Cassazione Civile, Ordinanza n. 29125/2021 del 20/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2005: uno emesso nei confronti della società per IRAP e IVA, e due emessi nei confronti dei soci per IRPEF sul maggior reddito di partecipazione. L'Ufficio contestava alla società l'omessa contabilizzazione di premi vinti in concorsi ippici e l'indeducibilità del compenso corrisposto a un fantino; di riflesso, ai soci venivano imputati maggiori redditi. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, rilevando in fatto che solo alcuni cavalli della società erano idonei alle corse, che solo tre cavalli avevano vinto premi nel periodo successivo all'autorizzazione UNIRE e che tali ricavi erano stati dichiarati, oltre a reputare inerente e deducibile il compenso del fantino. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 37, comma 3, e dell'art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse deciso sulla base della mera apparenza formale senza confrontarsi con la contestata interposizione fittizia e con le presunzioni offerte dall'Ufficio; in subordine, denunciava omesso esame di un fatto decisivo. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la fattura del fantino non fosse idonea a provare un costo deducibile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: ha chiarito che l'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 consente l'imputazione al contribuente dei redditi formalmente intestati ad altri soggetti quando l'Ufficio dimostri, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente ne sia l'effettivo possessore per interposta persona; nel caso concreto, però, la CTR aveva svolto un accertamento di merito, sulla base della documentazione prodotta, escludendo la sussistenza dell'interposizione fittizia e ritenendo che i ricavi fossero solo quelli dichiarati. Il vizio motivazionale è stato dichiarato non scrutinabile perché la doglianza sostanzialmente mirava a censurare un'insufficienza della motivazione, non più deducibile dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la CTR aveva accertato in fatto che la fattura riguardava il compenso del fantino e che tale costo era inerente all'attività della società; si trattava dunque di un apprezzamento di merito non aggredibile come violazione di legge. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che il raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente di imputare al contribuente redditi formalmente intestati ad altri soggetti quando sia dimostrato, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente ne è l'effettivo possessore per interposta persona
art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale norma sull'accertamento dei redditi in via induttiva, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto all'apprezzamento di merito compiuto dalla CTR
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte ha valorizzato il fatto che l'Ufficio deve sorreggere l'imputazione con idonei elementi presuntivi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge non può essere usato per rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti oggi consentiti, non essendo più deducibile la mera insufficienza della motivazione
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
la deducibilità del costo è stata confermata in fatto dalla CTR, che ha reputato il compenso del fantino inerente all'attività della società
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in relazione alla detraibilità/congruità del costo documentato dalla fattura, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente a un accertamento di fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
norma richiamata per il contributo unificato dovuto in caso di impugnazione
Massime di principio
- In tema di interposizione fittizia ai fini fiscali, l'Ufficio può imputare al contribuente redditi formalmente intestati ad altri soggetti solo se dimostra, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente sia l'effettivo possessore del reddito.
- Quando il giudice di merito esclude, sulla base della documentazione acquisita, la sussistenza dell'interposizione fittizia e accerta che i ricavi contestati sono stati effettivamente dichiarati, tale valutazione non può essere sovvertita in cassazione mediante una mera censura di violazione di legge.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., non consente più di denunciare la semplice insufficienza della motivazione, ma solo le omissioni rilevanti nei limiti oggi ammessi dal sindacato di legittimità.
- La deducibilità di un costo, ove il giudice di merito ne abbia accertato in fatto l'inerenza all'attività d'impresa, non può essere contestata in cassazione trasformando il dissenso sul fatto in una violazione di legge.
- Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato che siano istituzionalmente esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
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