Sentenza n. 4180/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’informativa antimafia interdittiva del Prefetto di Caserta - Antimafia - Prot. Uscita n. -OMISSIS- - dell’avviso di avvio del procedimento propedeutico al rilascio dell’interdittiva; - di tutti gli atti presupposti, e tra questi: - della nota della Questura di Caserta di cui si ignorano estremi e contenuto; - della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta di cui si ignorano estremi e contenuto; - della nota del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Caserta di cui si ignorano estremi e contenuto; - della Relazione redatta dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della società -OMISSIS- - della Nota della Direzione Investigativa Antimafia di Caserta di cui si ignorano estremi e contenuto; - della segnalazione del CED del Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno; - della relazione del GIA (Gruppo Ispettivo Antimafia) di cui si ignorano estremi e contenuto; - delle risultanze e verbale ispettivo effettuato dal GIA presso la sede legale della ricorrente; - di tutti gli atti collegati, connessi e consequenziali, ivi compreso il Dlg.vo. n°159/2011 e la circolare del Ministero dell'interno n.11001/119/20(6) - Uff. II - Ord. Sic. Pub. dell'8.2.2013; - di ogni altro atto propedeutico, successivo o connesso ai detti provvedimenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24/10/2025: - della Determinazione Rg n. -OMISSIS- emessa dal Comune di Afragola; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/11/2025: - del provvedimento prot. n. Strutt. Prev. Antimafia - Ufficio Verifiche - Prot. Uscita N.-OMISSIS- del Ministero dell’Interno, recante diniego di iscrizione nell’anagrafe antimafia degli esecutori; L) di ogni altro provvedimento propedeutico, connesso o consequenziale a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva con revoca dell'iscrizione nella White List, nonché la conseguente risoluzione di un contratto di appalto comunale e il diniego di iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa iscritta White List)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’interdittiva antimafia prefettizia, l’avviso di avvio del procedimento e gli atti istruttori presupposti, deducendo l’insufficienza e l’inidoneità del quadro indiziario a fondare una prognosi di infiltrazione mafiosa. L’interdittiva era motivata principalmente mediante il riferimento ai legami parentali e alle frequentazioni dei soci, nonché a rapporti commerciali, controlli sul territorio e cointeressenze economiche. La ricorrente ha sostenuto che tali elementi fossero erronei, risalenti, neutri, sporadici o comunque privi di concreta pregnanza, e che non dimostrassero una contiguità con ambienti camorristici avente carattere stabile e continuativo. È stato inoltre dedotto il difetto di motivazione circa la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. Con il primo atto di motivi aggiunti è stata impugnata la determinazione del Comune di Afragola di risoluzione del contratto di appalto relativo ai lavori di ristrutturazione di un edificio scolastico; con il secondo è stato impugnato il diniego ministeriale di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando l’interdittiva prefettizia e, per illegittimità derivata, i provvedimenti conseguenti del Comune di Afragola e del Ministero dell’Interno. Il Collegio ha ritenuto non adeguatamente dimostrato il rischio di permeabilità criminale continuativo e strutturale. In particolare, in assenza di indici di mafiosità direttamente riferibili ai soci, il provvedimento aveva valorizzato legami parentali, frequentazioni, controlli e rapporti commerciali senza esplicitare le concrete modalità attraverso cui tali elementi avrebbero inciso stabilmente sulla gestione dell’impresa. Il mero dato parentale, in mancanza di evidenze circa una stabile ingerenza dei parenti controindicati negli affari societari, non è stato ritenuto sufficiente. Il quadro indiziario è stato inoltre indebolito dalla risalenza o neutralità di alcuni elementi e dalla natura sporadica di talune frequentazioni. Il TAR ha ravvisato un difetto istruttorio e motivazionale anche nella valutazione della prevenzione collaborativa: la Prefettura ha escluso l’applicabilità dell’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 con motivazione sostanzialmente apodittica, senza indicare in modo puntuale i fattori ostativi a un percorso di bonifica. Il pericolo tale da impedire qualsiasi misura meno afflittiva deve essere univoco, concreto e attuale, riferibile a condotte direttamente riguardanti gli interessati e a relazioni qualificate e continuative, non meramente episodiche. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
il pericolo di infiltrazione mafiosa, per poter precludere il ricorso a qualsiasi misura di prevenzione collaborativa, deve essere univoco, concreto e attuale, nonché riconducibile a condotte che riguardino direttamente gli interessati, e deve originare da relazioni configuranti rapporti qualificati e continuativi, e non già meramente episodici
La Prefettura deve verificare concretamente la possibilità di applicare le misure di prevenzione collaborativa e motivare puntualmente le ragioni per cui il rischio infiltrativo avrebbe carattere continuativo e strutturale, tale da rendere impraticabile un percorso di bonifica.
art. 1, comma 52, l. n. 190/2012
La disposizione è richiamata quale base degli elenchi prefettizi della White List, dei quali la società ricorrente era stata cancellata per effetto dell’interdittiva.
art. 30, comma 6, d.l. n. 189/2016
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’Anagrafe antimafia degli esecutori, rispetto alla quale il Ministero dell’Interno aveva adottato il diniego di iscrizione, annullato per illegittimità derivata.
d.P.C.M. 18 aprile 2013
È richiamato quale disciplina degli elenchi prefettizi della White List.
Massime di principio
- L’interdittiva antimafia richiede una prognosi fondata su elementi indiziari concretamente idonei a dimostrare un rischio di infiltrazione mafiosa plausibile, attuale e non meramente ipotetico; il dato parentale, isolatamente considerato e non accompagnato da evidenze di stabile ingerenza nella gestione dell’impresa, non è sufficiente.
- Per escludere l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, l’amministrazione deve motivare specificamente perché il pericolo di infiltrazione abbia carattere univoco, concreto, attuale, continuativo e strutturale, tale da rendere impraticabile un percorso di bonifica; non è sufficiente un’affermazione apodittica né il mero richiamo complessivo agli elementi indiziari.
- La valutazione prefettizia deve esplicitare le concrete dinamiche attraverso cui i rapporti familiari, le frequentazioni o i rapporti commerciali avrebbero inciso sulla gestione dell’impresa; elementi risalenti, neutri o episodici devono essere esaminati criticamente e non possono essere valorizzati automaticamente come prova di contiguità mafiosa stabile.
- L’insufficiente istruttoria e motivazione dell’interdittiva antimafia determina l’illegittimità derivata dei provvedimenti amministrativi consequenziali adottati sulla base di essa, compresa la risoluzione di un contratto pubblico e il diniego di iscrizione in un’anagrafe antimafia.
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