Quando la documentazione medica e la consulenza tecnica attestano la necessità, la validità scientifica e l’efficacia concreta di uno specifico trattamento terapeutico per una patologia riconosciuta dall’azienda sanitaria, l’amministrazione non può limitarsi a prescrizioni generiche o non specificamente orientate alla cura della patologia, ma deve garantire la presa in carico mediante erogazione diretta o rimborso delle prestazioni private necessarie.
  • L’ordinanza cautelare priva di stabilità non forma giudicato, ma la consulenza tecnica e gli altri elementi probatori raccolti nel relativo procedimento possono essere valutati nel successivo giudizio amministrativo, anche quando il processo originario si sia svolto davanti a un giudice privo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, comma 6, c.p.a.
  • Il rimborso delle spese sanitarie sostenute privatamente richiede la prova effettiva dell’esborso: le mere note di debito, non accompagnate da quietanze, bonifici o altri elementi tracciabili, non costituiscono prova sufficiente della spesa.
  • Il danno non patrimoniale derivante dall’omessa o tardiva attivazione di una prestazione sanitaria può essere provato anche mediante presunzioni; il danno da perdita di chance terapeutica è risarcibile quando gli accertamenti tecnici consentano di ritenere concretamente plausibile che una terapia più intensa avrebbe offerto una possibilità ulteriore di miglioramento, con liquidazione equitativa ove il preciso ammontare non sia determinabile.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del danno
RamiSanitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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