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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47886/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Catania che, nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, aveva revocato la confisca di prevenzione sui beni di Scinardo ritenendo che fossero state prodotte "prove nuove" (attestati AGEA sulla percezione di contributi agricoli 1987-1997) che dimostravano la legittimità e la proporzionalità degli acquisti. L'Agenzia ha dedotto violazione di legge affermando che quei documenti erano preesistenti e deducibili nel procedimento di prevenzione (quindi non "prove nuove" salvo giustificato motivo) e che la Corte d'appello aveva errato nel valutare la proporzionalità senza rispettare il principio che osterebbe all'uso della "stratificazione dei redditi", dovendosi valutare la capacità economica al momento dell'ingresso dei beni nel patrimonio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha richiamato il principio secondo il quale "prova nuova" ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2001 è sia quella sopravvenuta dopo il procedimento sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta; non è invece "prova nuova" la prova deducibile e non dedotta salvo impossibilità per forza maggiore. Pur riconoscendo che la sentenza di annullamento con rinvio del 13/10/2020 non è in contrasto con le Sezioni Unite (che hanno chiarito il criterio), la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello apparente sulla questione se la tardiva documentazione fosse imputabile allo Scinardo, dato che la documentazione proveniva dallo stesso interessato ed era a sua conoscenza (contributi percepiti tramite sistema bancario). Per tali ragioni la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per nuovo giudizio, assorbendo il restante motivo.

Norme richiamate

  • art. 28 d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159

    La norma disciplina la revoca della confisca di prevenzione in presenza di "prove nuove"; la Corte ha interpretato (richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite) che "prova nuova" è sia quella formatasi dopo la sentenza definitiva sia la prova preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la sentenza; non rientra nella nozione la prova deducibile e non dedotta nel procedimento, salvo impossibilità per forza maggiore.

  • Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)

    Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022

    Chiarisce il concetto di "prova nuova" nel contesto della confisca di prevenzione: include prove sopravvenute e prove preesistenti ma incolpevolmente scoperte; esclude le prove deducibili e non dedotte salvo forza maggiore. La Corte di cassazione ha fatto applicazione di questo principio.

  • Sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione del 13/10/2020

    sentenza del 13 ottobre 2020

    Nel provvedimento di annullamento con rinvio era già presente il tema se la mancata deduzione in primo grado dei documenti prodotti successivamente potesse dipendere da una "valida ragione giustificativa"; la Cassazione ha ritenuto che quella motivazione fosse compatibile con il criterio delle Sezioni Unite e abbia anticipato il quesito sulla giustificazione del ritardo nella produzione documentale.

Massime di principio

  • La "prova nuova" ai fini della revoca della confisca di prevenzione comprende sia documenti formatisi dopo il procedimento definitivo sia documenti preesistenti solo se la loro mancata produzione non è imputabile all'interessato (incolpevole scoperta) o è giustificata da forza maggiore.
  • I documenti provenienti dallo stesso interessato e relativi ad operazioni gestite tramite canali ufficiali (es. accrediti bancari per contributi) sono presumibilmente deducibili nel procedimento originario: l'onere di giustificare la tardiva produzione pesa sull'interessato e richiede motivazione convincente.
  • La Corte d'appello, quando valuta se una prova sia "nuova", deve esaminare e motivare concretamente l'imputabilità del ritardo nella produzione documentale (se la conoscenza dei documenti e la loro disponibilità erano o meno nell'ambito del controllo dell'interessato).
  • In contestazioni sulla proporzionalità degli acquisti rispetto alla capacità economica, va valutato il momento temporale rilevante (quando i beni sono entrati nel patrimonio) e va evitato di legittimare acquisti facendo retrospettivamente aggregazioni di redditi o "stratificazione" non compatibili con i principi già richiamati dalla giurisprudenza; tuttavia, quando la questione è rilevante, il giudice che decide sulla revoca deve motivare espressamente il parametro temporale applicato.
  • Se una sentenza di rinvio o un precedente delle Sezioni Unite ha indicato criteri interpretativi chiari, la Corte di merito deve conformarsi e pronunciarsi con motivazione non apparente; altrimenti la decisione può essere annullata e disposta la rinnovazione del giudizio.

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