Corte di giustizia, Sentenza C-331/23
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 dicembre 2024. — Dranken Van Eetvelde NV contro Belgische Staat. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 205 – Responsabilità solidale per i debiti fiscali di un terzo – Presupposti e portata della responsabilità – Lotta alla frode all’IVA – Responsabilità solidale per il pagamento dell’IVA non idonea a consentire una valutazione in funzione della partecipazione di ogni soggetto passivo alla frode fiscale – Principio di proporzionalità – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio del ne bis in idem – Criteri d’applicazione – Fatti relativi a diversi esercizi fiscali perseguiti amministrativamente o penalmente – Reato continuato con un unico disegno criminoso – Insussistenza dell’identità dei fatti. — Causa C-331/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto compatibile con il diritto UE la responsabilità solidale IVA prevista dal diritto belga, chiarendo che essa non diventa illecita solo perché il giudice nazionale non può graduare l’importo in funzione della partecipazione alla frode. Ha però precisato che il soggetto chiamato in solido deve poter dimostrare di aver adottato tutte le cautele ragionevoli per evitare di partecipare alla frode. Sul ne bis in idem, la Corte ha escluso la violazione dell’articolo 50 della Carta perché i fatti amministrativi e penali riguardavano esercizi fiscali diversi, quindi non vi era identità materiale dei fatti.
Responsabilità solidale IVA ex articolo 205 della direttiva 2006/112/CE, neutralità fiscale e ne bis in idem in caso di frodi fiscali su esercizi d’imposta diversi.
La questione giuridica
Se l’articolo 205 della direttiva IVA, letto alla luce del principio di proporzionalità, consenta una responsabilità solidale del terzo debitore "di fatto" per l’intero IVA dovuto senza valutazione della sua partecipazione alla frode; se, letto alla luce del principio di neutralità fiscale, consenta di esigere dal responsabile solidale il pagamento senza considerare il diritto alla detrazione del debitore legale; e se l’articolo 50 della Carta osti al cumulo di sanzioni amministrative e penali di natura penale per fatti analoghi ma riferiti a esercizi fiscali diversi.
Principio di diritto
L’articolo 205 della direttiva 2006/112/CE non osta a una disciplina nazionale che, per garantire la riscossione dell’IVA, preveda la responsabilità solidale di un soggetto passivo diverso dal debitore d’imposta, anche per l’intero tributo, purché la presunzione di partecipazione alla frode sia confutabile e il soggetto possa provare di aver adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili; inoltre, la neutralità fiscale non impone di tener conto, in capo al responsabile solidale, di un eventuale diritto alla detrazione spettante al debitore principale, specie nei casi di frode in cui tale detrazione deve essere negata. Quanto all’articolo 50 della Carta, il ne bis in idem non si applica se i procedimenti riguardano fatti materiali non identici perché riferiti a esercizi fiscali diversi, anche se inseriti in un medesimo disegno fraudolento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 193 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 205 della direttiva 2006/112/CE
- Articoli 167 e seguenti della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Responsabilità solidale IVA, neutralità fiscale e ne bis in idem in una frode su esercizi diversi
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, riguarda l’interpretazione dell’articolo 205 della direttiva 2006/112/CE, dei principi di proporzionalità e neutralità fiscale e dell’articolo 50 della Carta. La controversia oppone la Dranken Van Eetvelde NV all’amministrazione fiscale belga in relazione a un accertamento IVA e a sanzioni connesse a un sistema di fatture false.
Fatti e procedimento principale
L’amministrazione belga ha contestato alla società irregolarità IVA per il periodo d’imposta 2011 e le ha notificato un’ingiunzione comprendente:
- un accertamento IVA;
- una somma dovuta a titolo di responsabilità solidale;
- sanzioni pecuniarie per fatture con menzioni errate e per mancato pagamento dell’IVA.
