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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34399/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impatto di avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art.39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n.600/1973 relativi a IVA e IRAP per l'anno 2004 per la società e conseguenti avvisi per IRPEF a carico dei soci, nonché cartelle di pagamento. I ricorrenti impugnavano la legittimità degli atti sostenendo, tra l'altro, violazione dell'onere della prova (art.2697 c.c.), illegittimità dell'utilizzo degli studi di settore e/o medie di settore, mancata instaurazione del contraddittorio, e censuravano la valutazione della gestione aziendale quale antieconomica operata dall'Ufficio e confermata dalla Commissione Tributaria Regionale; si chiedeva l'annullamento degli avvisi e delle cartelle.

La decisione

La Corte ha riunito il ricorso n.21597/2013 al n.9537/2014. Con riferimento al ricorso n.21597/2013 (contro Antonio Silvestre) ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.6 del d.l. n.119/2018 in quanto il contribuente ha perfezionato la definizione. Quanto al ricorso n.9537/2014 proposto dalla società e dagli altri soci, la Corte ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità degli atti impositivi ritenuti fondati su elementi che evidenziavano una gestione antieconomica e la non idoneità delle giustificazioni fornite dai contribuenti a mettere in dubbio la correttezza degli elementi utilizzati dall'Ufficio (compresa la verifica della percentuale di ricarico e gli indici di valore aggiunto e MOL). Sono state dichiarate inammissibili parte delle censure che attaccavano la valutazione di merito del giudice d'appello. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul tema del contraddittorio per gli accertamenti "a tavolino". I ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere le spese in favore dell'Agenzia delle Entrate (complessivi euro 7.300, oltre spese prenotate a debito) e ad adempiere all'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • d.P.R. n.600/1973, art.39, comma 1, lett. d)

    menzionato nel testo per l'emissione degli avvisi di accertamento

    Consente all'Ufficio di emettere accertamenti "a tavolino" in presenza di elementi contabili che evidenziano anomalie; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tale potere quando dalla documentazione emergano indici di gestione antieconomica

  • d.l. n.119/2018, art.6

    richiamato per la definizione della controversia e l'estinzione del giudizio

    La domanda di definizione prevista dall'art.6, con il pagamento richiesto, determina la cessazione della materia del contendere rispetto al giudizio interessato

  • codice civile, art.2697

    richiamato nel motivo di doglianza sui criteri di riparto dell'onere della prova

    La Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano assolto l'onere probatorio richiesto per contrastare le valutazioni dell'Ufficio e del giudice di merito; le contestazioni generiche sulle presunzioni sono state inammissibili

  • codice civile, artt.2727 e 2729

    citate dai ricorrenti nel secondo motivo

    Richiamate in ordine alla produzione e valutazione della prova documentale; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano dimostrato in maniera concreta l'errore della valutazione e non abbia spiegato come le norme invocate fossero violate

  • legge n.488/1999, art.7, comma 11, lett. a) (decreti dirigenziali)

    richiamata in relazione alle tabelle dei coefficienti di maggiorazione e alla parametrizzazione della percentuale di ricarico

    La percentuale di ricarico utilizzata dall'Ufficio è stata comparata, per difetto, con la tabella dei coefficienti di maggiorazione prevista dai decreti attuativi; la Corte ha ritenuto congruo l'uso di tali parametri nell'ambito della valutazione

  • d.lgs. n.546/1992, art.46, comma 3

    citate in relazione alla richiesta di compensazione delle spese

    Norma postulata dai ricorrenti per la compensazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere; la Corte ha pronunciato secondo i principi applicabili ai singoli ricorsi (estinzione senza pronuncia sulle spese per il ricorso estinto)

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, sentenza n.24823/2015

    richiamata integralmente nel testo con i principi stabiliti

    Ha affermato che per gli accertamenti "a tavolino" su tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; il contraddittorio è obbligatorio in via generale solo per i tributi armonizzati. La Corte ha applicato questo principio per ritenere non fondata la doglianza sulla mancanza di contraddittorio

Massime di principio

  • Negli accertamenti "a tavolino" per tributi non armonizzati (es. IRPEF/IRAP/IVA nel contesto descritto) non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: l'assenza di contraddittorio non determina automaticamente la nullità dell'atto salvo che la legge non lo imponga espressamente o il contribuente dimostri di aver subito un concreto pregiudizio non altrimenti sanabile.
  • Quando l'Ufficio rileva, sulla base dei dati contabili e dichiarativi, indici di gestione antieconomica, spetta al contribuente fornire elementi probatori concreti e specifici per confutare tale valutazione; doglianze generiche o meri rilievi critici sulla discrezionalità valutativa del giudice di merito sono spesso inammissibili.
  • L'utilizzo di medie o tabelle di settore e di parametri fissati da decreti ministeriali può legittimare rettifiche se correttamente applicato e se l'amministrazione dimostra la coerenza degli elementi di paragone; i contribuenti devono contestare in modo circostanziato la scelta e l'applicazione dei parametri per ottenere accoglimento.
  • La definizione agevolata ex d.l. n.119/2018 art.6 estingue il giudizio se perfezionata con il pagamento dovuto: ove la definizione sia stata perfezionata il giudizio va dichiarato estinto senza pronunce di merito.
  • Le censure sulla violazione dell'onere della prova e sulle presunzioni richiedono dimostrazione puntuale dell'errore logico-giuridico del decisum; non è sufficiente contestare la valutazione complessiva dei dati di bilancio senza fornire elementi alternativi idonei a ribaltare il convincimento del giudice di merito.

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