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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-410/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 settembre 2021. — The Software Incubator Ltd contro Computer Associates (UK) Ltd. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom. — Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Nozione di “agente commerciale” – Fornitura di un programma informatico ai clienti per via elettronica – Concessione di una licenza perpetua d’uso – Nozioni di “vendita” e di “merci”. — Causa C-410/19

Giurisprudenza europea62019CJ0410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la direttiva sugli agenti commerciali si applica anche alle operazioni aventi ad oggetto software distribuito elettronicamente, se il cliente ottiene una licenza perpetua d’uso dietro pagamento di un prezzo. La nozione di "merci" è stata interpretata in senso autonomo e funzionale, senza distinguere tra supporto materiale e download. Di conseguenza, la promozione di tali operazioni può rientrare nell’agenzia commerciale protetta dalla direttiva.

Interpretazione della nozione di "vendita di merci" nella direttiva 86/653/CEE: essa può includere la fornitura elettronica di software con licenza perpetua.

La questione giuridica

Se la nozione di "vendita di merci" di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE comprenda la fornitura di un programma informatico al cliente per via elettronica, dietro pagamento di un prezzo, quando tale fornitura è accompagnata dalla concessione di una licenza perpetua d’uso; e, di conseguenza, se chi promuove tali operazioni possa essere qualificato come agente commerciale ai sensi della direttiva.

Principio di diritto

La nozione di "vendita di merci" dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme nel senso che può ricomprendere la fornitura di un programma informatico al cliente per via elettronica, dietro pagamento di un prezzo, quando tale fornitura sia accompagnata dalla concessione di una licenza perpetua di utilizzazione. Ne consegue che un intermediario incaricato stabilmente di promuovere tali operazioni può rientrare nella nozione di agente commerciale ai fini della direttiva, perché il software, anche se immateriale e trasmesso online, è una "merce" e l’operazione, considerata nel suo insieme, presenta la sostanza di una vendita.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 86/653/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 86/653/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 3, direttiva 86/653/CEE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 86/653/CEE
  • Articolo 3 direttiva 86/653/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 86/653/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 86/653/CEE
  • Accordo di recesso, articolo 86
  • Accordo di recesso, articolo 126

Vendita di merci e software fornito per via elettronica con licenza perpetua

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Supreme Court of the United Kingdom in materia di agenti commerciali indipendenti e interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE. La controversia opponeva The Software Incubator Ltd a Computer Associates (UK) Ltd in relazione a un’indennità richiesta dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

Fatti e procedimento principale

Computer Associates commercializzava un software per l’automazione di applicazioni di servizi e lo distribuiva ai clienti tramite licenze d’uso concesse per via elettronica. Le licenze potevano essere perpetue o a tempo determinato; nella pratica, la maggior parte era perpetua. The Software Incubator era incaricata di promuovere, commercializzare e vendere il software nel Regno Unito e in Irlanda, senza potere di trasferire la proprietà del software.

Dopo la cessazione del contratto da parte di Computer Associates, The Software Incubator ha agito per ottenere il pagamento di un’indennità prevista dalla normativa britannica di recepimento della direttiva 86/653. I giudici nazionali di primo e secondo grado sono pervenuti a soluzioni opposte sulla qualificazione del rapporto come contratto di agenzia commerciale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se:

  • una copia di un programma informatico fornita per via elettronica, anziché su supporto fisico, costituisca una "merce" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE;
  • la fornitura di programmi informatici mediante concessione al cliente di una licenza perpetua di utilizzo integri una "vendita di merci" ai sensi della medesima disposizione.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE, che definisce l’agente commerciale come l’intermediario indipendente incaricato in modo permanente di trattare per il preponente la vendita o l’acquisto di merci. Sono citati anche l’articolo 1, paragrafo 3, l’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, oltre all’articolo 267 TFUE per il rinvio pregiudiziale e agli articoli 86 e 126 dell’accordo di recesso per la competenza della Corte rispetto ai rinvii provenienti dal Regno Unito.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che la direttiva non definisce la nozione di "vendita di merci" e non rinvia al diritto nazionale. Tale nozione deve quindi essere interpretata in modo autonomo e uniforme nell’ordinamento dell’Unione, tenendo conto del significato usuale dei termini, del contesto e degli obiettivi della direttiva.

Quanto alla nozione di "merci", la Corte afferma che essa comprende prodotti economicamente valutabili e idonei a costituire oggetto di transazioni commerciali. Ne deriva che un programma informatico può essere una merce, indipendentemente dal fatto che sia fornito su supporto fisico o tramite download. La Corte richiama anche la propria giurisprudenza in materia di software distribuito online, sottolineando che la modalità elettronica è l’equivalente funzionale del supporto tangibile.

Quanto alla nozione di "vendita", la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la vendita implica il trasferimento di diritti di proprietà su un bene in cambio di un prezzo. Nel caso del software, il download e la licenza d’uso devono essere considerati congiuntamente, perché il download è privo di utilità senza la possibilità di utilizzo. Quando la messa a disposizione della copia e la licenza sono destinate a consentire un uso permanente dietro pagamento di un prezzo che remunera il valore economico della copia, vi è trasferimento del diritto di proprietà della copia stessa.

La Corte valorizza inoltre il contesto e gli obiettivi della direttiva: le esclusioni previste dagli articoli 1, paragrafo 3, e 2 non riguardano la natura delle merci oggetto dell’attività dell’agente; inoltre, escludere il software fornito a queste condizioni ridurrebbe ingiustificatamente la tutela degli intermediari che svolgono, mediante tecnologie moderne, attività comparabili a quelle degli agenti commerciali tradizionali. Ciò comprometterebbe l’effetto utile della direttiva, che mira a proteggere gli agenti commerciali, garantire la sicurezza delle operazioni e favorire gli scambi tra Stati membri.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che la nozione di "vendita di merci" di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE può applicarsi alla fornitura di un programma informatico al cliente per via elettronica dietro pagamento di un prezzo, quando tale fornitura sia accompagnata dalla concessione di una licenza perpetua di utilizzo dello stesso programma. Le spese restano rimesse al giudice nazionale per quanto riguarda le parti del procedimento principale.

Come è indicizzato

Materieagenti commerciali indipendenticontratti di agenziasoftware e licenze digitaliinterpretazione autonoma del diritto uemercato interno

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