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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-21/20

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 settembre 2021. — Balgarska natsionalna televizia contro Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso – Esclusione dei servizi di media audiovisivi forniti ai telespettatori, finanziati con sovvenzioni pubbliche e non comportanti alcun corrispettivo a carico dei telespettatori – Articolo 168 – Diritto alla detrazione – Soggetto passivo che effettua sia operazioni imponibili sia operazioni non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA. — Causa C-21/20

Giurisprudenza europea62020CJ0021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che la trasmissione televisiva pubblica finanziata con sovvenzioni statali e senza canone degli utenti integri una prestazione a titolo oneroso ai fini IVA. Ha quindi negato l’applicabilità dell’esenzione prevista per gli enti radiotelevisivi pubblici, perché presuppone un’operazione già rientrante nell’IVA. Sul diritto a detrazione, la Corte ha chiarito che conta l’impiego dei beni e servizi acquistati, non la loro fonte di finanziamento, e che l’IVA a monte non è detraibile per le attività fuori campo IVA. La ripartizione tra attività imponibili e non economiche spetta agli Stati membri con criteri oggettivi e proporzionati.

IVA e servizi di media audiovisivi finanziati con sovvenzioni pubbliche: esclusione dall’ambito IVA delle trasmissioni televisive pubbliche non remunerate dai telespettatori e limiti alla detrazione dell’IVA a monte

La questione giuridica

Se i servizi di media audiovisivi forniti da una televisione pubblica nazionale, finanziati mediante sovvenzioni statali e privi di canone a carico dei telespettatori, costituiscano prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA; in caso affermativo, se possano beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera q); e, quanto alla detrazione, se l’articolo 168 consenta di subordinare o ripartire il diritto a detrazione in base alla fonte di finanziamento (risorse proprie o sovvenzioni), nonché quali criteri debbano essere usati quando il soggetto svolga attività economiche e attività non rientranti nell’ambito IVA.

Principio di diritto

I servizi di media audiovisivi forniti da un ente radiotelevisivo pubblico ai telespettatori, quando sono finanziati dallo Stato mediante sovvenzioni e non comportano alcun corrispettivo pagato dagli utenti, non costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso e, quindi, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA. Di conseguenza, l’articolo 132, paragrafo 1, lettera q), non si applica a tali attività; quanto alla detrazione, l’IVA a monte è detraibile solo nella misura in cui i beni e servizi acquistati siano impiegati per attività che danno diritto a detrazione, mentre non è detraibile per le attività fuori campo IVA. La fonte di finanziamento degli acquisti è irrilevante; gli Stati membri possono tuttavia stabilire criteri di ripartizione oggettivi tra attività imponibili e attività fuori campo, nel rispetto della finalità della direttiva e del principio di proporzionalità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 25, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 132, paragrafo 1, lettera q), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 168, direttiva 2006/112/CE
  • Articoli 173-175, direttiva 2006/112/CE

Servizi televisivi pubblici finanziati da sovvenzioni e diritto a detrazione IVA

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administrativen sad Sofia-grad in una controversia tra la televisione nazionale bulgara e l’amministrazione fiscale, relativa al trattamento IVA delle attività di un ente radiotelevisivo pubblico finanziato in larga parte da sovvenzioni statali.

Fatti e procedimento principale

La BNT presta servizi di media audiovisivi ai telespettatori bulgari. Non percepisce alcun canone dagli utenti; il finanziamento principale proviene da sovvenzioni del bilancio dello Stato, accanto a risorse proprie quali pubblicità, sponsorizzazioni e proventi accessori. In sede di verifica fiscale, le autorità bulgare hanno negato la detrazione integrale dell’IVA sugli acquisti, ritenendo che l’attività di trasmissione fosse esente IVA e che, comunque, la detrazione non potesse essere totale per le spese finanziate con sovvenzioni pubbliche.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se la fornitura di servizi televisivi pubblici finanziati dallo Stato e non pagati dagli utenti sia una prestazione a titolo oneroso ex articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE;
  • se, qualora rientri nell’IVA, l’attività sia esente ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera q);
  • se l’articolo 168 consenta di negare o limitare la detrazione in base alla fonte di finanziamento degli acquisti;
  • quale criterio usare per ripartire l’IVA a monte tra attività imponibili e attività esenti o fuori campo.

Normativa rilevante

La Corte richiama principalmente:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, sul presupposto oggettivo dell’IVA;
  • l’articolo 132, paragrafo 1, lettera q), sulle attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle commerciali;
  • l’articolo 168, sul diritto alla detrazione;
  • gli articoli 173-175, sul prorata di detrazione. Richiama anche la propria giurisprudenza su nesso diretto, prestazioni a titolo oneroso e riparto della detrazione.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ribadisce che una prestazione è "a titolo oneroso" solo se tra prestatore e destinatario esiste un rapporto giuridico con scambio di reciproche prestazioni e nesso diretto tra servizio reso e corrispettivo ricevuto. Nel caso della BNT tale nesso manca: i telespettatori non pagano alcun canone, non vi è un rapporto contrattuale o negoziale con prezzo, e la sovvenzione statale finanzia in modo generale l’attività dell’emittente senza dipendere dall’identità o dal numero degli utenti. Per questo motivo l’attività non rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA.

Esclusione dell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera q)

Poiché l’attività non è una prestazione a titolo oneroso e quindi non è soggetta all’IVA, non si pone la questione dell’esenzione. La Corte ricorda inoltre che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera q), opera solo per attività già soggette all’IVA ai sensi dell’articolo 2 della direttiva.

Diritto a detrazione dell’IVA a monte

Riformulando le terze e quarte questioni, la Corte afferma che il diritto a detrazione dipende dall’utilizzo dei beni e servizi acquistati a monte per operazioni che danno diritto alla detrazione. Se gli acquisti sono destinati ad attività che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA, l’IVA non è detraibile. La Corte sottolinea che la modalità di finanziamento degli acquisti, sia con ricavi propri sia con sovvenzioni statali, è irrilevante per il diritto a detrazione. Quando un soggetto passivo utilizza gli acquisti sia per attività con diritto a detrazione sia per attività fuori campo o esenti, la ripartizione deve avvenire mediante criteri oggettivi che riflettano la quota reale di imputazione delle spese, secondo metodi stabiliti dagli Stati membri nel rispetto della direttiva e del principio di proporzionalità.

Decisione e dispositivo

La Corte ha deciso che:

  • i servizi televisivi pubblici finanziati da sovvenzioni statali e senza canone dei telespettatori non costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE;
  • l’articolo 168 consente la detrazione dell’IVA a monte solo per gli acquisti utilizzati per attività che danno diritto a detrazione, mentre esclude la detrazione per quelli destinati ad attività fuori campo IVA;
  • spetta agli Stati membri determinare metodi e criteri di ripartizione tra attività imponibili e attività non rientranti nell’ambito IVA, con criteri oggettivi e proporzionati.

Principi affermati

La sentenza chiarisce che, nel sistema IVA, conta l’esistenza di un nesso diretto tra prestazione e corrispettivo; la sovvenzione pubblica generale non sostituisce il corrispettivo del destinatario. Inoltre, il diritto a detrazione segue l’impiego effettivo degli acquisti e non la loro fonte di finanziamento, con esclusione della detrazione per le attività che restano fuori dal campo di applicazione dell’IVA.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione ivaservizi di media audiovisivienti radiotelevisivi pubbliciriparto prorata

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