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Sentenza

Sentenza del 26/07/2017 n. 18472 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento a IVA di servizi pubblicitari forniti dalla società italiana a CCS S.A., società belga, nell'ambito di rapporti con TCCEC, società statunitense. La CTR aveva ritenuto che CCS agisse quale mandataria con rappresentanza di TCCEC e che, pertanto, i servizi fossero sostanzialmente resi alla società statunitense e utilizzati in Italia, con conseguente applicazione dell'IVA secondo la disciplina ratione temporis prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7. La contribuente contestava tale ricostruzione, sostenendo che il mandato fosse senza rappresentanza e che le prestazioni fossero state rese direttamente alla società belga. Deduceva inoltre l'omessa o insufficiente motivazione, la violazione degli artt. 1362 e ss., 1388 e 1704 c.c. e l'errata interpretazione del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi sei motivi di ricorso, ritenendo fondata la censura secondo cui la CTR non aveva adeguatamente spiegato perché, limitatamente ai servizi pubblicitari, il rapporto dovesse qualificarsi come mandato con rappresentanza, nonostante l'assenza di un'esplicita autorizzazione alla spendita del nome e la presenza di una clausola generale qualificabile come mandato senza rappresentanza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese. Il settimo e l'ottavo motivo, relativi al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e alla disapplicazione delle sanzioni, sono stati dichiarati assorbiti. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente sull'obbligo di applicare l'IVA.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, commi 2, 3 e 4, lett. d), e) e f)

    Il comma 2 e il comma 3 stabilivano il criterio generale di localizzazione dei servizi nel Paese di residenza del destinatario; il comma 4 prevedeva, ratione temporis, deroghe per determinate prestazioni pubblicitarie utilizzate nel territorio dello Stato a favore di imprese extracomunitarie.

    La qualificazione del destinatario effettivo del servizio e il luogo di utilizzo della prestazione sono decisivi per stabilire se l'operazione debba essere assoggettata a IVA in Italia.

  • Codice civile, art. 1362

    Nell'interpretazione del contratto occorre indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, valutando anzitutto il senso letterale delle parole.

    Il giudice deve esaminare il testo contrattuale e la comune intenzione delle parti senza attribuire al rapporto un contenuto incompatibile con le clausole negoziali, salvo adeguata motivazione.

  • Codice civile, artt. 1388 e 1704

    L'atto compiuto dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato produce direttamente effetti nei confronti di quest'ultimo; il mandatario senza rappresentanza agisce invece in nome proprio e acquista diritti e assume obblighi derivanti dagli atti compiuti.

    Il mandato è con rappresentanza solo quando il mandatario dispone del potere di agire in nome del mandante e tale potere risulta dal contratto o da elementi univoci, come la contemplatio domini. In mancanza, prevale la qualificazione come mandato senza rappresentanza.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, nella versione applicabile ratione temporis

    La norma consentiva di denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo.

    La qualificazione dell'intenzione contrattuale costituisce accertamento di fatto e può essere censurata per vizio motivazionale quando il giudice non spiega adeguatamente il percorso logico seguito.

Massime di principio

  • Ai fini IVA, non è sufficiente individuare il soggetto formalmente indicato nelle fatture: occorre accertare chi sia il destinatario effettivo della prestazione e se l'intermediario agisca in nome proprio o per conto altrui.
  • La qualificazione di un rapporto come mandato con o senza rappresentanza deve risultare dal contratto e dagli elementi concreti del rapporto. L'assenza di un'esplicita autorizzazione alla spendita del nome depone, in linea generale, per il mandato senza rappresentanza.
  • Quando il giudice attribuisce a una specifica prestazione una qualificazione diversa da quella prevista dalla clausola generale del contratto, deve motivare puntualmente le ragioni di tale differenza.
  • La prova della contemplatio domini, cioè dell'agire dichiaratamente in nome del mandante, può essere necessaria per superare la presunzione che chi stipula un contratto lo faccia in nome proprio.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sull'imposta: comporta un nuovo esame da parte del giudice di merito, che dovrà rivalutare contratto, documentazione e concreta esecuzione del rapporto attenendosi ai principi indicati dalla Cassazione.

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