Cassazione Penale, Sentenza n. 37650/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello del 16/04/2021 che aveva confermato la condanna per il reato di appropriazione indebita (art.646 c.p.). I primi due motivi di ricorso denunciavano la prescrizione del reato e la violazione/ carenza di motivazione della corte d'appello, la quale, pur investita dalla questione su richiesta del pubblico ministero e con conclusioni delle parti favorevoli alla dichiarazione di estinzione, non aveva dato alcuna risposta in sentenza. Il terzo motivo lamentava nullità per inosservanza di norme processuali a pena di nullità, in quanto nella sentenza di appello mancava l'intestazione/imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi ritenendoli fondati: il reato (appropriazione indebita commessa il 31/05/2011) si è estinto per prescrizione (calcolo effettuato in base alla pena edittale massima allora applicabile e agli atti interruttivi, l'ultimo dei quali risulta la sentenza di primo grado del 17/01/2018), con estinzione fissata al 30/11/2018. Poiché la corte d'appello non aveva affrontato il punto nonostante le conclusioni delle parti, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito dalla pronuncia estintiva e comunque infondato: l'intestazione mancante era stata aggiunta in calce mediante procedimento di correzione ammissibile e non lesiva del diritto di difesa. Le statuizioni civili della sentenza sono confermate e non vengono eliminate dall'effetto estintivo del reato.
Norme richiamate
art. 646 c.p.
Indica il tipo penale contestato (appropriazione indebita). La Corte usa la qualificazione del reato per calcolare la prescrizione in base alla pena edittale vigente al momento della commissione.
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
Norma richiamata quale base per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la Corte segnala che il ricorso è stato trattato ai sensi di tale disposizione.
art. 8 D.L. 198/2022
Richiamato insieme al precedente decreto per il rito del contraddittorio scritto nel procedimento di cassazione; conferma la modalità procedurale seguita nel giudizio.
Massime di principio
- La prescrizione si calcola in base alla data di commissione del reato e alla pena edittale massima vigente al momento della commissione: il periodo di estinzione deve essere confrontato con gli eventuali atti interruttivi del decorso prescrizionale.
- Se la corte investita della questione (anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero) non affronta nei motivi la problematica della prescrizione, la cassazione può annullare la sentenza senza rinvio quando risulta chiaramente che il reato si è estinto prima della decisione impugnata.
- L'estinzione del reato per prescrizione in sede penale non elimina automaticamente le statuizioni civili: le eventuali condanne civili possono rimanere confermate salvo specifica censura o contrasto giuridico.
- Correzioni formali alla sentenza (es. integrazione dell'intestazione) sono ammissibili mediante procedimenti di correzione o rettifica senza che ciò comporti automaticamente nullità, purché non rechino pregiudizio al diritto di difesa e non modifichino la contestazione sostanziale degli addebiti.
- In ricorsi per cassazione è essenziale che la corte di merito dia motivazione esauriente su questioni decisive come la prescrizione; la carenza di motivazione su un punto decisivo può determinare l'annullamento della sentenza impugnata.
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