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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04226/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo l'illogicità della motivazione posta a fondamento della declaratoria di responsabilità e della sussistenza del reato. In sostanza, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito, proponendo una diversa lettura del compendio probatorio, un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova e una differente valutazione della rilevanza dei dati processuali. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure riproponevano questioni già esaminate dai giudici di merito e miravano, inammissibilmente, a una nuova valutazione del materiale istruttorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre confermato che la Corte d'appello aveva motivato in modo diffuso e logicamente coerente, richiamando il compendio probatorio e smentendo la tesi difensiva, in particolare sul profilo della mancata disponibilità della chiave principale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione storica dei fatti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sovrapporre una diversa valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito.
  • È inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, si limiti a proporre una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione del fatto o un diverso giudizio di attendibilità delle prove.
  • La Corte di cassazione non può sindacare la tenuta logica della decisione mediante confronto con modelli argomentativi esterni, ma solo verificare che la motivazione del giudice di merito sia non manifestamente illogica e giuridicamente corretta.
  • Quando la sentenza di merito contiene motivazione ampia e coerente, che valorizza il compendio probatorio e confuta la tesi difensiva, il ricorso che si limiti a contestarne il merito è destinato all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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