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Sentenza

Sentenza n. 15381/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio depositata in data 20/10/2020 n. 10668.

Giustizia amministrativa202606530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del TAR Lazio n. 10668/2020, limitatamente alle spese di lite, ai relativi accessori e agli interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore di spese)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme residue dovute in forza della sentenza del TAR Lazio n. 10668/2020, notificata al Ministero il 19 novembre 2020 e divenuta irrevocabile. La pronuncia aveva accolto l’ottemperanza relativa a un decreto della Corte d’appello di Roma del 28 luglio 2017, condannando il Ministero al pagamento di 350 euro per spese di lite, oltre accessori, e nominando un commissario ad acta in caso di inadempimento. Dopo precedenti reclami e ordini di esecuzione, il Ministero aveva dato parziale esecuzione il 19 dicembre 2025, senza pagare le spese liquidate dalla sentenza, i relativi accessori e gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di piena ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese del nuovo giudizio. Il Ministero, ritualmente notificato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: la sentenza da eseguire era stata notificata e il termine dilatorio era ampiamente decorso; dalla documentazione non contestata risultava l’inadempimento residuo. Ha ritenuto non applicabile al giudizio la sospensione biennale delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza introdotta dalla modifica dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001, poiché il giudizio di ottemperanza cui si riferiva era già definito e il nuovo ricorso mirava ad assicurare l’esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di pagare entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, quanto ancora dovuto in base alla pronuncia del 2020, compresi gli interessi legali dalla data del deposito di quella sentenza fino all’emissione del mandato di pagamento. Ha affermato che il credito per spese di lite, essendo liquido ed esigibile, produce interessi di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c. Ha inoltre chiarito che il rimborso del contributo unificato dovuto per legge alla parte vittoriosa non è assorbito dalla compensazione delle spese e non richiede una specifica statuizione. Per l’eventuale persistente inadempimento ha disposto la nomina di un funzionario del Ministero quale commissario ad acta, da individuare a cura del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia entro quindici giorni dall’istanza di parte; il commissario dovrà provvedere nei successivi novanta giorni. Le spese del presente giudizio sono state compensate, avuto riguardo alla limitata complessità dell’attività difensiva e al fatto che il ricorrente si difende anche in proprio.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Il ricorrente, pertanto, ha proposto secondo reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. in data 23.6.2025.

    La disposizione è richiamata per individuare il reclamo proposto nella precedente fase esecutiva; non costituisce la base decisoria specifica dell’accoglimento del presente ricorso.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001

    Rileva il Collegio che nella presente fase non è applicabile la novella intervenuta sull’art. 5 sexies comma 12 bis della legge n. 89/01 (come modificato dall’art. 1 comma 817, della legge di bilancio 2025 che ha disposto, per i fini di interesse, che “decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi”), posto che il giudizio di ottemperanza è ormai definito da tempo, di talché il ricorso in esame rileva quale strumento finalizzato a disporre le misure necessarie ad assicurare l'esecuzione di un doppio giudicato, attraverso una scelta organizzativa, peraltro, già indicata dalla legge senza alcuna valutazione di merito del giudice adito.

    La sospensione introdotta dalla novella non si applica al ricorso che, dopo la definizione del precedente giudizio di ottemperanza, è diretto ad adottare le misure necessarie a garantire l’esecuzione del giudicato.

  • art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002

    Si precisa, altresì, che “l’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 prevede espressamente il rimborso del contributo unificato in favore della parte vittoriosa anche in ipotesi di compensazione delle spese di lite e senza necessità di alcuna specifica statuizione in merito, trattandosi di obbligazione ex lege.

    Il rimborso del contributo unificato alla parte vittoriosa è un’obbligazione ex lege, dovuta anche quando le spese di lite sono compensate e senza necessità di una specifica pronuncia; la relativa obbligazione non rientra nel potere del giudice di compensare le spese.

  • art. 1282, comma 1, c.c.

    Tanto in applicazione del principio di diritto secondo cui il credito pecuniario per le spese di lite è liquido ed esigibile e, pertanto, produce interessi di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c.

    Il credito pecuniario per le spese di lite, quando è liquido ed esigibile, produce interessi di pieno diritto; nel caso esaminato gli interessi decorrono dal deposito della sentenza titolo e maturano fino all’emissione del mandato di pagamento.

Massime di principio

  • La sospensione biennale delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001 non impedisce un nuovo ricorso diretto ad assicurare le misure necessarie per l’esecuzione di un giudicato quando il precedente giudizio di ottemperanza è già definito.
  • Il credito pecuniario per le spese di lite, se liquido ed esigibile, produce interessi legali di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c.; nell’ottemperanza, gli interessi possono essere riconosciuti dalla data del deposito della sentenza che costituisce titolo fino all’emissione del mandato di pagamento.
  • Il rimborso del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002 è un’obbligazione ex lege a favore della parte vittoriosa, non è compreso nella compensazione delle spese di lite e non richiede una specifica statuizione giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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