Sentenza n. 5249/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (sezione prima) n. 776, pubblicata il 29 aprile 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che aveva riconosciuto solo parzialmente il credito della stazione appaltante per la restituzione di sovracompensazioni relative alla revisione dei prezzi dei materiali da costruzione
Esito
Favorevole al resistente (appaltatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la restituzione di sovracompensazioni, quantificate dalla stazione appaltante in euro 127.347,99 oltre IVA e interessi, corrisposte all’appaltatore per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza sull’autostrada A5. Il TAR, con sentenza non definitiva, aveva disposto una verificazione per accertare l’effettivo vantaggio conseguito dall’appaltatore dalla riduzione dei prezzi dei materiali indicata nel d.m. 9 aprile 2010 e l’eventuale ammontare del credito. Con la sentenza definitiva il TAR aveva riconosciuto soltanto euro 2.877,50, oltre interessi e rivalutazione. L’appellante ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 66 c.p.a., del contraddittorio e dell’incarico conferito al verificatore, nonché difetto di istruttoria, lamentando il deposito tardivo della relazione, la mancata tempestiva trasmissione di alcuni documenti ed e-mail, l’assenza dei verbali delle operazioni e l’introduzione nella relazione finale di elementi nuovi. Con il secondo motivo ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell’art. 133 d.lgs. n. 163/2006, carenza di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, sostenendo che la voce ministeriale relativa ai “nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali” dovesse essere riferita all’intera barriera o, comunque, a ulteriori componenti soggetti alla riduzione ministeriale. Secondo l’appellante, poiché il prezzo pagato dall’appaltatore per il materiale risultava inferiore al prezzo medio ministeriale del 2008, l’appaltatore avrebbe conseguito un vantaggio economico suscettibile di restituzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione del TAR. Quanto al primo motivo, ha chiarito che la verificazione ex art. 66 c.p.a. è distinta dalla consulenza tecnica ex art. 67 c.p.a., perché consiste principalmente in un accertamento tecnico non valutativo volto a completare la conoscenza dei fatti. Sebbene l’art. 66 c.p.a. non disciplini espressamente il contraddittorio, questo deve essere rispettato anche nella verificazione; tuttavia, il rispetto va valutato in senso sostanziale, verificando se le parti abbiano avuto una concreta possibilità di fornire il proprio apporto e di contestare le risultanze. Nel caso esaminato, il verificatore aveva sostanzialmente rispettato la scansione temporale, i termini erano ordinatori e il loro minimo sforamento non aveva leso il diritto di difesa. La mancata immediata conoscenza di alcune e-mail non aveva inciso sulla possibilità di controdedurre, poiché esse riguardavano essenzialmente la trasmissione di fatture. L’assenza di verbali delle operazioni era irrilevante, anche in ragione della natura di verificazione e non di consulenza tecnica dell’incombente. Inoltre, l’acquisizione di dati tecnici dal fornitore rientrava nell’incarico di accertare l’esistenza e l’ammontare del credito e non ampliava il thema decidendum. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto corretta la conclusione secondo cui la voce ministeriale “nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali” non poteva essere applicata automaticamente all’intero peso delle barriere. La voce riguardava lo specifico materiale “nastro”, componente longitudinale della barriera, e non tutti gli elementi in acciaio, gli accessori, i componenti non metallici e le lavorazioni di posa. Era quindi necessario isolare il prezzo del solo nastro rispetto al costo complessivo della barriera. I dati acquisiti dal fornitore indicavano prezzi del nastro pari a circa 0,99 euro/kg e 1,04 euro/kg, inferiori al prezzo medio ministeriale del 2008 pari a euro 3,260/kg; non risultava pertanto un vantaggio economico dell’appaltatore per la voce controversa. Le ulteriori deduzioni sulla riconducibilità di altri componenti della barriera ad altre voci ministeriali esulavano dal perimetro dell’incarico di verificazione. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
la verificazione è uno strumento probatorio diretto all’accertamento tecnico dei fatti
La verificazione consiste in un accertamento tecnico di natura non valutativa, disposto per completare la conoscenza di fatti non desumibili dalle sole risultanze documentali; il contraddittorio deve essere rispettato in senso sostanziale.
art. 67 c.p.a.
La consulenza tecnica si distingue dalla verificazione perché implica una valutazione tecnica di situazioni o fatti e segue regole procedurali differenti.
art. 73 c.p.a.
Le memorie e repliche depositate dalle parti hanno consentito di esercitare il contraddittorio sulle risultanze della verificazione.
art. 133 d.lgs. n. 163/2006
La disciplina delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione non consente di presumere automaticamente una sovracompensazione: occorre accertare in concreto il materiale rilevante, la quantità, il costo e l’effettivo vantaggio conseguito dall’appaltatore.
d.m. 9 aprile 2010 del MIT
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali
La voce ministeriale riguarda il materiale specifico costituito dal nastro in acciaio e non l’intera barriera stradale, comprensiva di altri componenti, accessori e lavorazioni; la riduzione deve essere applicata sulla base di un accertamento concreto e non automatico.
Massime di principio
- La verificazione ex art. 66 c.p.a. è un mezzo istruttorio diretto a un accertamento tecnico non valutativo e si distingue dalla consulenza tecnica ex art. 67 c.p.a., che comporta valutazioni tecniche più ampie e segue regole procedurali differenti.
- Il principio del contraddittorio si applica anche alla verificazione, pur in assenza di una disciplina espressa nell’art. 66 c.p.a.; la sua violazione sussiste soltanto quando le modalità dell’incombente abbiano concretamente impedito alle parti di conoscere, discutere e contestare gli elementi utilizzati per la decisione.
- I termini fissati dal giudice per lo svolgimento della verificazione hanno natura ordinatoria, salvo diversa previsione; il loro mancato puntuale rispetto non determina invalidità se non ha inciso concretamente sul diritto di difesa e sul contraddittorio.
- Nella verifica delle compensazioni o sovracompensazioni derivanti dalla variazione dei prezzi dei materiali da costruzione, la voce ministeriale deve essere riferita allo specifico materiale individuato dalla disciplina e non automaticamente all’intero prodotto finito, comprensivo di ulteriori componenti, accessori e lavorazioni.
- La restituzione di somme per sovracompensazione presuppone l’accertamento concreto dell’effettivo vantaggio economico dell’appaltatore, mediante individuazione del materiale, della quantità e del prezzo rilevanti; non è sufficiente applicare automaticamente la percentuale ministeriale all’intero peso o valore dell’opera.
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