Sentenza del 03/10/2016 n. 5048 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Costituzione in giudizio dell'appellante tramite posta in plico con busta - Decorrenza del termine dalla data di spedizione - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, in caso di costituzione tramite servizio postale effettuata mediante plico con busta, il termine di 30 giorni decorre dalla data di spedizione del plico e non dalla data in cui l’atto viene ricevuto dalla segreteria. La costituzione deve quindi considerarsi tempestiva se la spedizione è avvenuta entro il termine previsto, anche qualora la ricezione sia successiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’individuazione del momento dal quale decorre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 per la costituzione in giudizio dell’appellante, quando gli atti sono trasmessi tramite il servizio postale in un plico con busta. La questione è se debba rilevare la data di spedizione oppure quella di ricevimento del plico da parte della segreteria della Commissione Tributaria Regionale.
Norme richiamate
Art. 22 del d.lgs. n. 546/1992
Termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio
Quando la costituzione in giudizio è effettuata tramite il servizio postale con spedizione in plico con busta, il termine si considera rispettato se il plico è stato spedito entro i 30 giorni; rileva quindi la data di spedizione e non quella di ricezione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, per gli atti inviati tramite servizio postale, il rispetto del termine per la costituzione può essere verificato sulla base della data di spedizione, purché la modalità di invio sia conforme alle prescrizioni applicabili.
- La data di ricezione da parte dell’ufficio non determina, di per sé, la tardività della costituzione quando la spedizione è stata effettuata tempestivamente.
- È comunque essenziale conservare la ricevuta di spedizione e ogni prova idonea a dimostrare la data dell’invio e il contenuto del plico.
- La regola riguarda il termine processuale per la costituzione e non elimina la necessità di rispettare le altre formalità previste per il deposito dell’atto e dei relativi documenti.
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