La società era già stata oggetto di controlli e sanzioni definitive per periodi precedenti, nei quali era stato accertato un sistema di emissione di fatture false. Inoltre, era intervenuta una condanna penale per fatti commessi tra il 2012 e il 2014. Dinanzi al giudice del rinvio la società ha dedotto, da un lato, la incompatibilità della responsabilità solidale oggettiva con il principio di proporzionalità e, dall’altro, la violazione del ne bis in idem per il cumulo di procedimenti amministrativi e penali.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, che individua il debitore dell’IVA;
- gli articoli da 194 a 204 della stessa direttiva, che disciplinano ipotesi in cui debitore può essere una persona diversa dal fornitore/prestatore;
- l’articolo 205 della direttiva, che consente agli Stati membri di prevedere una responsabilità solidale per l’assolvimento dell’IVA;
- gli articoli 167 e seguenti della direttiva, sul diritto alla detrazione;
- l’articolo 50 della Carta, sul principio del ne bis in idem.
Prima questione: portata dell’articolo 205 della direttiva IVA
La Corte ribadisce che l’articolo 205 consente agli Stati membri di imporre a un soggetto diverso dal debitore principale una responsabilità solidale per l’IVA, al fine di garantire una riscossione efficace. Tuttavia, tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto della certezza del diritto e della proporzionalità.
La disciplina nazionale esaminata non è incompatibile con il diritto UE solo perché consente di richiedere al responsabile solidale l’intero importo dovuto senza modulazione in funzione del grado di partecipazione alla frode. La responsabilità solidale, per sua natura, implica infatti il pagamento del totale del debito.
La compatibilità è subordinata a una condizione essenziale: la presunzione di partecipazione alla frode deve essere confutabile. Il soggetto passivo deve poter dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per assicurarsi che le operazioni non facessero parte della frode. Se la prova contraria fosse resa impossibile o eccessivamente difficile, la disciplina scivolerebbe verso una responsabilità oggettiva incompatibile con il principio di proporzionalità.
Seconda questione: neutralità fiscale e diritto alla detrazione
Sul piano della neutralità fiscale, la Corte ricorda che il diritto alla detrazione è un principio fondamentale del sistema IVA, ma può essere negato in presenza di frode quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di parteciparvi.
Nel caso esaminato, la responsabilità solidale nasce proprio in un contesto fraudolento; ne deriva che il debitore legale non può far valere la detrazione se i presupposti della frode sono accertati. Di conseguenza, tale diritto non può essere "trasferito" al soggetto obbligato in solido. La Corte conclude quindi che l’articolo 205 non osta a una norma nazionale che imponga al responsabile solidale il pagamento dell’IVA senza tener conto della detrazione eventualmente spettante al debitore principale.
Terza questione: ne bis in idem e fatti riferiti a periodi d’imposta diversi
Quanto all’articolo 50 della Carta, la Corte ricorda che il ne bis in idem presuppone due condizioni:
- una decisione definitiva precedente;
- l’identità dei fatti materiali.
L’identità non dipende dalla qualificazione giuridica nazionale né dall’interesse giuridico tutelato, ma dall’esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro. Nel caso di specie, il procedimento amministrativo riguardava il periodo 2011, mentre il procedimento penale riguardava gli anni 2012-2014. Anche ammettendo un medesimo schema fraudolento, i fatti non erano identici perché riferiti a esercizi fiscali diversi. La Corte esclude quindi l’applicazione del ne bis in idem.
Decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che:
- l’articolo 205 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce della proporzionalità, non osta alla responsabilità solidale oggettiva prevista dal diritto belga, purché il soggetto possa fornire prova contraria della propria estraneità alla frode;
- l’articolo 205, letto alla luce della neutralità fiscale, non osta a che il responsabile solidale debba pagare l’IVA senza considerare il diritto alla detrazione del debitore principale;
- l’articolo 50 della Carta non osta al cumulo di sanzioni amministrative e penali di natura penale quando i fatti, pur analoghi, si collocano in esercizi fiscali successivi e non sono identici.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori, la sentenza conferma che l’amministrazione può utilizzare la responsabilità solidale come strumento antifrode, ma deve lasciare al contribuente la possibilità concreta di dimostrare la propria diligenza. Sul piano sanzionatorio, la decisione mostra che il ne bis in idem non impedisce procedimenti paralleli o successivi se i fatti sono temporalmente distinti, anche nell’ambito di una medesima strategia fraudolenta.
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