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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01735/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 c.p.p., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato avverso una decisione della Corte di appello di Roma del 27/05/2024. Il motivo di ricorso, per come emerge dal testo, non attiene al merito della condanna ma alla forma dell'impugnazione: la Corte rileva che il ricorso è stato sottoscritto e presentato dall'imputato in proprio, mentre dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p. il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Viene richiamato anche un precedente di legittimità che esclude rilevanza alla mera autenticazione della firma o alla sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato/delega al deposito.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte; deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La mera autenticazione o la sottoscrizione per accettazione non sanano il vizio.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha riformulato l'art. 613 c.p.p., rendendo necessaria la sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione non è proponibile personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La nullità/irregolarità della sottoscrizione non è sanata dalla semplice autenticazione della firma del ricorrente o dalla sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato e della delega al deposito, poiché tali elementi non trasferiscono al difensore la titolarità dell'atto impugnatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e, se la causa di inammissibilità è ascrivibile a colpa, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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