Corte di giustizia, Sentenza C-341/20
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 settembre 2021. — Commissione europea contro Repubblica italiana. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) – Esenzione dei prodotti energetici utilizzati come carburante per la navigazione nelle acque dell’Unione europea – Esenzione concessa unicamente alle imbarcazioni private da diporto costituenti l’oggetto di un contratto di noleggio. — Causa C-341/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro l’Italia in materia di accise sui carburanti per imbarcazioni private da diporto. Ha ribadito che, ai fini dell’esenzione, conta l’utilizzo effettivo dell’imbarcazione da parte dell’utilizzatore finale e non la sola struttura del contratto. La normativa italiana è risultata incompatibile con la direttiva 2003/96 perché concedeva l’esenzione per il solo noleggio, senza verificare se l’imbarcazione fosse effettivamente impiegata per fini commerciali.
Inadempimento dell’Italia per aver subordinato l’esenzione dall’accisa sui carburanti per imbarcazioni private da diporto alla sola qualificazione contrattuale di noleggio, invece che all’effettivo uso commerciale dell’imbarcazione.
La questione giuridica
Se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96 debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’accisa sui prodotti energetici per la navigazione nelle acque dell’Unione dipende dall’uso effettivo dell’imbarcazione da parte dell’utilizzatore finale, oppure possa essere riconosciuta o esclusa in base al solo tipo di contratto (noleggio, locazione, noleggio occasionale) che lega l’imbarcazione al suo utilizzatore o al noleggiante/locatore.
Principio di diritto
L’esenzione dall’accisa prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96 spetta solo quando i prodotti energetici sono utilizzati come carburante per una navigazione nelle acque dell’Unione impiegata direttamente per fini commerciali dall’utilizzatore finale dell’imbarcazione; non è conforme al diritto dell’Unione una disciplina nazionale che riconosca o escluda l’esenzione in base alla sola qualificazione del rapporto contrattuale, come il noleggio, senza verificare l’effettivo uso commerciale dell’imbarcazione da parte del noleggiatore o del locatario. Perciò, subordinare l’esenzione al fatto che l’imbarcazione sia oggetto di un contratto di noleggio, indipendentemente dall’uso effettivo, integra un inadempimento dello Stato membro.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Direttiva 2003/96/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2003/96/CE
- Direttiva 92/12/CEE
- Regolamento di procedura della Corte, articolo 138, paragrafo 1
Esenzione dall’accisa per carburanti destinati a imbarcazioni private da diporto
La sentenza riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana. Al centro della controversia vi è la corretta trasposizione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, con specifico riferimento ai carburanti utilizzati per la navigazione di imbarcazioni private da diporto.
Fatti e procedimento precontenzioso
La Commissione ha contestato all’Italia di avere previsto l’esenzione dall’accisa per i carburanti impiegati da imbarcazioni private da diporto solo quando tali imbarcazioni siano oggetto di un contratto di noleggio, a prescindere dall’uso effettivo. Dopo la lettera di messa in mora del 18 maggio 2018 e il parere motivato del 9 novembre 2018, l’Italia ha sostenuto che la propria disciplina fosse coerente con la direttiva, valorizzando la distinzione tra noleggio e locazione nel diritto interno. Persistendo il contrasto, la Commissione ha adito la Corte.
Normativa rilevante
La direttiva 2003/96 mira, secondo i considerando da 3 a 5, ad armonizzare i livelli minimi di tassazione dei prodotti energetici per favorire il buon funzionamento del mercato interno. Il considerando 23 evidenzia che le esenzioni per la navigazione aerea e marittima devono essere mantenute, esclusa la navigazione da diporto.
L’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), impone l’esenzione per i prodotti energetici forniti come carburanti per la navigazione nelle acque dell’Unione, diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto. La nozione di “imbarcazione privata da diporto” è definita dalla stessa disposizione come un’imbarcazione usata dal proprietario o da altro soggetto autorizzato per scopi non commerciali, in particolare diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso.
In diritto italiano, il decreto legislativo n. 504 e il decreto n. 225 disciplinavano l’esenzione, ma la circolare dell’Agenzia delle Dogane del 15 marzo 2016 ne interpretava l’applicazione in modo da riservarla ai casi di noleggio commerciale, escludendo in sostanza i carburanti utilizzati in locazione e nel noleggio occasionale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che il contratto di noleggio va distinto dal contratto di trasporto: nel noleggio l’imbarcazione è messa a disposizione dell’utilizzatore, che ne fa uso per le proprie esigenze. Alla luce della finalità della direttiva 2003/96, le disposizioni sulle esenzioni vanno interpretate in modo autonomo, sulla base del loro tenore letterale e degli obiettivi di armonizzazione e certezza del diritto.
Sul piano letterale, la Corte afferma che l’esenzione dipende dall’uso commerciale dell’imbarcazione da parte dell’utilizzatore finale. Pertanto, quando vi è una locazione o un noleggio, il criterio decisivo non è la natura commerciale dell’attività del locatore o del noleggiante, ma il modo in cui l’imbarcazione viene effettivamente usata dal locatario o dal noleggiatore. L’esenzione non può essere concessa o negata in modo automatico in base alla sola qualificazione del contratto.
La Corte precisa inoltre che il fatto che il noleggio includa equipaggio e che il noleggiante conservi il controllo tecnico dell’unità non è decisivo: il noleggiatore resta l’utilizzatore finale dell’imbarcazione. Solo se il contratto, pur formalmente qualificato come noleggio, in realtà integra un insieme di servizi di trasporto o crociera, con passeggeri privi di controllo sull’imbarcazione, può venire in rilievo un uso commerciale ai fini dell’esenzione.
La disciplina italiana è risultata incompatibile con questi principi perché concedeva l’esenzione per il solo noleggio e la negava per la locazione o il noleggio occasionale, senza verificare l’effettivo utilizzo commerciale da parte dell’utilizzatore finale. La Corte ha anche osservato che gli orientamenti del Comitato delle accise del 2004 non potevano prevalere alla luce della successiva giurisprudenza, in particolare delle sentenze Systeme Helmholz e Haltergemeinschaft.
Decisione e dispositivo
La Corte ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE. Ha inoltre condannato l’Italia alle spese, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Principio affermato
Ai fini dell’esenzione dall’accisa sui carburanti per la navigazione nelle acque dell’Unione, ciò che rileva è l’effettivo impiego commerciale dell’imbarcazione da parte dell’utilizzatore finale; una disciplina nazionale che faccia dipendere l’esenzione dalla sola esistenza di un contratto di noleggio, senza accertare l’uso concreto dell’unità, viola la direttiva 2003/96.
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