Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37461/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Perugia: 1) censura il riconoscimento della circostanza aggravante della "destrezza" per il furto di un telefono cellulare (capo 6), sostenendo che il proprietario non si era accorto immediatamente della sottrazione e che quindi non vi sarebbe stato un artificio/stratagemma atto a eludere la sorveglianza; 2) rileva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, deducendo che la corte non avrebbe adeguatamente considerato la sua sostanziale incensuratezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura del tutto generica e ha ricordato che la Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito: la Corte territoriale aveva motivatamente ritenuto sussistente la destrezza poiché l'imputata aveva indotto la vittima ad allontanarsi con una richiesta pretestuosa e si era impossessata del telefono approfittando della momentanea mancanza di controllo. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che il giudice di merito è discrezionale nella valutazione dei requisiti per la sospensione condizionale (art. 133 c.p.) e può indicare solo gli elementi ritenuti prevalenti a ostacolare la concessione del beneficio (in questo caso i precedenti e la pericolosità sociale). Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 424, co. 1, c.p.

    Richiamata in relazione alla riqualificazione di alcuni capi di imputazione da parte dei giudici di merito

  • art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p.

    Richiama il principio che limita la sindacabilità in Cassazione di questioni di fatto e la preclusione a una rilettura probatoria dei fatti

  • art. 133, c.p.

    Norma sui criteri per la concessione della sospensione condizionale della pena; interpretata come fonte che lascia al giudice di merito discrezionalità nel selezionare i parametri rilevanti (ad es. precedenti, pericolosità, condotta)

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, co. 8

    Richiamato in ordine alla disciplina procedurale sull'udienza pubblica e alla trattazione orale dei ricorsi per i quali è stata richiesta

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese per i ricorsi e l'obbligo di versare somme alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità ritenuta evidente

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti: i motivi che si risolvono in una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili se mirano soltanto a contestare la valutazione di merito
  • Per il riconoscimento della circostanza aggravante della destrezza è necessario che emerga una condotta attiva, astuta o di particolare abilità idonea a eludere la vigilanza del detentore; non è sufficiente il mero approfittare di una distrazione non provocata
  • La concessione della sospensione condizionale della pena è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito che può indicare i soli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p.; la mancata ponderazione di tutti gli elementi non implica automaticamente vizio di motivazione
  • Ricorsi generici o che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie alla cassa delle ammende

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.