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Sentenza

Sentenza del 18/12/2015 n. 6905 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Rimborso IRAP - Professione intellettuale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha riconosciuto che l’attività del professionista intellettuale, in quanto tale, non può automaticamente qualificarsi come attività autonomamente organizzata e, pertanto, non è di per sé soggetta a IRAP. Il rimborso risulta quindi fondato, salvo che l’Amministrazione dimostri la presenza di un’autonoma organizzazione effettiva, distinta dal semplice esercizio personale della professione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’assoggettamento all’IRAP, sostenendo che l’esercizio di una professione intellettuale, considerato in sé, non integra il requisito dell’"attività autonomamente organizzata" richiesto dall’art. 2 del d.lgs. 446/1997. La sola attività personale del professionista, riconducibile all’esecuzione dell’opera intellettuale prevista dall’art. 2232 c.c., non sarebbe quindi sufficiente a costituire il presupposto impositivo dell’IRAP.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.lgs. 446/1997

    Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

    Per il professionista, l’IRAP non deriva automaticamente dall’esercizio dell’attività: è necessario che questa sia svolta mediante un’autonoma organizzazione, valutata in concreto.

  • Art. 2232 c.c.

    Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto.

    La natura personale della prestazione intellettuale non coincide, da sola, con un’organizzazione autonoma rilevante ai fini IRAP.

  • Corte costituzionale n. 156/2001

    Il presupposto dell’IRAP richiede un’attività autonomamente organizzata; la verifica deve distinguere il semplice lavoro personale dall’impiego di un’organizzazione autonoma.

  • Cassazione n. 4767/1984

    La prestazione del professionista intellettuale conserva carattere personale, anche quando il professionista si avvale di strumenti e mezzi necessari allo svolgimento dell’attività.

Massime di principio

  • Un professionista non è soggetto a IRAP per il solo fatto di esercitare un’attività intellettuale o di lavorare autonomamente.
  • Occorre verificare concretamente se esista un’autonoma organizzazione, caratterizzata da mezzi, strutture o personale non meramente strumentali all’attività personale del professionista.
  • La disponibilità di beni strumentali ordinari e indispensabili allo svolgimento della professione, da sola, non dimostra necessariamente l’esistenza del presupposto IRAP.
  • In caso di richiesta di rimborso, il contribuente deve rappresentare l’assenza di una struttura organizzativa autonoma; l’Amministrazione deve invece dimostrare gli elementi concreti che renderebbero l’attività soggetta a IRAP.
  • La valutazione non è automatica né basata esclusivamente sulla qualifica professionale: deve considerare la concreta organizzazione dell’attività nel periodo d’imposta interessato.

Testo integrale

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