Sentenza n. 4720/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7984/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7984/2025, recante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7984/2025, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/2025. La sentenza era stata notificata al Ministero e non risultava impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria. Nonostante ciò, l’Amministrazione era rimasta inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento della mancata esecuzione, l’ordine di ottemperanza entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare la definitività del titolo giudiziale, comprovata dalla mancata impugnazione, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, quale commissario ad acta il dirigente della direzione generale competente del Ministero, o un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze tecniche. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell’ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto ha fondato l’ordine rivolto al Ministero e la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche è stato ritenuto inutilmente compiuto, consentendo la proposizione e l’accoglimento del ricorso per ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal titolo giudiziale da eseguire.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la successiva liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle spese connesse all’esecuzione dell’incarico, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta, ritenuto autorizzato.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Stabilisce il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, tale definitività risulti documentata, e l’amministrazione non abbia adempiuto entro il termine legalmente previsto.
- In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il puntuale e integrale adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo, assegnando un termine e prevedendo, per l’ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti relativi all’incarico esclusivamente mediante la procedura del processo amministrativo telematico, secondo le modalità operative previste per gli ausiliari del giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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