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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40493/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impatto della utilizzabilità delle dichiarazioni rese durante una verifica fiscale (autoincriminanti ed eteroaccusatorie rese dal Sanna e dalla Carboni) e carenza di motivazione in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni del Sanna nei confronti della moglie Carboni. I ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza d'appello del 26/05/2022 che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo a una fattura del 02/12/2011 ma aveva confermato la condanna per altre fatture ritenute per operazioni inesistenti (illecito ai sensi del d.lgs. n. 74/2000), contestando l'impiego di dichiarazioni raccolte durante la verifica fiscale e la loro incidenza sulla prova

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi generici e aspecifici in quanto i ricorrenti non hanno illustrato l'incidenza che l'eventuale esclusione delle dichiarazioni contestate avrebbe sulla "prova di resistenza": ossia non hanno dimostrato che, espungendo quegli elementi, il convincimento della condanna non resterebbe comunque fondato sulle residue prove. La Corte ha inoltre confermato il principio secondo cui i verbali e le constatazioni di natura amministrativa sono acquisibili ai sensi dell'art. 234 c.p.p. se al momento della verifica non vi erano indizi di reità che avrebbero fatto applicare le garanzie del processo penale; nel caso concreto le risultanze documentali e testimonali residue (assenza di documentazione bancaria comprovante i pagamenti, mancanza di registri IVA e fatture di costo, elementi che indicavano che la societa' Gaia non aveva operato fuori dalla Sardegna, dichiarazioni di terzi) risultavano sufficienti a sostenere la condanna anche senza le dichiarazioni contestate. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti, i ricorrenti condannati alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 8, d.lgs. n. 74/2000

    Norma richiamata per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti attribuito ai ricorrenti; la Corte ha confermato la condanna per le fatture non prescritte basandosi sulle residui prove documentali e testimoniali

  • art. 2, d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato nel procedimento di primo grado per i fatti a carico del terzo (Cardillo); indica reati fiscali correlati e rilevanti ai fini delle valutazioni sull'esistenza di indizi nel corso delle verifiche

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Interpretazione della Corte: il "verbale di constatazione" redatto in sede di verifica fiscale è un documento extraprocessuale di natura amministrativa acquistabile e utilizzabile ai sensi dell'art. 234 c.p.p. quando, al momento della sua redazione, non risultavano indizi di reità che imponevano l'applicazione delle garanzie del processo penale

  • art. 62 cod. proc. pen.

    Ritenuto più pertinente dell'art. 63 nel caso in esame in relazione all'inutilizzabilità della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che riferiva cose apprese durante la verifica fiscale; la Corte ha valutato la sussistenza di indizi di reità al momento dell'assunzione delle informazioni

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti ma la Corte ha osservato che non era l'articolo più rilevante per la questione concreta; l'art. 63 riguarda l'inutilizzabilità di dichiarazioni rese da imputato o persone legate, ma il Collegio ha incentrato l'analisi sull'art. 62 e sulla natura amministrativa delle verifiche

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Citato dai ricorrenti insieme all'art. 63 in ordine alla presunta utilizzabilità illecita delle dichiarazioni; la Corte ha rigettato la censura per genericità e perche' le restanti prove erano sufficienti a reggere la condanna

  • art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per inquadrare i motivi di impugnazione in cassazione (violazione di norme di procedura penale)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso, valutata anche la possibile colpa dei ricorrenti

  • C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in tema di responsabilità e possibile colpa dei ricorrenti che giustifica l'assorbimento delle spese e l'ammenda in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • La censura sull'inutilizzabilità di dichiarazioni raccolte in verifiche fiscali va motivata mostrando esattamente quale incidenza avrebbe l'espunzione di tali dichiarazioni sulla "prova di resistenza"; senza questa dimostrazione il ricorso per cassazione è spesso inammissibile per aspecificità
  • I verbali e le rilevazioni compiute in sede di verifica amministrativa sono, di regola, acquisibili come documenti extraprocessuali ai sensi dell'art. 234 c.p.p., salvo che al momento della redazione sussistessero già indizi tali da imporre l'osservanza delle garanzie del processo penale
  • Quando le dichiarazioni controverse non sono l'unico e decisivo elemento di prova, il giudice di legittimità tende a confermare la sentenza se le residue risultanze documentali e testimoniali sono sufficienti a sostenere il convincimento della colpevolezza
  • Nelle impugnazioni per violazione di norme procedurali relative all'utilizzabilità di dichiarazioni, è cruciale distinguere le norme applicabili (ad es. art. 62 vs art. 63 c.p.p.) e dimostrare concretamente la violazione dei presupposti richiesti da tali norme
  • I ricorrenti devono considerare il rischio di condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, soprattutto se il motivo è formulato in termini generici o non dimostra l'effetto concreto dell'eventuale esclusione delle prove

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