Sentenza n. 1052/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della nota prot. n. 26734 del 20.6.2024 recante “istanza di autorizzazione all’acquisizione da parte della VF Parking S.r.l. dei rami d’azienda rispettivamente di Impresa Carchella S.r.l. e Mambrini Costruzioni S.r.l. e al subentro nella Concessione in project financing, ai sensi della legge n. 109/1994 e s.m.i., per la progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio interrato in Piazza Verdi (Convenzione rep. n. 25654 – racc. 3390 del 5 giugno 2003” (doc. 1); - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, ivi incluso, occorrendo, il parere dell’Avvocatura Capitolina (di estremi e contenuto non conosciuti) richiamato nella nota prot. 26734 del 20.6.2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da il 18\9\2024 -della nota prot. n. 26734 del 20.6.2024 recante “istanza di autorizzazione all’acquisizione da parte della VF Parking S.r.l. dei rami d’azienda rispettivamente di Impresa Carchella S.r.l. e Mambrini Costruzioni S.r.l. e al subentro nella Concessione in project financing, ai sensi della legge n. 109/1994 e s.m.i., per la progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio interrato in Piazza Verdi (Convenzione rep. n. 25654 – racc. 3390 del 5 giugno 2003” (doc. 1); - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, ivi incluso, occorrendo, il parere dell’Avvocatura Capitolina (di estremi e contenuto non conosciuti) richiamato nella nota prot. 26734 del 20.6.2024. QUANTO AL RICORSO PER ulteriori motivi aggiunti, - della nota prot. n. 31338 del 19.7.2024 (doc. 14) con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza dell’11.7.2024 con la quale la VF Parking S.r.l. ha contestato e chiesto il riesame del diniego di autorizzazione “all’acquisizione da parte della VF Parking S.r.l. dei rami d’azienda rispettivamente di Impresa Carchella S.r.l. e Mambrini Costruzioni S.r.l. e al subentro nella Concessione in project financing, ai sensi della legge n. 109/1994 e s.m.i., per la progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio interrato in Piazza Verdi (Convenzione rep. n. 25654 – racc. 3390 del 5 giugno 2003” di cui alla nota prot. n. 26734 del 20.6.2024 (doc. 1), per l’effetto confermando il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia formalizzata ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. e ha dichiarato estinti per rinuncia il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. La decisione è stata adottata considerando il superamento in via amministrativa degli atti impugnati e gli esiti stragiudiziali della controversia. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, anche in ragione del silenzio di Roma Capitale sul punto.
Atto impugnato: diniego di autorizzazione all'acquisizione di rami d'azienda e al subentro nella concessione in project financing, nonché il successivo atto di conferma del diniego
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la nota di Roma Capitale del 20 giugno 2024, relativa all'istanza di autorizzazione all'acquisizione dei rami d'azienda di due società e al subentro nella concessione in project financing per la progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio interrato. Con ulteriori motivi aggiunti è stata impugnata la nota del 19 luglio 2024, con cui Roma Capitale aveva respinto la richiesta di riesame e confermato il diniego originario. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ai motivi aggiunti, rappresentando che l'Amministrazione, con determinazione dirigenziale del 12 marzo 2025, aveva superato i provvedimenti impugnati autorizzando espressamente le operazioni societarie di interesse. La rinuncia è stata notificata all'Amministrazione resistente e alle parti intimate non costituite.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso, quando formalizzata secondo le modalità previste dalla disposizione e portata a conoscenza delle parti, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente formalizzata ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. impone al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio, anche quando siano stati proposti motivi aggiunti.
- Quando l'Amministrazione supera in via amministrativa gli atti impugnati e autorizza l'operazione oggetto della controversia, il ricorrente può rinunciare al ricorso; in presenza di una rinuncia ritualmente notificata, il giudice dichiara l'estinzione senza esaminare il merito delle censure.
- In presenza di esiti stragiudiziali della lite e in assenza di una diversa richiesta dell'Amministrazione, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
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