Cassazione Civile, Ordinanza n. 37914/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento sostenendo che la cartella presupposta non le fosse stata validamente notificata e che, comunque, l'azione di riscossione fosse tardiva. In primo grado il ricorso era stato respinto e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari verso soggetti residenti all'estero e dell'art. 142 c.p.c., sostenendo che la notifica effettuata nel 2003 presso la precedente residenza italiana tramite le forme degli irreperibili assoluti fosse invalida perché avrebbe dovuto eseguirsi all'indirizzo estero risultante dall'AIRE. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2946 c.c., dell'art. 2498, comma 4, c.c. e dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, lamentando che la CTR non avesse considerato la prescrizione del credito tributario e/o la decadenza dell'amministrazione dal potere di riscuotere, anche in relazione al tempo trascorso tra la notifica del 2008 e l'intimazione del 2014. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi fondati: ha affermato che la notifica del 2003 era invalida alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 366/2007, con efficacia retroattiva; ha inoltre rilevato che la CTR aveva motivato in modo del tutto generico sulla successiva notifica del 2008 e non aveva esaminato adeguatamente le eccezioni di prescrizione/decadenza. Poiché l'intimazione di pagamento risultava fondata solo sulla cartella del 2003, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente, compensando le spese dei gradi di merito e ponendo a carico dell'erario le spese di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della contribuente, ha cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario contro l'intimazione di pagamento. Ha ritenuto invalida la notifica della cartella effettuata nel 2003 presso la precedente residenza italiana di un soggetto iscritto all'AIRE, e ha censurato la motivazione della CTR sulla pretesa successiva notifica del 2008 e sulla prescrizione/decadenza. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre le spese del giudizio di cassazione sono state liquidate secondo soccombenza a carico della parte resistente.
Norme richiamate
art. 58 d.P.R. n. 600/1973
commi 1 e 2, secondo periodo
Le limitazioni originarie alle modalità di notificazione verso residenti all'estero, nella parte incompatibile con l'art. 142 c.p.c., sono state ritenute costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale e la disciplina previgente non può giustificare notifiche invalide.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
comma 1, lett. c), e) ed f)
Le disposizioni che escludevano l'applicazione dell'art. 142 c.p.c. ai residenti all'estero iscritti all'AIRE sono state dichiarate illegittime; la notifica eseguita senza rispettare tale assetto è nulla.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
È richiamato quale norma sulla notificazione della cartella di pagamento; la Corte verifica la validità della notifica alla luce della disciplina applicabile ai residenti all'estero.
art. 142 c.p.c.
Deve trovare applicazione nella notificazione a soggetti residenti all'estero iscritti all'AIRE, secondo l'effetto della sentenza Corte cost. n. 366/2007.
Corte cost. n. 366/2007
Ha efficacia retroattiva e determina la nullità delle notificazioni precedentemente eseguite in violazione del principio per cui ai residenti all'estero iscritti all'AIRE deve applicarsi l'art. 142 c.p.c.
art. 2946 c.c.
È richiamato per sostenere la prescrizione ordinaria del credito; la Corte rileva che l'amministrazione deve far valere i propri crediti nei termini prescrizionali e che il contribuente può opporre la prescrizione nell'impugnazione dell'intimazione.
art. 2498 c.c.
È menzionato nel motivo di ricorso, ma dal testo emerge solo il richiamo difensivo della parte senza una specifica elaborazione autonoma della Corte.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
È richiamato per la decadenza dal potere di riscossione; la Corte afferma che l'eccezione era stata ritualmente proposta e che la CTR avrebbe dovuto valutarla.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
La cartella non notificata correttamente può essere contestata unitamente all'atto successivo, facendo valere il vizio dell'atto presupposto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non espressamente citato nel testo come norma del motivo, ma la Corte richiama la carenza/omissione motivazionale della CTR nel valutare fatti decisivi.
Massime di principio
- La notifica di atti tributari a un soggetto residente all'estero e iscritto all'AIRE deve rispettare la disciplina che impone l'applicazione dell'art. 142 c.p.c.; una notifica eseguita presso la precedente residenza italiana secondo forme incompatibili è invalida.
- La pronuncia della Corte costituzionale n. 366 del 2007 opera retroattivamente e travolge le notifiche già eseguite in violazione della disciplina applicabile ai residenti all'estero, senza che possa invocarsi l'esaurimento del rapporto per il solo decorso del termine di impugnazione dell'atto presupposto.
- L'intimazione di pagamento può essere impugnata anche per far valere il vizio della cartella presupposta quando l'intimazione si fonda esclusivamente su quella cartella; il contribuente può quindi contestare l'atto successivo deducendo l'invalidità della notifica dell'atto presupposto.
- Il giudice di merito deve esaminare specificamente le circostanze fattuali decisive dedotte dalle parti, come date e modalità delle notifiche e decorso del tempo ai fini di prescrizione o decadenza; una motivazione generica o meramente assertiva integra vizio rilevante.
- L'amministrazione finanziaria deve esercitare la pretesa entro i termini di prescrizione; se la pretesa è fatta valere con un atto successivo, il contribuente può opporre l'estinzione del credito per prescrizione maturata dopo la cartella di pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37847/2022 del 28/12/2022
- ordinanza_civile · 28 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37849/2022 del 28/12/2022
- ordinanza_civile · 28 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37853/2022 del 28/12/2022
- ordinanza_civile · 28 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37854/2022 del 28/12/2022
- ordinanza_civile · 28 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37855/2022 del 28/12/2022
- ordinanza_civile · 28 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37856/2022 del 28/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →